Decisione del Consiglio del 29 giugno 2010 sull’applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al sistema d’informazione Schengen nella Repubblica di Bulgaria e in Romania (2010/365/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto l’atto di adesione del 2005, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,
visto il parere del Parlamento europeo1,
L’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005 stabilisce che le disposizioni dell’acquis di Schengen non rientranti nell’allegato II di tale atto si applicano in Bulgaria e Romania (gli «Stati membri interessati») solo in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo aver verificato il rispetto dei necessari requisiti per l’applicazione dell’acquis.
Il Consiglio ha verificato che gli Stati membri interessati assicurassero livelli soddisfacenti di protezione dei dati nel seguente modo: È stato sottoposto agli Stati membri interessati un questionario completo, le cui risposte sono state messe agli atti e sono state effettuate visite di verifica e di valutazione nel settore della protezione dei dati in tali Stati membri, conformemente alle procedure di valutazione Schengen applicabili stabilite nella decisione del Comitato esecutivo riguardante l’istituzione della Commissione permanente della Convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def.]2.
Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha concluso che gli Stati membri interessati soddisfacevano le condizioni in tale settore. È pertanto possibile fissare una data a partire dalla quale è possibile applicare in tali Stati membri l’acquis di Schengen relativo al sistema d’informazione Schengen (SIS).
L’entrata in vigore della presente decisione dovrebbe consentire il trasferimento dei dati reali SIS verso gli Stati membri interessati. L’utilizzazione concreta di tali dati dovrebbe permettere al Consiglio, attraverso le procedure di valutazione Schengen applicabili stabilite nel documento SCH/Com-ex (98) 26 def., di verificare la corretta applicazione delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS negli Stati membri interessati. Una volta effettuate queste valutazioni, il Consiglio dovrebbe decidere in merito alla soppressione dei controlli alle frontiere interne con tali Stati membri.
È opportuno adottare una decisione del Consiglio distinta per fissare la data della soppressione dei controlli alle frontiere interne. Fino alla data fissata in tale decisione, è opportuno imporre talune restrizioni all’uso del SIS.
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen3, che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE del Consiglio4, relativa a talune modalità di applicazione di tale accordo.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen5 che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, punto G, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/149/GAI del Consiglio6 e con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio7,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
1. A decorrere dal 15 ottobre 2010 le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato I si applicano alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
2. Le disposizioni dell’acquis di Schengen relative al SIS di cui all’allegato II si applicano a decorrere dalla data ivi prevista alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania nelle relazioni tra di loro e in quelle con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d’Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, nonché la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera.
3.
A decorrere dal 29 giugno 2010 i dati reali SIS possono essere trasferiti agli Stati membri interessati.
A decorrere dal 15 ottobre 2010 gli Stati membri interessati, analogamente agli Stati membri nei cui confronti l’acquis di Schengen è già stato attuato, possono inserire i dati nel SIS ed utilizzare i dati SIS, fatte salve le disposizioni del paragrafo 4.
4. Fino alla data della soppressione dei controlli alle frontiere interne con gli Stati membri interessati, tali Stati membri:
a) non sono tenuti a rifiutare l’ingresso nel loro territorio o ad allontanare cittadini di Stati terzi segnalati da un altro Stato membro nel SIS ai fini della non ammissione;
b) si astengono dall’inserire dati disciplinati dalle disposizioni dell’articolo 96 della Convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell’accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (la «Convenzione di Schengen»)8.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Art. 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 29 giugno 2010. Per il Consiglio La presidente E. Espinosa