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Decisione del Consiglio del 30 marzo 2009 relativa al rinnovo dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa (2009/313/CE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, secondo comma, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

Con la decisione 2000/742/CE2, il Consiglio ha approvato la conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa («l’accordo»).

L’articolo 12, lettera b), dell’accordo dispone in particolare che lo stesso sia rinnovabile su accordo delle parti per ulteriori periodi di cinque anni.

Con la decisione 2003/798/CE3, il Consiglio ha approvato il rinnovo dell’accordo per un primo periodo supplementare di cinque anni.

In occasione della riunione del comitato misto Comunità-Russia per la cooperazione in campo scientifico e tecnologico svoltasi a Bruxelles il 28 giugno 2007, entrambe le parti dell’accordo hanno espresso il loro consenso circa il rinnovo dello stesso per ulteriori cinque anni. Le parti considerano che un rapido rinnovo dell’accordo sarebbe nell’interesse reciproco. Inoltre, in occasione della riunione del consiglio di cooperazione Unione europea-Russia del 26 maggio 2008 entrambe le parti hanno convenuto di prendere le misure necessarie in vista del rinnovo dell’accordo.

Il contenuto dell’accordo rinnovato sarà identico al contenuto dell’accordo che scade il 20 febbraio 2009.

È opportuno approvare, a nome della Comunità, il rinnovo dell’accordo,

DECIDE:

Art. 1

Il rinnovo per un periodo supplementare di cinque anni dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Federazione russa è approvato a nome della Comunità.

Art. 2

Il presidente del Consiglio, a nome della Comunità e in conformità dell’articolo 12 dell’accordo, notifica al governo della Federazione russa il completamento delle procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo rinnovato4.

Art. 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 30 marzo 2009. Per il Consiglio Il presidente P. Bendl