Decisione della Commissione dell'8 maggio 2009 relativa al finanziamento di un programma di lavoro per il 2009 riguardante strumenti di formazione nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della fitosanità (2009/375/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, in particolare l’articolo 75,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, che stabilisce le modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2, in particolare l’articolo 90,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità3, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1, punto i),
visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali4, in particolare l’articolo 51 e l’articolo 66, paragrafo 1, lettere b) e c),
vista la decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio5, in particolare l’articolo 6,
vista la decisione C(2008) 4943 della Commissione, del 9 settembre 2008, che delega poteri all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori ai fini dell’esecuzione dei compiti connessi all’attuazione del programma in materia di sanità pubblica 2003-2008 adottato con decisione n. 1786/2002/CE, del programma in materia di sanità pubblica 2008-2013 adottato con decisione n. 1350/2007/CE, del programma consumatori per gli anni 2007-2013 adottato con decisione n. 1926/2006/CE e delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE,
A norma dell’articolo 75 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell’articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 l’impegno di spesa è preceduto da una decisione di finanziamento la quale determina gli elementi essenziali di un’azione che implica una spesa a carico del bilancio.
Nell’ambito degli strumenti di formazione sono previste azioni diverse in vari atti legislativi riguardanti la sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e la fitosanità. Tali azioni devono essere finanziate mediante il bilancio comunitario. Il finanziamento di dette azioni va stabilito in un’unica decisione.
Gli articoli 4 e 6 della decisione 2004/858/CE prevedono che l’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori esegua determinate attività per la realizzazione delle misure di formazione in materia di sicurezza alimentare coperte dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2000/29/CE e debba ricevere a tale scopo le necessarie sovvenzioni,
DECIDE:
Art. 1
È adottato il programma di lavoro che figura in allegato relativo al finanziamento nel 2009 di azioni riguardanti strumenti di formazione nei settori della sicurezza alimentare, della salute e del benessere degli animali e della fitosanità.
Il direttore generale della direzione generale Salute e consumatori è responsabile della sua pubblicazione e della sua attuazione.
Nei limiti del bilancio indicativo massimo di ciascuna azione specifica, non sono considerate sostanziali le modifiche cumulate non superiori al 20 %, a condizione che non incidano in misura significativa sulla natura e sugli obiettivi del piano di lavoro. L’ordinatore di cui all’articolo 59 del regolamento finanziario può adottare dette modifiche nel rispetto dei principi della sana gestione finanziaria.
Art. 2
La sovvenzione di funzionamento iscritta nella linea di bilancio 17 01 04 31 è versata all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori.
Art. 3
Gli stanziamenti destinati al programma di lavoro figurante in allegato possono essere utilizzati per il pagamento di interessi di mora a norma dell’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.
Fatto a Bruxelles, l’8 maggio 2009. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione