Decisione del Consiglio del 29 settembre 2008 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (2008/780/CE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo,
La Comunità è competente per adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e per concludere accordi con altri paesi e con organizzazioni internazionali.
La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della gestione e della conservazione delle risorse biologiche marine.
La Comunità e i suoi Stati membri hanno ratificato l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori.
La Comunità ha partecipato sin dall’inizio ai negoziati dell’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale (SIOFA) e ha svolto un ruolo attivo e costruttivo in tale processo negoziale, culminato nell’adozione dell’accordo alla conferenza diplomatica svoltasi a Roma il 7 luglio 2006.
L’accordo SIOFA è stato aperto alla firma il 7 luglio 2006 ed è stato firmato dalla Comunità alla stessa data a norma della decisione 2006/496/CE del Consiglio1.
La Comunità esercita attività di pesca nella zona di applicazione dell’accordo. È pertanto nell’interesse della Comunità svolgere un ruolo attivo nell’attuazione dell’accordo.
È opportuno pertanto approvare l’accordo,
DECIDE:
Art. 1
È approvato, a nome della Comunità, l’accordo di pesca per l’Oceano Indiano meridionale2.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare lo strumento di approvazione presso il direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, nella sua qualità di depositario dell’accordo, a norma dell’articolo 24 dell’accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 29 settembre 2008. Per il Consiglio Il presidente M. Barnier