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Decisione n. 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativa a un programma comunitario pluriennale per la protezione dei bambini che usano Internet e altre tecnologie di comunicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,

previa consultazione del Comitato delle Regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato2,

L'uso di Internet e di altre tecnologie di comunicazione come i telefoni cellulari continua ad aumentare considerevolmente nell'Unione europea ed offre a tutti i cittadini, tra l'altro, grandi opportunità di partecipazione, interazione e creatività. Tuttavia, i rischi per i bambini e l’abuso di tali tecnologie permangono e i cambiamenti nelle tecnologie e nei comportamenti della società continuano a dare origine a nuovi rischi e nuovi tipi di abusi. Occorre che a livello dell'Unione europea siano adottate misure per proteggere l'integrità fisica, mentale e morale dei bambini, che potrebbe essere compromessa dall'accesso a contenuti inadeguati. Inoltre, per incoraggiare i cittadini a sfruttare le possibilità offerte da Internet e da altre tecnologie di comunicazione e beneficiare dei vantaggi che offrono sono necessari provvedimenti per promuoverne un utilizzo più sicuro.

La comunicazione della Commissione «i2010 — Una società europea dell’informazione per la crescita e l’occupazione» [COM(2005)0229], che sviluppa la strategia di Lisbona, cerca di creare una coerenza tra le politiche della Commissione per la società dell’informazione e per i mezzi di comunicazione in modo da rafforzare il notevole contributo offerto dalle tecnologie d’informazione e comunicazione all’efficienza delle economie degli Stati membri. Uno dei suoi obiettivi è la creazione di uno Spazio unico europeo dell’informazione che offra comunicazioni in barda larga a costi accessibili e sicure, contenuti di qualità e diversificati e servizi digitali.

Il quadro legislativo comunitario inteso ad affrontare le sfide poste dai contenuti digitali nella società dell’informazione contiene disposizioni sulla protezione dei minori3, sulla tutela della vita privata4 e sulla responsabilità dei prestatori intermediari di servizi5. La decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio, del 22 dicembre 2003, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile6, stabilisce i requisiti minimi che gli Stati membri devono osservare per definire i reati e le sanzioni appropriate. Basandosi sulla raccomandazione 98/560/CE del Consiglio, del 24 settembre 1998, concernente lo sviluppo della competitività dell’industria dei servizi audiovisivi e d’informazione europei attraverso la promozione di strutture nazionali volte a raggiungere un livello comparabile e efficace di tutela dei minori e della dignità umana7, la raccomandazione 2006/952/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativa alla tutela dei minori e della dignità umana e al diritto di rettifica relativamente alla competitività dell’industria europea dei servizi audiovisivi e d’informazione in linea8, definisce orientamenti per l’elaborazione di un’autoregolamentazione su scala nazionale e ne estende l'ambito di applicazione per includervi l’alfabetizzazione mediatica, la collaborazione e lo scambio di esperienze e delle migliori prassi tra organismi di regolamentazione, autoregolamentazione e coregolamentazione e misure per combattere la discriminazione in tutti i mezzi di comunicazione.

Occorre portare avanti gli interventi sia nel campo dei contenuti potenzialmente dannosi per i bambini, in particolare il materiale pornografico, sia nel campo dei contenuti illeciti, con particolare attenzione alla pedopornografia. Allo stesso modo continuano ad essere necessari interventi per evitare che i bambini divengano vittime di comportamenti dannosi e illeciti che causano danni fisici e psicologici e siano indotti a imitare tali comportamenti pregiudizievoli per se stessi e per altri. Occorre in particolare cercare possibili soluzioni per impedire agli adulti di proporre, attraverso le tecnologie di informazione e comunicazione, incontri a bambini con l'intenzione di commettere abusi o altri reati sessuali. Allo stesso tempo si dovrebbe rivolgere particolare attenzione ai sistemi di sostegno reciproco.

Gli interventi dovrebbero inoltre mirare a evitare che i bambini siano vittime di minacce, molestie e umiliazioni tramite Internet e/o le tecnologie digitali interattive, compresi i telefoni cellulari.

La decisione n. 276/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 gennaio 1999, che adotta un piano pluriennale d’azione comunitario per promuovere l’uso sicuro di Internet attraverso la lotta alle informazioni di contenuto illegale e nocivo diffuse attraverso le reti globali9 (il Piano d’azione per l’uso sicuro di Internet 1998-2004) e la decisione n. 854/2005/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che istituisce un programma comunitario pluriennale inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie online10 (il Piano d’azione per l’uso più sicuro di Internet 2005-2008) hanno permesso di disporre di un finanziamento comunitario che ha contribuito con successo ad incoraggiare una serie di iniziative a valore aggiunto europeo, come dimostrano le valutazioni dei programmi presentate al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato delle Regioni [COM(2001)0690, COM(2003)0653 e COM(2006)0663].

Oltre ai risultati delle valutazioni dei programmi precedenti, una serie di indagini di Eurobarometro e una consultazione pubblica hanno chiaramente individuato la necessità di portare avanti le attività di segnalazione dei contenuti illeciti e di sensibilizzazione negli Stati membri.

Il programma istituito dalla presente decisione dovrebbe essere volto anche ad elaborare pacchetti educativi destinati ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori.

L’evoluzione delle tecnologie e i cambiamenti nel modo di usare Internet e le altre tecnologie di comunicazione da parte di adulti e bambini, oltre ai mutamenti dei comportamenti della società, stanno creando nuovi rischi per i bambini. Per capire meglio tali mutamenti è necessario arricchire la base di conoscenze che permetterà di definire azioni efficaci. Occorre adottare una combinazione di misure e azioni secondo un approccio multiforme e complementare: ad esempio occorre adottare misure per promuovere un utilizzo sicuro e responsabile di Internet, sviluppare ulteriormente le tecnologie di supporto, promuovere le migliori prassi per la creazione di codici di condotta contenenti le regole di comportamento che godono di un ampio consenso e sviluppare la collaborazione con le imprese sugli obiettivi concordati di tali codici.

Il programma dovrebbe inoltre sostenere misure volte ad incoraggiare i contenuti positivi per i bambini.

L'evoluzione del panorama dei mezzi di comunicazione, che deriva dalle nuove tecnologie e dall'innovazione dei mezzi di comunicazione, rende necessario insegnare ai bambini ed anche ai genitori, agli assistenti, agli insegnanti e agli educatori a utilizzare i servizi d'informazione in linea in modo sicuro ed efficace.

Occorre prendere iniziative per proteggere i bambini grazie allo sviluppo, ad esempio, di sistemi efficaci di verifica dell'età e di sistemi volontari di marchi di certificazione.

La collaborazione internazionale è fondamentale, trattandosi di un problema globale. I contenuti illeciti possono essere prodotti in un paese, ospitati in un altro, ma essere accessibili e scaricabili in tutto il mondo. La collaborazione internazionale, che è stata promossa dalle strutture comunitarie di messa in rete, dovrebbe essere rafforzata per proteggere meglio i bambini dai rischi transfrontalieri che coinvolgono paesi terzi. A tal fine potrebbe essere reciprocamente vantaggioso lo scambio di migliori prassi tra le organizzazioni europee e le organizzazioni di altre parti del mondo.

Tutti gli Stati membri hanno ratificato la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, del 20 novembre 1989, che sancisce l'obbligo degli Stati firmatari di adottare ogni adeguata misura a livello nazionale, bilaterale e multilaterale per impedire ogni forma di sfruttamento dei bambini nonché di adottare tutti i provvedimenti legislativi, amministrativi e di altro genere necessari per dare attuazione ai diritti riconosciuti da tale convenzione, se del caso nell'ambito della cooperazione internazionale.

Le misure che la Commissione è autorizzata ad adottare in virtù delle competenze di esecuzione che le sono conferite dalla presente decisione sono sostanzialmente misure di gestione relative all’attuazione di un programma che ha rilevanti implicazioni di bilancio, ai sensi dell’articolo 2, lettera a), della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione11. Tali misure dovrebbero pertanto essere adottate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della medesima decisione.

La Commissione dovrebbe garantire la complementarità e la sinergia con le iniziative e i programmi comunitari correlati.

La presente decisione istituisce una dotazione finanziaria per l’attuazione del programma che costituisce per l’autorità di bilancio il riferimento privilegiato nel corso della procedura di bilancio annuale, a norma del punto 37 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria12.

Poiché gli obiettivi della presente decisione non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri a motivo del carattere transnazionale delle problematiche affrontate e possono dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti europei dell'intervento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

La presente decisione rispetta i diritti fondamentali e i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare nell'articolo 3, paragrafo 1, e negli articoli 7, 8 e 24,

DECIDONO:

Art. 1 Obiettivo del programma

1.

La presente decisione stabilisce un programma comunitario volto a promuovere un uso più sicuro di Internet e di altre tecnologie di comunicazione, in particolare a favore dei bambini, e a lottare contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea.

