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Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

La Comunità si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Per realizzare gradualmente tale spazio la Comunità deve adottare, tra l’altro, misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transfrontaliere, nella misura necessaria al corretto funzionamento del mercato interno.

A norma dell’articolo 65, lettera b), del trattato, tali misure dovrebbero includere la promozione della compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di competenza giurisdizionale.

A tal proposito, la Comunità ha già adottato, tra le altre misure, il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale3, la decisione 2001/470/CE del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativa all’istituzione di una rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale4, il regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell’assunzione delle prove in materia civile o commerciale5, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l’accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie6, il regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale7, il regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati8, e il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti»)9.

Il Consiglio europeo riunitosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato il Consiglio e la Commissione a istituire specifiche norme procedurali comuni speciali per semplificare e accelerare la composizione delle cause transfrontaliere riguardanti in particolare i crediti alimentari. Ha quindi invitato a sopprimere le misure intermedie necessarie per permettere il riconoscimento e l’esecuzione nello Stato richiesto di una decisione emessa in un altro Stato membro, in particolare una decisione riguardante un credito alimentare.

Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure sull’attuazione del principio di riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale10, comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma prevede l’abolizione della procedura di exequatur per i crediti alimentari allo scopo di rendere più efficaci i mezzi di cui dispongono i creditori di alimenti per far rispettare i loro diritti.

Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma, dal titolo «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea» («il programma dell’Aia»)11.

Nella sessione del 2 e 3 giugno 2005 il Consiglio ha adottato un piano d’azione del Consiglio e della Commissione12 che traduce il programma dell’Aia in azioni concrete e menziona la necessità di adottare proposte sulle obbligazioni alimentari.

Nel quadro della Conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, la Comunità e gli Stati membri hanno partecipato a negoziati che sono sfociati il 23 novembre 2007 nell’adozione della convenzione sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell’Aia del 2007») e del protocollo relativo alla legge applicabile alle obbligazioni alimentari («protocollo dell’Aia del 2007»). È pertanto opportuno tener conto di questi due strumenti nell’ambito del presente regolamento.

Un creditore di alimenti dovrebbe essere in grado di ottenere facilmente in uno Stato membro una decisione che sia automaticamente esecutiva in un altro Stato membro senza ulteriori formalità.

Per raggiungere tale obiettivo è opportuno creare uno strumento comunitario in materia di obbligazioni alimentari che raggruppi le disposizioni concernenti i conflitti di giurisdizione, i conflitti di leggi, il riconoscimento e l’esecutività, l’esecuzione, il patrocinio a spese dello Stato nonché la cooperazione tra autorità centrali.

L’ambito di applicazione del regolamento dovrebbe estendersi a tutte le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, al fine di garantire la parità di trattamento tra tutti i creditori di alimenti. Ai fini del presente regolamento, la nozione di «obbligazione alimentare» dovrebbe essere interpretata in maniera autonoma.

Al fine di tener conto dei diversi modi di disciplinare le questioni relative alle obbligazioni alimentari negli Stati membri, il presente regolamento dovrebbe applicarsi sia alle decisioni giurisdizionali che alle decisioni emesse da autorità amministrative, purché queste autorità offrano garanzie in particolare circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti. Tali autorità dovrebbero pertanto applicare tutte le norme del presente regolamento.

Per i suddetti motivi, nel presente regolamento occorre altresì assicurare il riconoscimento e l’esecuzione delle transazioni giudiziarie e degli atti pubblici senza che ciò pregiudichi il diritto dell’una o dell’altra parte di una tale transazione o di un tale atto di contestare detti strumenti dinanzi a un’autorità giurisdizionale dello Stato membro d’origine.

