Decisione 2010/336/PESC del Consiglio del 14 giugno 2010 relativa alle attività dell’UE a sostegno del trattato sul commercio di armi nell’ambito della strategia europea in materia di sicurezza
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 26, paragrafo 2, e l’articolo 31, paragrafo 1,
Il 12 dicembre 2003 il Consiglio europeo ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza, che sollecitava la creazione di un ordine internazionale basato su un multilateralismo efficace. La strategia europea in materia di sicurezza riconosce la Carta delle Nazioni Unite (ONU) come quadro fondamentale per le relazioni internazionali. Rafforzare l’ONU e dotarla dei mezzi necessari per assolvere alla sua responsabilità e agire con efficacia rappresenta una priorità dell’Unione europea.
Il 6 dicembre 2006 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 61/89 dal titolo «Verso l’elaborazione di un trattato sul commercio di armi: stabilire norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro».
Nelle conclusioni dell’11 dicembre 2006, il Consiglio dell’Unione europea ha espresso soddisfazione per l’avvio formale del processo di elaborazione di un trattato internazionale sul commercio di armi («ATT») giuridicamente vincolante e si è compiaciuto del fatto che una netta maggioranza di Stati membri dell’ONU, compresi tutti gli Stati membri dell’UE, abbia appoggiato la risoluzione 61/89 dell’Assemblea generale dell’ONU. Il Consiglio ha ribadito che l’Unione e gli Stati membri svolgeranno un ruolo attivo in tale processo e ha sottolineato l’importanza della cooperazione, in tale processo, con altri Stati e organizzazioni regionali.
Il segretario generale dell’ONU ha istituito un gruppo di esperti governativi («GGE»), costituito da 28 membri, per proseguire l’esame di un eventuale ATT. Il GGE si è riunito ripetutamente nel corso del 2008 e ha concluso che è necessario un ulteriore esame e che occorrerebbe operare, con un approccio graduale, aperto e trasparente, nell’ambito dell’ONU. Il GGE ha incoraggiato gli Stati che sono in grado di fornire assistenza a fornirla, su richiesta, agli Stati che ne hanno bisogno.
Nelle conclusioni del 10 dicembre 2007 il Consiglio ha accolto con favore l’istituzione di un GGE dell’ONU e ha espresso la ferma convinzione che uno strumento esauriente, giuridicamente vincolante, coerente con le attuali responsabilità degli Stati ai sensi del diritto internazionale pertinente, che stabilisca norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasferimento di armi convenzionali costituirebbe un contributo fondamentale per contrastare la proliferazione indesiderabile e irresponsabile delle armi convenzionali.
L’Istituto delle Nazioni Unite per la ricerca sul disarmo (UNIDIR) ha sostenuto tale processo avviando uno studio in due parti che consistono in due analisi approfondite dei pareri degli Stati membri dell’ONU sulla fattibilità, la portata e il progetto di parametri di un ATT. Le analisi elaborate nel dicembre 2007 e nel gennaio 2008 hanno costituito un contributo utile per il GGE.
Il 24 dicembre 2008 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 63/240 dal titolo «Verso l’elaborazione di un trattato sul commercio di armi: stabilire norme internazionali comuni per l’importazione, l’esportazione e il trasbordo di armi leggere e di piccolo calibro», istituendo un gruppo di lavoro a composizione aperta allo scopo di esaminare ulteriormente gli elementi della relazione del GGE su cui si potrebbe sviluppare un consenso in vista della loro inclusione in un trattato finale giuridicamente vincolante in materia di importazione, esportazione e trasferimento di armi convenzionali. Il gruppo di lavoro a composizione aperta si è riunito due volte nel 2009 e ha presentato all’Assemblea generale dell’ONU una relazione in cui si rilevava che il problema del commercio non regolamentato di armi convenzionali e il loro dirottamento verso il mercato illegale dovrebbe essere affrontato attraverso azioni a livello internazionale.
In base alle succitate conclusioni del Consiglio, l’Unione ha deciso di sostenere il processo ATT, aprendo il dibattito per includere Stati non membri del GGE e altri attori quali la società civile e l’industria, per sviluppare la comprensione della questione e per contribuire ai lavori del gruppo di lavoro a composizione aperta. A tal fine, il 19 gennaio 2009 il Consiglio ha adottato la decisione 2009/42/PESC1 a supporto delle attività dell’Unione volta a promuovere tra paesi terzi l’elaborazione di un trattato sul commercio di armi, nell’ambito della strategia di sicurezza europea.
Nell’ambito dell’attuazione della decisione 2009/42/PESC l’UNIDIR, in qualità di agenzia incaricata dell’attuazione della decisione, ha organizzato, tra febbraio 2009 e febbraio 2010, sei seminari regionali, un evento collaterale ed eventi di apertura e di chiusura. Tali attività hanno permesso ai soggetti interessati, compresi i rappresentanti della società civile, dell’industria e dei paesi che non hanno partecipato al GGE, di prendere parte alle discussioni aperte e informali in merito ad un ATT. L’attuazione della decisione 2009/42/PESC ha inoltre offerto la possibilità di integrare gli approcci nazionali e regionali al processo internazionale in corso e di contribuire a individuare la portata e le implicazioni di un trattato sul commercio di armi convenzionali.
Il 2 dicembre 2009 l’Assemblea generale dell’ONU ha adottato la risoluzione 64/48 dal titolo «Trattato per il commercio di armi» con cui si è deciso di convocare la conferenza dell’ONU sull’ATT nel 2012 al fine di elaborare uno strumento giuridicamente vincolante che stabilisca su norme internazionali comuni quanto più possibile elevate per il trasferimento di armi convenzionali. La risoluzione ha inoltre stabilito che le restanti sessioni del gruppo di lavoro a composizione aperta sono considerate riunioni del comitato preparatorio della conferenza dell’ONU.
Tenuto conto delle attività della decisione 2009/42/PESC che scadrà a maggio 2010, della preparazione necessaria per garantire il buon esito della conferenza dell’ONU sull’ATT prevista nel 2012 e della raccomandazione formulata nella risoluzione 64/48 al fine di assicurare una partecipazione alla conferenza efficace e quanto più estesa possibile, l’Unione dovrebbe sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU per assicurare che sia il più possibile inclusiva e in grado di presentare raccomandazioni concrete relative agli elementi del futuro ATT. Il sostegno da parte dell’Unione al processo ATT dovrebbe includere misure a favore dei sistemi nazionali di controllo all’importazione e all’esportazione nei paesi terzi che sarebbero tenuti ad applicare il futuro ATT,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. Al fine di sostenere il trattato sul commercio delle armi («ATT») l’Unione intraprende attività con i seguenti obiettivi:
sostenere il processo preparatorio in vista della conferenza dell’ONU sull’ATT al fine di garantire che sia il più possibile inclusiva e in grado di presentare raccomandazioni concrete relative agli elementi del futuro ATT,
incoraggiare gli Stati membri dell’ONU a sviluppare e migliorare competenze nazionali e regionali per attuare controlli efficaci sul trasferimento di armi, al fine di assicurare che il futuro ATT, quando entrerà in vigore, sia quanto più possibile efficace.
2.
Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l’Unione prende le seguenti misure:
organizzazione di sette seminari regionali, un evento di apertura e un evento conclusivo, fino a tre eventi collaterali e la diffusione dei risultati.
Una descrizione particolareggiata del progetto di cui sopra figura nell’allegato.
Art. 2
1. L’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è responsabile dell’attuazione della presente decisione.
2. L’attuazione dei progetti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è affidata all’Istituto dell’ONU per la ricerca sul disarmo (UNIDIR).
3. L’UNIDIR svolge i suoi compiti sotto la responsabilità dell’AR. A tal fine l’AR stabilisce le necessarie modalità con l’UNIDIR.
Art. 3
1. L’importo di riferimento finanziario per l’esecuzione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2, è pari a 1520000 EUR.
2. Le spese finanziate con l’importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione.
3. La Commissione europea vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, conclude un accordo di finanziamento con l’UNIDIR. L’accordo prevede che l’UNIDIR assicuri la visibilità del contributo dell’Unione corrispondente alla sua entità.
4. La Commissione si adopera per concludere l’accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l’entrata in vigore della presente decisione. Informa il Consiglio di tutte le difficoltà per pervenirvi e della data di conclusione dell’accordo di finanziamento.
Art. 4
L’AR riferisce al Consiglio sull’attuazione della presente decisione sulla scorta di relazioni periodiche in seguito all’organizzazione di ciascun seminario regionale, del seminario di apertura e di quello finale, come anche degli eventi collaterali. Le relazioni saranno stilate dall’UNIDIR e costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell’attuazione del progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Art. 5
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la conclusione dell’accordo di finanziamento di cui all’articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di entrata in vigore se l’accordo di finanziamento non è concluso entro tale termine.
Fatto a Lussemburgo, addì 14 giugno 2010. Per il Consiglio La presidente C. Ashton