Il programma è intitolato «Internet più sicuro» («il programma»).

2.

Si perseguono le seguenti linee di azione:

  1. a) sensibilizzazione del pubblico;

  2. b) lotta contro i contenuti illeciti e i comportamenti dannosi in linea;

  3. c) promozione di un ambiente in linea più sicuro;

  4. d) creazione di una base di conoscenze.

Le attività da svolgere nell’ambito di tali linee di azione sono descritte nell’allegato I.

Il programma è attuato secondo le modalità stabilite nell’allegato III.

3. Ai fini della presente decisione per «bambini« si intendono le persone di età inferiore ai diciotto anni, a meno che la pertinente legislazione nazionale non conferisca alle persone, a certe condizioni, piena capacità giuridica prima di tale età.

Art. 2 Partecipazione

1. La partecipazione al programma è aperta ai soggetti giuridici stabiliti:

  1. a) negli Stati membri;

  2. b) nei paesi dell’Associazione europea di libero scambio (EFTA) membri dello Spazio economico europeo (SEE), secondo le condizioni stabilite nell’accordo SEE;

  3. c) in paesi in via di adesione e paesi candidati nei cui confronti si applichi una strategia di preadesione, conformemente ai principi generali e alle condizioni generali per la partecipazione di questi paesi ai programmi comunitari stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle rispettive decisioni dei consigli di associazione;

  4. d) in paesi dei Balcani occidentali e in paesi coinvolti nella politica europea di vicinato, conformemente a disposizioni da definire con detti paesi dopo la conclusione di accordi quadro relativi alla loro partecipazione a programmi comunitari;

  5. e) in un paese terzo parte di un accordo internazionale concluso con la Comunità, in virtù del quale e sulla cui base tale paese contribuisce finanziariamente al programma.

2. Il programma è inoltre aperto ad organizzazioni internazionali e soggetti giuridici stabiliti in paesi terzi diversi da quelli indicati al paragrafo 1, lettere da b) ad e), alle condizioni stabilite nell’allegato III.

Art. 3 Competenze della Commissione

1. La Commissione è responsabile dell’attuazione del programma.

2. La Commissione elabora programmi di lavoro annuali sulla base della presente decisione.

3. Nell'attuazione del programma la Commissione, in stretta collaborazione con gli Stati membri, ne garantisce la coerenza generale e la complementarità con altri pertinenti programmi, politiche e azioni della Comunità.

4. Secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, la Commissione decide in merito a quanto segue:

  1. a) adozione e modifica dei programmi di lavoro annuali, compresa la determinazione dei settori prioritari di cooperazione internazionale;

  2. b) valutazione dei progetti presentati a seguito degli inviti a presentare proposte in vista di un finanziamento comunitario quando il contributo comunitario stimato è pari o superiore a 500000 EUR;

  3. c) attuazione di misure di valutazione del programma.

5. La Commissione informa il comitato di cui all’articolo 4 dei progressi realizzati nell’attuazione del programma. In particolare, la Commissione informa immediatamente tale comitato riguardo a tutte le decisioni di selezione adottate su materie che non rientrano nell'ambito di applicazione del paragrafo 4 del presente articolo.

Art. 5 Sorveglianza e valutazione

1. Per garantire che il contributo comunitario sia utilizzato in modo efficace, la Commissione si assicura che le azioni intraprese nell’ambito della presente decisione siano oggetto di una valutazione preliminare, di un controllo e di una valutazione conclusiva.

2. La Commissione sorveglia l’esecuzione dei progetti avviati nell’ambito del programma.

3. La Commissione valuta le modalità di esecuzione dei progetti e il loro impatto per stabilire se gli obiettivi iniziali siano stati conseguiti.

4. Entro il 24 giugno 2011 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni una relazione sull’attuazione delle linee di azione di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

5. Al termine del programma la Commissione presenta una relazione finale di valutazione.

Art. 6 Disposizioni finanziarie

1. Il programma copre un periodo di cinque anni a decorrere dal 1o gennaio 2009.

2. La dotazione finanziaria per l’esecuzione del programma per il periodo dal 1o gennaio 2009 al 31 dicembre 2013 è fissata a 55000000 EUR.

3. Gli stanziamenti annui per il periodo dal 2009 al 2013 sono autorizzati dall’autorità di bilancio entro i limiti del quadro finanziario.

4. Nell’allegato II figura una ripartizione indicativa delle spese.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Strasburgo, addi 16 dicembre 2008. Per il Parlamento europeo Il presidente H.-G. Pöttering Per il Consiglio Il presidente B. Le Maire