È opportuno che il presente regolamento preveda che il termine «creditore» comprende, ai fini di una domanda di riconoscimento e di esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, gli enti pubblici che hanno il diritto di agire per conto di una persona cui siano dovuti alimenti o di chiedere il rimborso di prestazioni erogate al creditore in luogo degli alimenti. Se l’ente pubblico agisce in tal veste, dovrebbe aver diritto agli stessi servizi e allo stesso patrocinio a spese dello Stato al pari del creditore.

Per preservare gli interessi dei creditori di alimenti e favorire la corretta amministrazione della giustizia all’interno dell’Unione europea, dovrebbero essere adattate le norme relative alla competenza quali risultano dal regolamento (CE) n. 44/2001. La circostanza che un convenuto abbia la residenza abituale in uno Stato terzo non dovrebbe escludere l’applicazione delle norme comunitarie in materia di competenza, e non dovrebbe essere più previsto alcun rinvio alle norme in materia di competenza contemplate dal diritto nazionale. È pertanto necessario determinare nel presente regolamento i casi in cui un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro può esercitare una competenza sussidiaria.

Al fine di rimediare in particolare a situazioni di diniego di giustizia, è opportuno prevedere nel presente regolamento un forum necessitatis che, in casi eccezionali, consenta ad un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro di conoscere di una controversia che abbia uno stretto collegamento con uno Stato terzo. Un tale caso eccezionale potrebbe presentarsi qualora un procedimento si riveli impossibile nello Stato terzo interessato, per esempio a causa di una guerra civile o qualora non ci si possa ragionevolmente aspettare che il richiedente introduca o prosegua un procedimento in tale Stato. La competenza fondata sul forum necessitatis potrebbe essere tuttavia esercitata soltanto qualora la controversia abbia un collegamento sufficiente con lo Stato membro della giurisdizione adita, quale ad esempio la cittadinanza di una delle parti.

Una norma di competenza supplementare dovrebbe prevedere che, salvo condizioni particolari, il debitore possa promuovere un’azione per modificare una decisione esistente in materia di obbligazioni alimentari o ottenere una nuova decisione solo nello Stato in cui il creditore aveva la residenza abituale quando è stata emessa la decisione e in cui continua a risiedere abitualmente. Per assicurare un’adeguata articolazione tra la convenzione dell’Aia del 2007 e il presente regolamento, occorre applicare tale norma anche alle decisioni di uno Stato terzo parte di detta convenzione, purché quest’ultima sia in vigore tra lo Stato interessato e la Comunità e contempli le stesse obbligazioni alimentari nello Stato interessato e nella Comunità.

Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, occorre prevedere che in Irlanda il concetto di «domicile» sostituisca quello di «cittadinanza», così come nel Regno Unito, qualora il presente regolamento sia applicabile in tale Stato membro a norma dell’articolo 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea.

Al fine di accrescere la certezza del diritto, la prevedibilità e l’autonomia delle parti, il presente regolamento dovrebbe permettere alle parti di scegliere di comune accordo l’autorità giurisdizionale competente in funzione di fattori di collegamento determinati. Per assicurare la protezione della parte debole, una siffatta scelta del foro dovrebbe essere esclusa per le obbligazioni alimentari nei confronti di un minore di diciotto anni.

Occorre prevedere nel presente regolamento che, per gli Stati membri vincolati dal protocollo dell’Aia del 2007, le disposizioni sulle norme sui conflitti di legge applicabili sono quelle previste da detto protocollo. A tal fine, occorrerebbe inserire una disposizione che rinvii a tale protocollo. Il protocollo dell’Aia del 2007 sarà concluso dalla Comunità in tempo utile per consentire l’applicazione del presente regolamento. Per tener conto dell’ipotesi in cui il protocollo dell’Aia del 2007 non si applicasse a tutti gli Stati membri, occorre distinguere, ai fini del riconoscimento, dell’esecutività e dell’esecuzione di decisioni, gli Stati membri che sono vincolati dal protocollo dell’Aia del 2007 da quelli che non lo sono.

