Decisione della Commissione del 23 febbraio 2009 che adotta il piano di lavoro per il 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), e stabilisce i criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni di tale programma (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/158/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la decisione n. 1350/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, che adotta un secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)1, in particolare l’articolo 8, paragrafo 1,
vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio2, in particolare l’articolo 6,
La decisione n. 1350/2007/CE (di seguito «la decisione sul programma») ha istituito il secondo programma d’azione comunitario in materia di salute (2008-2013), di seguito «il secondo programma nel campo della sanità».
Il secondo programma in materia di salute mira a integrare, sostenere e conferire un valore aggiunto alle politiche degli Stati membri e a fornire un contributo all’accrescimento della solidarietà e della prosperità nell’Unione europea. Il programma ha tra i suoi obiettivi quello di migliorare la sicurezza sanitaria dei cittadini e di promuovere la salute, anche riducendo le disparità sanitarie, e di elaborare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute.
In base all’articolo 8 della decisione sul programma, la Commissione adotta un piano di lavoro annuale che definisce le priorità da rispettare e le azioni da intraprendere, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie, i criteri relativi alla percentuale del contributo finanziario della Comunità, compresi i criteri per valutare quando ricorre un caso di utilità eccezionale, nonché le modalità di attuazione delle strategie e delle azioni comuni di cui all’articolo 9 della stessa decisione.
In base all’articolo 8 della decisione sul programma, la Commissione adotta criteri di selezione, di attribuzione e altri criteri per i contributi finanziari alle azioni del programma in conformità dell’articolo 4 della stessa decisione.
Conformemente all’articolo 6 della decisione 2004/858/CE, l’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori svolge alcune attività per l’attuazione del programma in materia di salute e a tal fine riceve gli stanziamenti necessari.
In base all’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3 (di seguito «il regolamento finanziario»), l’impegno della spesa deve essere preceduto da una decisione di finanziamento adottata dall’istituzione o dalle autorità da questa delegate.
In base all’articolo 110 del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono oggetto di una programmazione annuale, pubblicata all’inizio dell’esercizio.
In base all’articolo 166 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee4 (di seguito «modalità d’esecuzione del regolamento finanziario»), il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni è adottato dalla Commissione. In esso figurano l’atto di base, gli obiettivi e il calendario degli inviti a presentare proposte, precisando il rispettivo importo indicativo ed i risultati perseguiti.
In base all’articolo 90 delle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, la decisione che adotta il programma di lavoro annuale di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario può essere considerata la decisione di finanziamento di cui all’articolo 75 di tale regolamento, a condizione che essa costituisca un quadro sufficientemente particolareggiato.
In base all’articolo 168, paragrafo 1, lettera c) e lettera f) delle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario, la Commissione può assegnare sovvenzioni senza invito a presentare proposte a favore di organismi che si trovino in situazione di monopolio di diritto o di fatto, debitamente motivata.
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato del secondo programma d’azione comunitario in materia di salute (2008-2013),
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1.
Sono adottati il piano di lavoro 2009 per l’attuazione del secondo programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013), di cui all’allegato I, nonché i principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma in materia di salute (2003-2008), di cui agli allegati II, IV e V.
Essi fungeranno da decisione di finanziamento per le sovvenzioni e i contratti per la cui attribuzione non è necessaria una decisione della Commissione.
2. Nei limiti del bilancio indicativo massimo stanziato per tutte le azioni specifiche, non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate non superiori al 20 %, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del piano di lavoro. L’ordinatore di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario dette modifiche nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.
3. Il Direttore generale della DG «Salute e consumatori» garantisce l’attuazione generale di suddetto piano di lavoro.
Art. 2
Le sovvenzioni che tale piano di lavoro definisce come sovvenzioni a favore di organismi che si trovino in situazione di monopolio di diritto o di fatto sono concesse ai sensi dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera c) e lettera f) delle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario.
Art. 3
Gli stanziamenti di bilancio necessari per la gestione del programma d’azione comunitaria in materia di salute (2008-2013) sono delegati all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori alle condizioni e nei limiti degli importi previsti dall’allegato I del piano di lavoro.
La sovvenzione di funzionamento iscritta nella linea di bilancio 17 01 04 30 viene pagata all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori.
Art. 4
Gli stanziamenti di cui all’allegato I del piano di lavoro possono essere usati per versare interessi di mora ai sensi dell’articolo 83 del regolamento finanziario.
Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2009. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione