diritto.io

Decisione del Consiglio del 22 dicembre 2009 che modifica la rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) (2009/1024/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto1, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,

vista l'iniziativa della Repubblica ceca,

La rete di consultazione Schengen è stata istituita al fine di permettere la consultazione tra autorità centrali degli Stati membri per quanto riguarda le domande di visto presentate da cittadini di taluni paesi terzi.

L'articolo 22 del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti)2 modifica le attuali norme applicabili nel caso in cui uno Stato membro abbia chiesto che le autorità centrali degli altri Stati membri consultino le sue autorità centrali nel corso dell'esame di domande presentate da cittadini di determinati paesi terzi o da specifiche categorie di tali cittadini. È opportuno modificare di conseguenza le specifiche tecniche della rete di consultazione Schengen .

L'articolo 31 del codice dei visti consente ad uno Stato membro di chiedere che le proprie autorità centrali siano informate sui visti rilasciati da altri Stati membri ai cittadini di determinati paesi terzi o a specifiche categorie di tali cittadini, salvo in caso di visti di transito aeroportuale.

La trasmissione di tali informazioni richiede la creazione di un nuovo formulario nella rete di consultazione Schengen.

Il visto per soggiorni di lunga durata simultaneamente valido come visto per soggiorni di breve durata (tipo «D + C»), sarà abolito e il visto di transito (tipo «B») sarà accorpato al visto per soggiorni di breve durata (tipo «C») a decorrere dalla data di applicazione del codice dei visti.

Le specifiche tecniche della rete di consultazione Schengen dovrebbero essere modificate di conseguenza e dovrebbero applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del codice dei visti.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 del predetto protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla data di adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel suo diritto interno.

Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen3, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo4.

Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen5, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio6, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, di tale accordo.

Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio7 sulla firma, a nome della Comunità europea, e sull’applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale protocollo.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, in conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen8; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato e non è soggetto alla sua applicazione.

La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen9; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

Per quanto riguarda Cipro, la presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003.

La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Le parti 1, 2, 3 e 4 della rete di consultazione Schengen (specifiche tecniche) sono modificate come indicato rispettivamente negli allegati I, II, III e IV.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 5 aprile 2010.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.

Art. 4

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2009. Per il Consiglio Il presidente A. Carlgren