Decisione della Commissione del 30 settembre 2009 con cui si estende, senza limitazioni, il riconoscimento comunitario del registro navale polacco (Polish Register of Shipping) (Testo rilevante ai fini del SEE) (2009/728/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi1, in particolare l'articolo 15,
Con la decisione 2006/660/CE2 la Commissione ha concesso al registro navale polacco (Polish Register of Shipping) un riconoscimento limitato per un periodo di tre anni. Tale riconoscimento viene concesso alle cosiddette società di classificazione, che soddisfano tutti i criteri salvo quelli fissati ai punti 2 e 3 della sezione A «Criteri generali» dell'allegato della direttiva 94/57/CE del Consiglio, del 22 novembre 1994, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime3. Gli effetti di tale riconoscimento si limitano alla Repubblica ceca, a Cipro, alla Lituania, a Malta, alla Polonia e alla Slovacchia.
La Commissione ha valutato il registro navale polacco conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 94/57/CE. La valutazione si è fondata sui risultati scaturiti da quattro ispezioni effettuate nel 2007 da esperti dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima a norma dell'articolo 2, lettera b), punto iii), del regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio4. Le amministrazioni ceca, cipriota, lituana, maltese, polacca e slovacca sono state invitate a partecipare alla valutazione. La Commissione ha inoltre esaminato i risultati di altre due ispezioni effettuate dall'Agenzia europea per la sicurezza marittima nei mesi di aprile e maggio 2009 al fine di esaminare le attività del registro navale polacco durante la sovrintendenza della costruzione di nuove navi, nonché verificare le azioni correttive avviate dal registro navale polacco in risposta alla valutazione della Commissione.
Laddove sono state riscontrate delle carenze, il registro navale polacco, nella maggior parte dei casi, ha avviato azioni correttive tempestive rivelatesi adeguate. Le carenze più gravi riguardano principalmente l'attuazione delle disposizioni e delle procedure, in particolare per quanto concerne il controllo della qualità nei cantieri navali, la verifica delle nuove costruzioni, la formazione e la qualifica degli ispettori, nonché il trasferimento di classe delle navi. Il registro navale polacco è stato pertanto invitato ad avviare ulteriori azioni correttive. Nonostante la gravità delle carenze, al momento esse non sono tali da mettere in discussione la qualità generale dei sistemi principali degli organismi che effettuano le ispezioni, né la qualità dei meccanismi di controllo.
Nel contempo, è entrato in vigore il regolamento (CE) n. 391/2009. Gli organismi che, al momento dell'entrata in vigore del suddetto regolamento, abbiano ottenuto il riconoscimento conformemente alla direttiva 94/57/CE, conservano tale riconoscimento. I riconoscimenti saranno esaminati dalla Commissione entro il 17 giugno 2010 al fine di decidere se occorra sostituire o eliminare le limitazioni.
Le informazioni di cui dispone la Commissione, fondate sulla valutazione e sulle ispezioni effettuate, dimostrano che il registro navale polacco, in linea generale, soddisfa i requisiti e gli obblighi fissati dal regolamento (CE) n. 391/2009 per tutte le attività commerciali e per tutti i tipi di navi.
Sulla base degli ultimi dati pubblicati dal memorandum di intesa sul controllo da parte dello Stato del porto, che riguardano le ispezioni effettuate dalle parti firmatarie fino al 2008, il tasso di immobilizzazione delle navi per motivi inerenti ai certificati a esse rilasciati dal registro navale polacco nel periodo 2006-2008 si è mantenuto a livello dello 0,77 % sul totale delle ispezioni, a fronte di un tasso medio dello 0,34 % per gli organismi riconosciuti.
Un'estensione del riconoscimento comunitario del registro navale polacco entrerà in vigore il 29 settembre 2009, al fine di assicurarne la continuità.
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato COSS istituito a norma dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 391/2009,
DECIDE:
Art. 1
Il riconoscimento comunitario del registro navale polacco viene esteso senza limitazioni ed entra in vigore il 29 settembre 2009.
Art. 2
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 30 settembre 2009. Per la Commissione Antonio Tajani Vicepresidente