REGOLAMENTO (CE) N. 1255/97 DEL CONSIGLIO del 25 giugno 1997 riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
vista la direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e che modifica le direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE1, in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 e l'articolo 14,
vista la proposta della Commissione,
considerando che, per migliorare il benessere di certe categorie di animali trasportati, la direttiva 91/628/CEE stabilisce prescrizioni riguardanti la durata massima del viaggio, dopo la quale gli animali devono essere scaricati, nutriti e abbeverati e fatti riposare per almeno 24 ore prima di far loro riprendere il viaggio;
considerando che tali interruzioni obbligatorie nel trasporto di animali a lunga distanza avvengono nei punti di sosta;
considerando che è necessario stabilire criteri applicabili in tutta la Comunità relativamente ai punti di sosta, onde garantire le migliori condizioni di benessere per gli animali che vi soggiornano, nonché prevedere talune disposizioni particolari in materia di polizia sanitaria;
considerando che, onde facilitare il controllo del funzionamento dei punti di sosta, nonché dei veicoli e degli animali che li attraversano, è necessario prevedere la tenuta di un registro e occuparsi di alcune altre questioni amministrative;
considerando che, per garantire che il viaggio degli animali trasportati prosegua nelle migliori condizioni possibili di benessere, l'autorità competente deve accertare la loro idoneità a proseguire il viaggio;
considerando che, in attesa di misure volte alla riscossione di un canone comunitario per le spese determinate dal controllo veterinario per accertare l'idoneità degli animali a proseguire il viaggio, occorre precisare che gli Stati membri hanno la possibilità, nel rispetto delle norme generali del trattato, di mettere tali spese a carico dell'operatore interessato;
considerando che, per assicurare l'osservanza di determinate norme applicabili nei punti di sosta, occorre adeguare alle nuove disposizioni il ruolino di marcia di cui al capitolo VIII dell'allegato della direttiva 91/628/CEE;
considerando che è importante fissare in primo luogo le norme riguardanti i punti di sosta per solipedi domestici ed animali domestici delle specie bovina, ovina, caprina e suina;
considerando che il comitato veterinario scientifico ha raccomandato certi requisiti minimi per i punti di sosta, che sono stati presi in considerazione,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Art. 1
1. I posti di controllo sono luoghi in cui gli animali sono messi a riposare per un periodo di almeno 12 ore o più ai sensi dell'allegato I, capo V punto 1.7, lettera b) o punto 1.5 del regolamento (CE) n. 1/20052 del Consiglio.
2. I posti di controllo di cui al paragrafo 1 devono rispettare i criteri comunitari previsti dal presente regolamento.
Art. 2
Ai fini del presente regolamento si applicano, ove necessario, le definizoni di cui all'articolo 2 delle direttive 64/432/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE e 91/628/CEE.
Art. 3
1.
L'autorità competente approva e rilascia un numero di riconoscimento a ciascun posto di controllo. Tale riconoscimento può essere limitato ad una o più specie particolari o ad alcune categorie di animali e di qualifica sanitaria. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'elenco dei posti di controllo approvati, nonché gli eventuali aggiornamenti.
Gli Stati membri notificano inoltre alla Commissione le modalità di applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, in particolare il periodo di utilizzo come posti di controllo e la duplice finalità delle installazioni approvate.
2. I posti di controllo sono elencati dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 su proposta dell'autorità competente dello Stato membro interessato.
3. Gli Stati membri possono proporre l'inserimento di un posto di controllo nell'elenco solo previo accertamento della sua conformità ai pertinenti requisiti da parte dell'autorità competente e previa approvazione da parte della medesima. Ai fini della concessione del riconoscimento, l'autorità competente quale definita all'articolo 2, paragrafo 6 della direttiva 90/425/CEE provvede affinché i posti di controllo soddisfino i requisiti di cui all'allegato I del presente regolamento; tali posti di controllo devono inoltre:
a) essere situati in una zona non soggetta a divieto o restrizione secondo la pertinente legislazione comunitaria;
b) essere posti sotto il controllo di un veterinario ufficiale che vigila in particolare all'osservanza delle disposizioni del presente regolamento;
c) funzionare nel rispetto di tutte le disposizioni comunitarie pertinenti in materia di rispetto delle norme di polizia sanitaria, movimento degli animali e protezione degli animali al momento della macellazione;
d) essere oggetto di ispezioni regolari, almeno due volte all'anno, per controllare che le condizioni di riconoscimento continuino ad essere soddisfatte.
4. Per motivi gravi, in particolare di salute o di benessere degli animali, uno Stato membro deve sospendere l'uso di un posto di controllo situato nel proprio territorio. Esso informa la Commissione e gli altri Stati membri in merito alla sospensione e alle ragioni che l'hanno indotta. La sospensione dell'uso del posto di controllo può essere revocata solo previa notifica delle relative motivazioni alla Commissione e agli altri Stati membri.
5. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005 può sospendere l'uso di un posto di controllo o cancellarlo dall'elenco se dai controlli in loco effettuati dagli esperti della Commissione conformemente all'articolo 28 di tale regolamento risulta la mancata osservanza della pertinente normativa comunitaria.
Art. 4
1. I posti di controllo sono usati esclusivamente per accogliere, nutrire, abbeverare, far riposare, alloggiare, accudire e inoltrare a destinazione gli animali che vi transitano.
2. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono inoltre riconoscere come posti di controllo tutti i centri di raccolta quali definiti all'articolo 2, lettera o), della direttiva 64/432/CEE e all'articolo 2, lettera b), punto 3 della direttiva 91/68/CEE, a condizione che essi siano conformi al paragrafo 3 del presente articolo e all'allegato I, parte A, punto 4 del presente regolamento durante l'intero periodo in cui sono utilizzati come posti di controllo.
3. Gli animali possono essere presenti contemporaneamente in un posti di controllo solo se:
a) hanno la medesima qualifica sanitaria certificata, comprese, se del caso, tutte le ulteriori garanzie concesse in base alla legislazione comunitaria, e
b) la loro qualifica sanitaria è certificata
i) conformemente ai requisiti applicabili alla categoria di animali delle specie corrispondenti secondo quanto previsto dalla normativa veterinaria comunitaria inclusa nell'elenco di cui all'allegato A della direttiva 90/425/CEE. Salvo se diversamente previsto dai rispettivi requisiti zoosanitari, la certificazione supplementare garantisce che gli animali sono rimasti per almeno 21 giorni in un'unica azienda o dalla nascita nell'azienda di origine, se gli animali sono di età inferiore a 21 giorni, prima di essere inoltrati a destinazione da tale azienda o direttamente o transitando attraverso un unico centro di raccolta riconosciuto e che, nel caso degli ovini e caprini, rispettano le condizioni dell'articolo 4 ter, paragrafo 4, della direttiva 91/68/CEE, oppure
ii) nel caso dei bovini e suini destinati all'esportazione in un paese terzo in applicazione dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione 93/444/CEE3,
c) appartengono alla categoria di animali per cui il posti di controllo è approvato.
4. L'autorità competente del luogo di partenza comunica il movimento di animali che passano dai posti di controllo mediante il sistema di scambio di informazioni di cui all'articolo 20 della direttiva 90/425/CEE.
Art. 5
Il proprietario o la persona fisica o giuridica che gestisce un posti di controllo è responsabile dell'osservanza delle pertinenti disposizioni del presente regolamento. A tal fine esso è tenuto in particolare:
a) ad ammettere unicamente gli animale certificati e identificati secondo le normative comunitarie pertinenti, in particolare per quanto riguarda le disposizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. A tal fine, egli verifica o fa verificare i documenti sanitari o altri documenti di accompagnamento relativi alle specie o alle categorie interessate e in maniera casuale i marchi di identificazione degli animali;
c) a provvedere affinché gli animali che soggiornano nei posti di controllo siano nutriti ed abbeverati al momento opportuno, tenendo conto della specie in questione, ed a disporre a tal fine dei quantitativi adeguati;
d) ad accudire gli animali che soggiornano nei posti di controllo e, ove necessario, a prendere tutte le disposizioni per assicurare il benessere degli animali e la conformità ai requisiti di salute animale;
e) a rivolgersi, in caso di necessità, ad un veterinario
affinché agli animali che si ammalano o si feriscono durante il periodo in cui sono sotto la sua responsabilità venga prestato il trattamento veterinario opportuno e
affiché, se necessario, l'animale in causa sia macellato immediatamente o abbattuto o gli sia praticata l'eutanasia secondo la direttiva 93/119/CE;
f) a utilizzare personale che possieda le attitudini, conoscenze e capacità professionali adeguate e che a tal fine disponga di una formazione specifica acquisita presso l'impresa o presso un organismo di formazione, ovvero vanti un'esperienza pratica equivalente per procedere alla manipolazione degli animali in questione nonché per prestare, se necessario, l'assistenza appropriata a tali animali;
g) ad adottare le misure necessarie per garantire che tutti coloro che procedono alla manipolazione degli animali nei posti di controllo rispettino le disposizioni pertinenti in materia di benessere degli animali;
h) a notificare entro un giorno lavorativo dalla partenza di una partita all'autorità competente le informazioni di cui all'allegato I, parte C, punto 7, a tenere un registro o una base dati di tali informazioni, a conservarlo e a metterlo a disposizione dell'autorità competente per almeno tre anni;
i) a segnalare il più rapidamente possibile all'autorità competente le anomalie riscontrate.
Art. 6
1. Prima della partenza degli animali dal posto di controllo, il veterinario ufficiale o un veterinario designato a tal fine dall'autorità competente conferma nel giornale di viaggio di cui all'allegato II del regolamento (CE) n. 1/2005 che gli animali sono idonei a continuare il viaggio. Gli Stati membri possono stabilire che le spese sostenute per il suddetto controllo veterinario siano a carico dell'operatore interessato.
2. Le norme relative allo scambio di informazioni tra autorità per conformarsi ai requisiti del presente regolamento sono stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005.
Art. 6 bis
Il presente regolamento è modificato dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su una proposta della Commissione, nella prospettiva, in particolare, di adeguarlo al progresso scientifico e tecnologico, ad eccezione di quanto riguarda modifiche dell'allegato necessarie ad adeguarlo alla situazione zoosanitaria che potrebbero essere adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 31, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1/2005.
Art. 6 ter
Gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'articolo 26 del regolamento (CE) n. 1/2005 per sanzionare le infrazioni al presente regolamento e prendono tutte le misure necessarie per assicurarne l'esecuzione. Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro e non oltre il 1o maggio 2004 e notificano immediatamente qualsiasi successiva modifica ad esse apportata.
Art. 7
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 25 giugno 1997. Per il Consiglio Il presidente J. VAN AARTSEN