Decisione della Commissione del 13 ottobre 2009 concernente l’adozione di una decisione di finanziamento di un’azione preparatoria relativa a posti di controllo per il 2009 (2009/755/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1, in particolare l’articolo 49, paragrafo 6, lettera b), e l’articolo 75, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2 («le modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,
La Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio su un programma d’azione comunitario per la protezione ed il benessere degli animali 2006-20103 individua tra le proprie aree d’azione l’aggiornamento degli attuali standard minimi per la protezione ed il benessere degli animali, tenendo presenti le nuove prove scientifiche e le ultime valutazioni socioeconomiche, oltre che la necessità di garantire un’applicazione efficiente.
Al fine di migliorare il benessere di determinate categorie di animali trasportati, la legislazione comunitaria stabilisce prescrizioni riguardanti la durata massima del viaggio, dopo la quale gli animali devono essere scaricati, nutriti e abbeverati nonché fatti riposare. Tali interruzioni obbligatorie nel trasporto di animali a lunga distanza avvengono nei punti di sosta di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall’allegato della direttiva 91/628/CEE4.
L’aumento del trasporto di animali su strada per lunghi tragitti rende necessario un miglioramento dei punti di sosta. È necessario individuare, tramite la consultazione delle parti interessate e la loro consulenza tecnica, i criteri qualitativi per i posti di controllo e le strategie da applicare nella Comunità per migliorarne l’utilizzazione da parte dei trasportatori.
In determinate località i posti di controllo sono peraltro del tutto assenti, mentre alcuni dei posti di controllo esistenti sono di mediocre livello qualitativo. È quindi opportuno realizzare un’azione preparatoria che preveda, tra le altre cose, la costruzione o la ristrutturazione di determinati posti di controllo.
Nel 2008 la Commissione pubblicò un invito a presentare proposte per un’azione preparatoria di tipo simile, ma nessuna delle proposte pervenute è risultata conforme ai criteri minimi richiesti, a causa della mancanza di informazioni sufficienti sulla fattibilità economica dei progetti e sulle fonti di cofinanziamento.
È opportuno garantire il finanziamento comunitario per detta azione preparatoria. Nel bilancio generale 2009 delle Comunità europee l’autorità di bilancio ha stanziato 4000000 EUR per un’azione preparatoria relativa ai posti di controllo.
La presente decisione è una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75, paragrafo 2 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 e dell’articolo 90 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
In base all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese sono eseguite entro i termini fissati dalle modalità d’esecuzione.
Ai fini dell’applicazione della presente decisione è opportuno definire l’espressione «modifica sostanziale» in conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002,
DECIDE:
Art. 1
Viene adottata l’azione preparatoria di cui all’allegato («l’azione preparatoria»).
Art. 2
Ai fini della presente decisione si applica la definizione di «posto di controllo» di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/97.
Art. 3
L’attuazione dell’azione preparatoria è finanziata dalla linea 17 04 03 03 del bilancio generale 2009 dell’Unione europea per un importo massimo di 4000000 EUR.
Art. 4
1. L’ordinatore competente può adottare, in conformità dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità, qualsiasi modifica a questa direttiva che non sia una «modifica sostanziale» ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
2. Non sono considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate agli stanziamenti per azioni previste dall’azione preparatoria non superiori al 10 % del contributo massimo della Comunità, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi dell’azione preparatoria.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2009. Per la Commissione Androulla Vassiliou Membro della Commissione