Decisione della Commissione del 22 ottobre 2009 che modifica la decisione 2009/379/CE recante fissazione degli importi messi a disposizione del FEASR e degli importi disponibili per le spese del FEAGA ai sensi dei regolamenti (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 378/2007, (CE) n. 479/2008 e (CE) n. 73/2009 (2009/781/CE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune1, in particolare l’articolo 12, paragrafi 2 e 3,
La decisione 2009/379/CE della Commissione2 fissa gli importi che, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, e dell’articolo 143 quinquies del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio3, dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 378/2007 del Consiglio4, dell’articolo 190 bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio5, e dell’articolo 9, paragrafo 1, dell’articolo 10, paragrafo 3, e degli articoli 134 e 135 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio6, sono messi a disposizione del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), nonché gli importi disponibili per le spese del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA).
L’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 autorizza gli Stati membri a trasferire al FEASR, a decorrere dall’esercizio finanziario 2011, un importo da calcolarsi a norma dell’articolo 69, paragrafo 7, anziché dell’articolo 69, paragrafo 6, lettera a), del medesimo regolamento.
Gli importi disponibili per il trasferimento sono stati calcolati e fissati nell’allegato III del regolamento (CE) n. 639/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio in ordine alle misure di sostegno specifico7.
La Germania e la Svezia hanno deciso di avvalersi del disposto dell’articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009.
La decisione 2008/788/CE della Commissione, del 3 ottobre 2008, recante fissazione degli importi netti risultanti dall’applicazione della modulazione volontaria in Portogallo per gli anni civili 2009-20128 è stata abrogata e sostituita dalla decisione 2009/780/CE della Commissione9 per tener conto del fatto che il Portogallo ha deciso di non applicare la modulazione volontaria nell’anno civile 2009.
Occorre pertanto modificare la decisione 2009/379/CE,
DECIDE:
Art. unico
L’allegato della decisione 2009/379/CE è sostituito dal testo riportato nell’allegato della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2009. Per la Commissione Mariann Fischer Boel Membro della Commissione