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Decisione della Commissione del 9 dicembre 2008 sull’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 [notificata con il numero C(2008) 8028] (2008/938/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio, del 22 luglio 2008, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011 e che modifica i regolamenti (CE) n. 552/97 e (CE) n. 1933/2006 e i regolamenti della Commissione (CE) n. 1100/2006 e (CE) n. 964/20071, in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

Il regolamento (CE) n. 732/2008 prevede la concessione di un regime speciale d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo ai paesi in via di sviluppo che rispettano taluni requisiti previsti agli articoli 8 e 9.

I paesi in via di sviluppo desiderosi di avvalersi del regime speciale di incentivazione dovevano farne richiesta entro il 31 ottobre 2008, allegando ampia documentazione delle convenzioni pertinenti da essi ratificate, della legislazione e delle misure adottate per un’adeguata attuazione delle convenzioni stesse, così come del loro impegno ad accettare e a rispettare appieno il meccanismo di controllo e revisione previsto tanto nelle convenzioni in oggetto, quanto negli strumenti ad esse associati. Per ottenere tale regime il paese richiedente deve anche essere considerato paese vulnerabile come definito all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 732/2008.

Conformemente a quanto disposto dall’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 732/2008, la Commissione ha preso in esame le suddette richieste e ha compilato un elenco dei paesi beneficiari che rispondono ai criteri pertinenti. Conseguentemente, il regime speciale di incentivazione deve essere loro accordato dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011.

In conformità dell’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 732/2008, il rispetto dei criteri che sono oggetto di inchieste aperte dalla Commissione nei riguardi di Sri Lanka2 e El Salvador3, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 980/20054 è verificato nel corso di tali inchieste.

La pubblicazione in tempo utile della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea deve rispondere all’obbligo di cui all’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 732/2008, di pubblicare un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con l’elenco dei paesi beneficiari del regime speciale d’incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo dal 1o gennaio 2009.

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

I paesi in via di sviluppo qui di seguito elencati beneficiano, dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2011, del regime speciale di incentivazione per lo sviluppo sostenibile e il buon governo previsto dal regolamento (CE) n. 732/2008:

(AM) Armenia

(AZ) Azerbaigian

(BO) Bolivia

(CO) Colombia

(CR) Costa Rica

(EC) Ecuador

(GE) Georgia

(GT) Guatemala

(HN) Honduras

(LK) Sri Lanka

(MN) Mongolia

(NI) Nicaragua

(PE) Perù

(PY) Paraguay

(SV) El Salvador

Art. 2

La Repubblica d’Armenia, la Repubblica dell’Azerbaigian, la Repubblica di Bolivia, la Repubblica di Colombia, la Repubblica di Costa Rica, la Repubblica dell’Ecuador, la Repubblica di El Salvador, la Georgia, la Repubblica del Guatemala, la Repubblica di Honduras, la Mongolia, la Repubblica di Nicaragua, la Repubblica del Paraguay, la Repubblica del Perù, la Repubblica democratica socialista di Sri Lanka e la Repubblica bolivariana del Venezuela sono destinatarie della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2008. Per la Commissione Catherine Ashton Membro della Commissione