Decisione del Consiglio del 17 maggio 2010 relativa alla firma di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) (2010/615/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Nel maggio 2003 la Commissione europea ha adottato la comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — proposta di un piano d’azione dell’Unione europea» che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione citato sono state adottate nell’ottobre 20031.
Il 5 dicembre 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad aprire negoziati su accordi di partenariato onde attuare il piano d’azione dell’Unione europea per FLEGT.
Il 20 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2173/20052, che ha istituito un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nell’Unione dai paesi con i quali l’Unione ha concluso accordi volontari di partenariato.
I negoziati con la Repubblica del Congo si sono conclusi e l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea («l’accordo») è stato siglato il 9 maggio 2009.
È opportuno firmare l’accordo, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È autorizzata la firma, a nome dell’Unione, dell’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Congo sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT), fatta salva la conclusione dell’accordo medesimo3.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore alla data della sua adozione.
Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 2010. Per il Consiglio La presidente E. Espinosa