Occorre precisare, nel quadro del presente regolamento, che tali norme sui conflitti di legge determinano solo la legge applicabile alle obbligazioni alimentari e non determinano la legge applicabile all’accertamento del rapporto di famiglia sul quale si basano le obbligazioni alimentari. L’accertamento del rapporto di famiglia continua a essere disciplinato dal diritto interno degli Stati membri, comprese le loro norme di diritto internazionale privato.

Al fine di assicurare il recupero rapido ed efficace di un credito alimentare ed evitare i ricorsi dilatori, le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro dovrebbero, in linea di massima, avere esecutività provvisoria. Occorre pertanto prevedere nel presente regolamento che l’autorità giurisdizionale d’origine abbia il potere di dichiarare la decisione provvisoriamente esecutiva anche se il diritto nazionale non prevede l’esecutività di diritto e anche se è stato o potrebbe ancora essere proposto un ricorso contro la decisione secondo il diritto nazionale.

Per limitare le spese connesse con le procedure disciplinate dal presente regolamento, sarebbe utile ricorrere per quanto possibile alle moderne tecnologie di comunicazione, in particolare nell’audizione delle parti.

Le garanzie fornite dall’applicazione delle norme sui conflitti di leggi dovrebbero giustificare il fatto che le decisioni in materia di obbligazioni alimentari emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 siano riconosciute e siano esecutive in tutti gli altri Stati membri senza che sia richiesta qualsiasi altra procedura e senza alcuna forma di controllo di merito nello Stato membro dell’esecuzione.

Il riconoscimento in uno Stato membro di una decisione in materia di obbligazioni alimentari mira soltanto a consentire il recupero del credito alimentare determinato nella decisione. Non implica il riconoscimento da parte di tale Stato membro del rapporto di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità che ha dato luogo alle obbligazioni alimentari da cui è scaturita la decisione.

Per le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 occorre prevedere nel presente regolamento una procedura di riconoscimento e di dichiarazione di esecutività. Tale procedura dovrebbe ispirarsi alla procedura e ai motivi di rifiuto del riconoscimento di cui al regolamento (CE) n. 44/2001. Per accelerare la procedura e permettere al creditore di recuperare rapidamente il suo credito, è opportuno prevedere che l’autorità giurisdizionale adita debba emettere la decisione entro termini stabiliti, eccettuate circostanze eccezionali.

Occorre altresì limitare quanto più possibile le formalità di esecuzione che possono far aumentare i costi a carico del creditore di alimenti. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe prevedere che il creditore di alimenti non sia tenuto a disporre di un recapito postale, né di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell’esecuzione, ferma restando peraltro l’organizzazione interna degli Stati membri in materia di procedure di esecuzione.

Per limitare i costi connessi con le procedure di esecuzione, non dovrebbe essere richiesta alcuna traduzione, a meno che l’esecuzione non sia contestata e fatte salve le regole applicabili alla notificazione e alla comunicazione degli atti.

Onde garantire il rispetto dei requisiti di un processo equo occorre prevedere nel presente regolamento il diritto del convenuto che non sia comparso dinanzi all’autorità giurisdizionale d’origine di uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 di chiedere, nella fase dell’esecuzione della decisione emessa nei suoi confronti, il riesame di quest’ultima. Tuttavia il convenuto dovrebbe chiedere tale riesame entro un termine stabilito che dovrebbe decorrere al più tardi dal giorno in cui, nella fase del procedimento di esecuzione, i suoi beni sono stati resi per la prima volta indisponibili in tutto o in parte. Questo diritto di chiedere un riesame dovrebbe costituire un ricorso straordinario concesso al convenuto contumace, che non pregiudica altri mezzi di ricorso straordinari previsti dal diritto dello Stato membro d’origine, purché tali mezzi di ricorso non siano incompatibili con il diritto a un riesame ai sensi del presente regolamento.

Per accelerare l’esecuzione di una decisione emessa da uno Stato membro vincolato dal protocollo dell’Aia del 2007 in un altro Stato membro, occorre limitare i motivi di rifiuto o di sospensione dell’esecuzione che possono essere invocati dal debitore a motivo del carattere transfrontaliero del credito alimentare. Tale limitazione dovrebbe far salvi i motivi di rifiuto o di sospensione previsti dal diritto nazionale che non siano incompatibili con quelli elencati nel presente regolamento, quali il pagamento del debito da parte del debitore all’atto dell’esecuzione o l’impignorabilità di taluni beni.

Per facilitare il recupero transfrontaliero di crediti alimentari occorre istituire un regime di cooperazione tra le autorità centrali designate dagli Stati membri. Tali autorità dovrebbero prestare assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti nel far valere i loro diritti in un altro Stato membro mediante la presentazione di domande di riconoscimento, di dichiarazione di esecutività e d’esecuzione di decisioni esistenti, di modifica di tali decisioni o di emanazione di una decisione. Esse dovrebbero altresì scambiare informazioni per localizzare i debitori e i creditori e individuare, se del caso, i loro introiti e beni. Dovrebbero, infine, cooperare tra loro scambiandosi informazioni di carattere generale e promuovere la cooperazione tra le autorità competenti del proprio Stato membro.

Un’autorità centrale designata in virtù del presente regolamento dovrebbe sostenere le proprie spese, fatte salve eccezioni specifiche, e prestare assistenza a qualsiasi richiedente residente nel suo Stato membro. Il criterio per determinare il diritto di una persona di chiedere assistenza a un’autorità centrale dovrebbe essere meno severo del criterio di collegamento basato sulla «residenza abituale» utilizzato in altre parti del presente regolamento. Tuttavia, il criterio di «residenza» dovrebbe escludere la semplice presenza.

Per poter prestare pienamente assistenza ai creditori e ai debitori di alimenti e facilitare in modo ottimale il recupero transfrontaliero di alimenti, le autorità centrali dovrebbero poter ottenere un certo numero di informazioni a carattere personale. Il presente regolamento dovrebbe pertanto fare obbligo agli Stati membri di provvedere a che le loro autorità centrali abbiano accesso a tali informazioni presso le autorità pubbliche o le amministrazioni che detengono le informazioni in questione nell’ambito delle loro attività abituali. Occorre tuttavia lasciare a ciascuno Stato membro il compito di determinare le modalità di tale accesso. Uno Stato membro dovrebbe poter designare le autorità pubbliche o le amministrazioni che saranno tenute a fornire le informazioni all’autorità centrale in conformità del presente regolamento, comprese, se del caso, autorità pubbliche o amministrazioni già designate nell’ambito di altri regimi di accesso alle informazioni. Quando uno Stato membro designa autorità pubbliche o amministrazioni, dovrebbe fare in modo che la sua autorità centrale sia in grado di accedere alle informazioni richieste in conformità del presente regolamento detenute dalle prime. Uno Stato membro dovrebbe anche poter permettere alla sua autorità centrale di accedere alle informazioni richieste presso ogni altra persona giuridica che le detiene e che è responsabile del loro trattamento.

Nell’ambito dell’accesso ai dati personali, dell’utilizzo e della trasmissione degli stessi, occorre rispettare le prescrizioni della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati13 quale recepita nella legislazione nazionale degli Stati membri.

Occorre, tuttavia, definire le condizioni specifiche di accesso ai dati personali, di utilizzo e di trasmissione degli stessi al fine dell’applicazione del presente regolamento. In tale contesto, è stato preso in considerazione il parere del Garante europeo della protezione dei dati14. La persona interessata dalla raccolta delle informazioni dovrebbe essere avvisata conformemente alla legislazione nazionale. È tuttavia opportuno prevedere la possibilità di differire tale avviso per impedire che il debitore trasferisca i suoi beni e comprometta così il recupero dei crediti alimentari.

Tenuto conto delle spese procedurali, è opportuno prevedere un regime molto favorevole di patrocinio a spese dello Stato, ossia la presa a carico totale delle spese connesse ai procedimenti riguardanti obbligazioni alimentari nei confronti di minori di 21 anni e avviati tramite le autorità centrali. Le norme in materia di patrocinio a spese dello Stato vigenti nell’Unione europea in virtù della direttiva 2003/8/CE dovrebbero pertanto essere integrate da norme specifiche atte a creare un regime particolare di patrocinio a spese dello Stato in materia di obbligazioni alimentari. In tale contesto, a titolo eccezionale, l’autorità competente dello Stato membro richiesto dovrebbe poter recuperare i costi dal ricorrente, beneficiario del gratuito patrocinio a spese dello Stato, che risulti soccombente, nella misura in cui lo permetta la sua situazione finanziaria. Ciò avverrebbe, in particolare, nel caso di una persona facoltosa che abbia agito in malafede.

Inoltre, per le obbligazioni alimentari diverse da quelle di cui al precedente considerando, dovrebbe essere garantito a tutte le parti lo stesso trattamento in termini di patrocinio a spese dello Stato al momento dell’esecuzione della decisione in un altro Stato membro. Pertanto le disposizioni sulla continuità del patrocinio a spese dello Stato di cui al presente regolamento dovrebbero intendersi nel senso che concedono tale patrocinio anche a una parte che, pur non avendo beneficiato del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento volto a ottenere o modificare una decisione nello Stato membro d’origine, ne abbia in seguito beneficiato in questo stesso Stato nell’ambito di una domanda volta a ottenere l’esecuzione della decisione. Analogamente, una parte che abbia beneficiato di un procedimento gratuito dinanzi a un’autorità amministrativa figurante nell’allegato X, dovrebbe vedersi concedere, nello Stato membro di esecuzione, il beneficio del patrocinio a spese dello Stato più favorevole o della maggiore esenzione dei costi e delle spese, purché dimostri che ne avrebbe beneficiato nello Stato membro d’origine.

Al fine di ridurre le spese di traduzione dei documenti giustificativi, l’autorità giurisdizionale adita dovrebbe richiedere la traduzione di tali documenti solo se necessario, fatti salvi i diritti della difesa e le norme applicabili alla notifica e alla comunicazione degli atti.

Al fine di facilitare l’applicazione del presente regolamento è opportuno prevedere per gli Stati membri l’obbligo di comunicare alla Commissione i nomi e gli estremi delle loro autorità centrali nonché altre informazioni. Tali informazioni dovrebbero essere messe a disposizione degli operatori del settore e del pubblico mediante la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o l’accesso elettronico tramite la rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale istituita con decisione 2001/470/CE. Inoltre, l’uso dei moduli previsti dal presente regolamento dovrebbe facilitare e accelerare la comunicazione tra autorità centrali e permettere la presentazione di domande per via elettronica.

È opportuno disciplinare la relazione tra il presente regolamento e le convenzioni e gli accordi bilaterali o multilaterali in materia di obbligazioni alimentari dei quali gli Stati membri sono parti. In questo contesto, è opportuno prevedere che gli Stati membri che sono parti della convenzione del 23 marzo 1962 tra la Svezia, la Danimarca, la Finlandia, l’Islanda e la Norvegia sul recupero dei crediti alimentari possano continuare ad applicarla tenuto conto del fatto che tale convenzione contiene norme in materia di riconoscimento ed esecuzione più favorevoli di quelle contemplate dal presente regolamento. Per quanto riguarda i futuri accordi bilaterali in materia di obbligazioni alimentari con Stati terzi, le procedure e condizioni secondo le quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a negoziare e a concludere a proprio nome tali accordi dovrebbero essere determinate nell’ambito delle discussioni su una proposta della Commissione su questo argomento.

Per il calcolo dei tempi e dei termini previsti dal presente regolamento si dovrebbe applicare il regolamento (CEE, Euratom) n. 1182/71 del Consiglio, del 3 giugno 1971, che stabilisce le norme applicabili ai periodi di tempo, alle date e ai termini15.

Le misure necessarie ai fini dell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione16.

È opportuno, in particolare, autorizzare la Commissione ad adottare eventuali modifiche dei moduli previsti dal presente regolamento secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 3 della decisione 1999/468/CE. Per stabilire l’elenco delle autorità amministrative rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento, nonché l’elenco delle autorità competenti in materia di attestazione del diritto al patrocinio a spese dello Stato, è invece opportuno autorizzare la Commissione ad agire secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della stessa decisione.

Il presente regolamento dovrebbe modificare il regolamento (CE) n. 44/2001 sostituendo le disposizioni di quest’ultimo applicabili in materia di obbligazioni alimentari. Fatte salve le disposizioni transitorie del presente regolamento, in materia di obbligazioni alimentari gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni del presente regolamento sulla competenza, il riconoscimento, l’esecutività e l’esecuzione delle decisioni e sul patrocinio dello Stato invece di quelle del regolamento (CE) n. 44/2001 a decorrere dalla data di applicazione del presente regolamento.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire istituire una serie di misure che permettano di garantire il recupero effettivo dei crediti alimentari in situazioni transfrontaliere e agevolare in tal modo la libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione europea, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti del presente regolamento, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolato né è soggetto alla sua applicazione. Rimane tuttavia impregiudicata la possibilità per il Regno Unito di notificare l’intenzione di accettare il presente regolamento dopo la sua adozione in conformità dell’articolo 4 del suddetto protocollo.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento e non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione, fatta salva la possibilità per la Danimarca di applicare il contenuto delle modifiche apportate al regolamento (CE) n. 44/2001 a norma dell’articolo 3 dell’accordo del 19 ottobre 2005 tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale17,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica alle obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità.

2. Nel presente regolamento, per «Stato membro» si intendono tutti gli Stati membri ai quali si applica il presente regolamento.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «decisione»: la decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa da un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro, a prescindere dalla denominazione usata, quale ad esempio decreto, sentenza, ordinanza o mandato di esecuzione, nonché la liquidazione delle spese giudiziali da parte del cancelliere. Ai fini dei capi VII e VIII, per «decisione» s’intende anche una decisione in materia di obbligazioni alimentari emessa in uno Stato terzo;

  2. 2) «transazione giudiziaria»: la transazione in materia di obbligazioni alimentari approvata dall’autorità giurisdizionale o conclusa dinanzi all’autorità giurisdizionale nel corso di un procedimento;

  3. 3) «atto pubblico»:

    1. a) qualsiasi documento in materia di obbligazioni alimentari che sia stato formalmente redatto o registrato come atto pubblico nello Stato membro d’origine e la cui autenticità:

      1. i) riguardi la firma e il contenuto dell’atto pubblico; e

      2. ii) sia stata attestata da un’autorità pubblica o da altra autorità a tal fine autorizzata; o

    2. b) qualsiasi convenzione in materia di obbligazioni alimentari conclusa con le autorità amministrative dello Stato membro d’origine o da queste autenticata;

  4. 4) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro nel quale, a seconda dei casi, è stata emessa la decisione, è stata approvata o conclusa la transazione giudiziaria ed è stato redatto l’atto pubblico;

  5. 5) «Stato membro dell'esecuzione»: lo Stato membro in cui viene chiesta l’esecuzione della decisione, della transazione giudiziaria o dell’atto pubblico;

  6. 6) «Stato membro richiedente»: lo Stato membro la cui autorità centrale trasmette una domanda a norma del capo VII;

  7. 7) «Stato membro richiesto»: lo Stato membro la cui autorità centrale riceve una domanda a norma del capo VII;

  8. 8) «Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007»: la parte contraente della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («convenzione dell’Aia del 2007») nella misura in cui detta convenzione si applica tra la Comunità e lo Stato in questione;

  9. 9) «autorità giurisdizionale d'origine»: l’autorità giurisdizionale che ha emesso la decisione da eseguire;

  10. 10) «creditore»: qualsiasi persona fisica a cui sono dovuti o si presume siano dovuti alimenti;

  11. 11) «debitore»: qualsiasi persona fisica che deve corrispondere alimenti o alla quale sono richiesti alimenti;

2. Ai fini del presente regolamento la nozione di «autorità giurisdizionale» include le autorità amministrative degli Stati membri competenti in materia di obbligazioni alimentari purché offrano garanzie circa l’imparzialità e il diritto di audizione delle parti e purché le decisioni che prendono ai sensi della legge dello Stato membro in cui sono stabilite

  1. i) possano formare oggetto di ricorso o riesame dinanzi a un’autorità giudiziaria e

  2. ii) abbiano forza e effetto equivalenti a quelli di una decisione dell’autorità giudiziaria nella stessa materia.

Tali autorità amministrative figurano nell’allegato X. Quest’ultimo è stabilito e modificato secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 73, paragrafo 2, su richiesta dello Stato membro nel quale è stabilita l’autorità amministrativa interessata.

3. Ai fini degli articoli 3, 4 e 6, il concetto di «domicile» sostituisce quello di «cittadinanza» negli Stati membri che utilizzano tale concetto quale criterio di collegamento in materia familiare. Ai fini dell’articolo 6 si considera che le parti aventi il loro «domicile» in unità territoriali diverse di uno stesso Stato membro abbiano il loro «domicile» comune in detto Stato membro.

Capo II. Competenza

Art. 3 Disposizioni generali

Sono competenti a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri:

  1. a) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il convenuto risiede abitualmente; o

  2. b) l’autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente; o

  3. c) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa allo stato delle persone qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti; o

  4. d) l’autorità giurisdizionale competente secondo la legge del foro a conoscere di un’azione relativa alla responsabilità genitoriale qualora la domanda relativa a un’obbligazione alimentare sia accessoria a detta azione, salvo che tale competenza sia fondata unicamente sulla cittadinanza di una delle parti.

Art. 4 Elezione del foro

1. Le parti possono convenire che siano competenti a conoscere delle controversie tra di esse in materia di obbligazioni alimentari la o le autorità giurisdizionali seguenti di uno Stato membro:

  1. a) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui una delle parti risiede abitualmente;

  2. b) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza di una delle parti;

  3. c) per quanto riguarda le obbligazioni alimentari tra coniugi o ex coniugi:

    1. i) l’autorità giurisdizionale competente a conoscere delle loro controversie in materia matrimoniale; o

    2. ii) la o le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui essi hanno avuto l’ultima residenza abituale comune per un periodo di almeno un anno.

    Le condizioni di cui alle lettere a), b) o c) devono risultare soddisfatte al momento della conclusione dell’accordo relativo all’elezione del foro o nel momento in cui è adita l’autorità giurisdizionale. La competenza conferita dall’accordo è esclusiva, salvo che le parti non dispongano diversamente.

2. L’accordo relativo all’elezione del foro è concluso per iscritto. Si considera forma scritta qualsiasi comunicazione elettronica che consenta una registrazione durevole dell'accordo.

3. Il presente articolo non si applica nelle controversie concernenti un’obbligazione alimentare nei confronti di un minore di diciotto anni.

4. Se le parti hanno convenuto di attribuire competenza esclusiva alla o alle autorità giurisdizionali di uno Stato parte della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale18, firmata il 30 ottobre 2007 a Lugano («convenzione di Lugano») che non sia uno Stato membro, detta convenzione si applica tranne per quanto concerne le controversie di cui al paragrafo 3.

