DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 2009 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea del protocollo dell’Aia, del 23 novembre 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari (2009/941/CE)
Testo vigente
Questo elemento non esiste alla data scelta.
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
La Comunità europea si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
Ai sensi del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari2, la legge applicabile alle obbligazioni alimentari è determinata secondo il protocollo dell’Aia del 23 novembre 2007 relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo») negli Stati membri vincolati da tale strumento.
Il protocollo apporta un valido contributo al rafforzamento della certezza e della prevedibilità del diritto per i creditori e debitori di alimenti. L’applicazione di norme uniformi per determinare la legge applicabile consentirà alle decisioni in materia di obbligazioni alimentari di circolare liberamente nella Comunità senza alcuna forma di controllo nello Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione.
L’articolo 24 del protocollo legittima le organizzazioni regionali di integrazione economica, quali la Comunità a firmare, accettare e approvare il protocollo o ad aderirvi.
La Comunità ha competenza esclusiva per tutte le materie disciplinate dal protocollo. Ciò lascia impregiudicate le posizioni degli Stati membri che non sono vincolati dalla presente decisione né soggetti alla sua applicazione esposte nei considerando 11 e 12.
La Comunità dovrebbe pertanto approvare il protocollo.
Il protocollo dovrebbe applicarsi tra gli Stati membri al più tardi il 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009.
Considerato lo stretto legame tra il protocollo e il regolamento (CE) n. 4/2009, è opportuno che le disposizioni del protocollo si applichino nella Comunità in via provvisoria qualora il protocollo non sia entrato in vigore il 18 giugno 2011, data di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009. È opportuno provvedere a una dichiarazione unilaterale in tal senso alla conclusione del protocollo.
Le disposizioni del protocollo dovrebbero determinare la legge applicabile a un dato obbligo alimentare se la decisione al riguardo è stata riconosciuta ed ha forza esecutiva in base alle norme sull’abolizione dell’exequatur previste dal regolamento (CE) n. 4/2009. Affinché nella Comunità si applichino le stesse norme sui conflitti di legge ai crediti alimentari riguardanti un periodo precedente o un periodo successivo all’entrata in vigore o all’applicazione provvisoria del protocollo nella Comunità, le disposizioni del protocollo dovrebbero applicarsi anche ai crediti relativi a un periodo precedente detto evento, nonostante l’articolo 22 del medesimo. È opportuno provvedere ad una dichiarazione unilaterale in tal senso alla conclusione del protocollo.
A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda partecipa all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
DECIDE:
Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 2009. Per il Consiglio La presidente B. ASK