DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 10 marzo 2009 relativa alla firma e alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente alcune modifiche tecniche agli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania (2009/602/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 94, in combinato disposto con l’articolo 300,
vista la decisione 2004/911/CE del Consiglio, del 2 giugno 2004, relativa alla firma e alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, e del memorandum d’intesa che lo accompagna1, in particolare l’articolo 2,
A seguito dell’adesione della Bulgaria e della Romania, è necessario apportare alcune modifiche tecniche all’allegato I (Elenco delle autorità competenti) e all’allegato II (Elenco degli enti collegati) dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.
La Bulgaria e la Romania hanno designato le rispettive autorità competenti con la notifica formale inviata al segretariato generale della Commissione rispettivamente in data 28 gennaio 2008 e 17 luglio 2007. Tali dati devono essere comunicati dalla Commissione alle autorità svizzere con una semplice notifica.
L’elenco degli enti collegati di cui all’allegato della direttiva 2003/48/CE del Consiglio2 è stato modificato dalla direttiva 2006/98/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua talune direttive in materia di fiscalità, a motivo dell’adesione della Bulgaria e della Romania3. Per garantire che questi cambiamenti siano riportati nell’accordo con la Svizzera, la Commissione deve esercitare i poteri di plenipotenziario a essa conferiti dal Consiglio e apportare le corrispondenti modifiche all’allegato II dell’accordo per mutuo consenso con la Svizzera,
DECIDE:
Art. 1
È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera concernente alcune modifiche tecniche agli allegati I e II dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania. Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente della Commissione è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2009. Per la Commissione László KOVÁCS Membro della Commissione