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Decisione della Commissione del 23 aprile 2010 relativa al finanziamento del programma di lavoro 2010 in materia di formazione nel campo della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali nel quadro del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» (2010/230/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 (nel seguito «il regolamento finanziario»), in particolare l’articolo 75,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee2 (in appresso «modalità d’esecuzione»), in particolare l’articolo 90,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari3, in particolare l’articolo 12, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali4, in particolare l’articolo 66, paragrafo 1, lettere b) e c),

Il regolamento (CE) n. 882/2004 fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori. L’articolo 51 di detto regolamento prevede che la Commissione possa organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri preposto ai controlli ufficiali di cui allo stesso regolamento, accessibili anche a partecipanti dei paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo. Tali corsi possono comprendere in particolare una formazione sulla normativa dell’UE in materia di mangimi e alimenti e sulle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

La Commissione ha lanciato l’iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» per conseguire gli obiettivi prefissati nel regolamento (CE) n. 882/2004. Nella sua comunicazione COM(2006) 519 definitivo5 essa analizza le possibili opzioni per la futura organizzazione della formazione.

È pertanto opportuno approvare il programma di lavoro 2010 per l’attuazione del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti».

La decisione 2004/858/CE della Commissione, del 15 dicembre 2004, che istituisce un’agenzia esecutiva denominata «Agenzia esecutiva per il programma di sanità pubblica», per la gestione dell’azione comunitaria nel settore della sanità pubblica, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio6 ha istituito l’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori («l’Agenzia»).

Inoltre, con la sua decisione C(2008) 4943, del 9 settembre 2008, la Commissione ha delegato all’Agenzia alcuni compiti di gestione e di attuazione del programma per quanto riguarda le misure di formazione in materia di sicurezza degli alimenti in applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Occorre pertanto assegnare all’Agenzia una sovvenzione di funzionamento per il 2010, per il finanziamento delle attività nel contesto dell’iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti».

Dal momento che il programma di lavoro 2010 costituisce un quadro generale sufficientemente dettagliato, la presente decisione rappresenta una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 90 delle modalità d’esecuzione.

Ai fini dell’applicazione della presente decisione è opportuno definire l’espressione «modifica sostanziale» in conformità dell’articolo 90, paragrafo 4, delle modalità d’esecuzione.

In base all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 le operazioni di liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese devono essere eseguite entro i termini fissati dalle modalità d’esecuzione. Tali modalità precisano anche le condizioni alle quali i creditori pagati in ritardo possono vantare interessi di mora a carico della linea alla quale è imputata la spesa in capitale.

La presente decisione dovrebbe pertanto indicare le modalità di pagamento degli interessi di mora dovuti a pagamenti in ritardo relativi ad azioni previste dal programma di lavoro 2010,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il programma di lavoro per l’attuazione nel 2010 del programma «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» figurante nell’allegato è approvato. Si tratta di una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 75 del regolamento finanziario.

Art. 2

1. L’importo totale del contributo finanziario dalla Commissione per l’attuazione del programma di lavoro ammonta a 15370000 EUR, da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio del bilancio generale dell’Unione europea per il 2010:

  1. a) linea di bilancio 17 04 07 01: 14000000 EUR;

  2. b) linea di bilancio 17 01 04 05: 260000 EUR;

  3. c) linea di bilancio 17 01 04 31: 1110000 EUR.

2. L’importo previsto al paragrafo 1, lettera c), è corrisposto all’Agenzia esecutiva per la salute e i consumatori e costituisce una sovvenzione di funzionamento.

3. Gli interessi di mora dovuti per pagamenti in ritardo possono inoltre essere a carico delle stesse linee di bilancio, conformemente all’articolo 83 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002.

Art. 3

Non sono considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 le modifiche cumulate agli stanziamenti per azioni specifiche previste dal programma di lavoro non superiori al 20 % del contributo finanziario massimo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, a condizione che non vi siano ripercussioni significative sulla natura e sugli obiettivi del programma di lavoro.

L’ordinatore competente può adottare tali modifiche in conformità ai principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità.

Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2010. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso