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Decisione della Commissione del 10 novembre 2009 relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o agosto 2008, dal 1o settembre 2008, dal 1o ottobre 2008, dal 1o novembre 2008, dal 1o dicembre 2008 e dal 1o gennaio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi (2009/833/CE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/681, in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,

Con il regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio2 sono stati fissati, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili con effetto dal 1o luglio 2008 alle retribuzioni pagate ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali delle Comunità europee in servizio nei paesi terzi nella moneta del paese in cui prestano servizio.

In conformità dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, è opportuno adeguare, con effetto dal 1o agosto 2008, dal 1o settembre 2008, dal 1o ottobre 2008, dal 1o novembre 2008, dal 1o dicembre 2008 e dal 1o gennaio 2009, taluni di detti coefficienti correttori, in quanto secondo i dati statistici in possesso della Commissione la variazione del costo della vita, misurata sulla base del coefficiente correttore e del tasso di cambio corrispondente, è risultata in taluni paesi terzi superiore al 5 % rispetto alla data in cui detti coefficienti sono stati da ultimo fissati,

DECIDE:

Art. unico

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio, sono adeguati per determinati paesi, indicati nell’allegato. Quest’ultimo contiene sei tabelle mensili che precisano i paesi interessati e le date di applicazione successive per ciascuno di essi (1o agosto 2008, 1o settembre 2008, 1o ottobre 2008, 1o novembre 2008, 1o dicembre 2008 e 1o gennaio 2009).

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle diverse date di cui al primo comma.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2009. Per la Commissione Benita Ferrero-Waldner Membro della Commissione