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Decisione della Commissione del 5 ottobre 2009 che accetta un impegno offerto nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli d'alluminio originari, tra l'altro, del Brasile (2009/736/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 (di seguito «regolamento di base»), in particolare gli articoli 8 e 9,

sentito il comitato consultivo,

A. PROCEDIMENTO

Con il regolamento (CE) n. 287/20092, la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese («RPC»).

Successivamente all'adozione delle misure antidumping provvisorie, la Commissione ha proseguito l'inchiesta sul dumping, sul pregiudizio e sull'interesse della Comunità. L'inchiesta ha confermato i risultati provvisori sul dumping pregiudizievole relativo a tali importazioni.

Le risultanze definitive e le conclusioni dell'inchiesta sono contenute nel regolamento (CE) n. 925/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese3.

B. IMPEGNO

Successivamente all'istituzione delle misure antidumping provvisorie, il solo produttore esportatore brasiliano che ha collaborato all'inchiesta, Companhia Brasileira de Aluminio (CBA), ha proposto un impegno sui prezzi a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. In base a tale impegno, la CBA ha offerto di vendere il prodotto in esame a prezzi pari o superiori al livello necessario ad eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping riscontrato nel corso dell'inchiesta. La CBA ha offerto un solo prezzo minimo all'importazione per tutti i tipi di prodotto, al fine di limitare il rischio di elusione.

L'offerta prevedeva anche l'indicizzazione del prezzo minimo all'importazione dato che il prezzo del prodotto in esame è direttamente collegato al prezzo della principale materia prima, l'alluminio primario, oggetto di scambi a livello mondiale con un prezzo di riferimento pubblicato dal London Metal Exchange («LME»).

Il prezzo minimo all'importazione offerto dalla società si basava sul prezzo non pregiudizievole calcolato per il periodo dell'inchiesta sulla base dei prezzi di vendita dell'industria comunitaria.

L'offerta di impegno della CBA conteneva anche una clausola secondo cui tutte le vendite sarebbero state effettuate direttamente al primo acquirente indipendente nella Comunità e la CBA si sarebbe impegnata a non vendere prodotti diversi da quelli oggetto dell'impegno a clienti che acquistano i prodotti oggetto dell'impegno.

La CBA si è inoltre impegnata a fornire periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle esportazioni verso la Comunità, per consentire alla Commissione di controllare efficacemente l'impegno.

C. OSSERVAZIONI DELLE PARTI E ACCETTAZIONE DELL'IMPEGNO

L'industria comunitaria ha indicato che l'impegno del Brasile potrebbe essere accettabile a determinate condizioni, tra cui l'uso di un tasso di cambio artificiale da USD a EUR e di un tetto quantitativo. Entrambe le argomentazioni citate relative all'impegno del Brasile devono essere respinte per i seguenti motivi. Riguardo all'uso di un tasso di cambio artificiale, va notato che il prezzo sull'LME sarà convertito da USD in EUR utilizzando il tasso di cambio mensile pubblicato e quindi l'importo in EUR subisce gli effetti delle fluttuazioni dei tassi di cambio, con il relativo rischio sopportato dalla società stessa. In merito alla seconda argomentazione, la Commissione in questo caso non ritiene opportuno un tetto quantitativo data l'elevata competitività del mercato del prodotto in esame nella Comunità europea e dato che nel corso dell'inchiesta non è stato presentato o riscontrato alcun elemento di prova che confermasse la necessità di tale elemento. Non sono state presentate altre osservazioni in merito a tale offerta di impegno.

Alla luce di tali considerazioni, l'impegno offerto dalla CBA è ritenuto accettabile.

Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia che la società rispetti l'impegno, quando la richiesta di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata i) alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 925/2009; ii) al fatto che le merci importate siano state fabbricate da tale società, nonché spedite e fatturate direttamente da tale società al primo acquirente indipendente nella Comunità; e iii) al fatto che le merci dichiarate e presentate in dogana corrispondano precisamente alla descrizione della fattura corrispondente all'impegno. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o essa non corrisponda al prodotto presentato in dogana, verrà riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.

Per garantire il rispetto dell'impegno, gli importatori sono stati informati mediante il regolamento del Consiglio sopra menzionato che il mancato rispetto delle disposizioni di tale regolamento o il ritiro, da parte della Commissione, dell'accettazione dell'impegno può dare luogo a un debito doganale per le transazioni in questione.

In caso di violazione o revoca dell'impegno o di revoca dell'accettazione dell'impegno da parte della Commissione, il dazio antidumping istituito a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si applica automaticamente, come disposto dall'articolo 8, paragrafo 9, del regolamento di base,

DECIDE:

Art. 1

È accettato l'impegno offerto dal produttore esportatore di seguito indicato, nell'ambito del procedimento antidumping relativo alle importazioni di fogli d'alluminio originari dell'Armenia, del Brasile e della Repubblica popolare cinese.

PaeseSocietàCodice addizionale TARIC
BrasileCompanhia Brasileira de AluminioA947

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 ottobre 2009. Per la Commissione Catherine Ashton Membro della Commissione