Art. 5 Competenza fondata sulla comparizione del convenuto

Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, è competente l’autorità giurisdizionale dello Stato membro dinanzi alla quale compare il convenuto. Tale norma non è applicabile se la comparizione è intesa a eccepire l’incompetenza.

Art. 6 Competenza sussidiaria

Se nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro è competente ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 e nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato parte della convenzione di Lugano che non sia uno Stato membro è competente in virtù delle disposizioni di detta convenzione, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro di cittadinanza comune delle parti.

Art. 7 Forum necessitatis

Qualora nessuna autorità giurisdizionale di uno Stato membro sia competente ai sensi degli articoli 3, 4, 5 e 6, in casi eccezionali le autorità giurisdizionali di uno Stato membro possono conoscere della controversia se un procedimento non può ragionevolmente essere intentato o svolto o si rivela impossibile in uno Stato terzo con il quale la controversia ha uno stretto collegamento. La controversia deve presentare un collegamento sufficiente con lo Stato membro dell’autorità giurisdizionale adita.

Art. 8 Limitazione dell’azione

1. Qualora sia emessa una decisione in uno Stato membro o uno Stato contraente della convenzione dell’Aia del 2007 in cui il creditore risiede abitualmente, il debitore non può promuovere un’azione per modificare la decisione o ottenere una decisione nuova in un altro Stato membro, fintantoché il creditore continui a risiedere abitualmente nello Stato in cui è stata emessa la decisione.

2. Il paragrafo 1 non si applica:

  1. a) qualora le parti si siano accordate sulla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro in conformità dell’articolo 4;

  2. b) qualora il creditore si sottoponga alla competenza delle autorità giurisdizionali dell’altro Stato membro di cui all’articolo 5;

  3. c) qualora l’autorità competente dello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa o rifiuti di esercitare la competenza a modificare la decisione o a emetterne una nuova; o

  4. d) qualora la decisione emessa nello Stato d’origine contraente della convenzione dell’Aia del 2007 non possa essere riconosciuta o dichiarata esecutiva nello Stato membro in cui è prevista l’azione per modificare la decisione o ottenerne una nuova.

Art. 9 Adizione dell’autorità giurisdizionale

Ai fini del presente capo, un’autorità giurisdizionale è considerata adita:

  1. a) alla data in cui la domanda giudiziale o un atto equivalente è depositato presso l’autorità giurisdizionale, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse notificato o comunicato al convenuto; o,

  2. b) qualora l’atto debba essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso l’autorità giurisdizionale, alla data della sua ricezione da parte dell’autorità incaricata della notificazione o comunicazione, a condizione che il ricorrente non abbia in seguito omesso di prendere le misure che era tenuto a prendere affinché l’atto fosse depositato presso l’autorità giurisdizionale.

Art. 10 Verifica della competenza

L’autorità giurisdizionale di uno Stato membro investita di una controversia per la quale non è competente in base al presente regolamento dichiara d’ufficio la propria incompetenza.

Art. 11 Verifica della ricevibilità

1. Se il convenuto che ha la residenza abituale nel territorio di uno Stato diverso dallo Stato membro in cui l’azione è stata proposta non compare, l’autorità giurisdizionale competente sospende il procedimento finché non sia accertato che il convenuto è stato messo nelle condizioni di ricevere la domanda giudiziale o atto equivalente in tempo utile a consentirgli di presentare le proprie difese o che sono stati effettuati tutti gli adempimenti in tal senso.

2. In luogo delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo si applica l’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1393/2007 qualora sia stato necessario trasmettere da uno Stato membro ad un altro la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale regolamento.

3. Ove non siano applicabili le disposizioni del regolamento (CE) n. 1393/2007, si applica l’articolo 15 della convenzione dell’Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione e alla comunicazione all’estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile o commerciale qualora sia stato necessario trasmettere all’estero la domanda giudiziale o un atto equivalente a norma di tale convenzione.