diritto.io

Decisione del Consiglio del 26 luglio 2010 relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007, nonché dell’atto finale (2010/478/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 166, paragrafo 4, e l’articolo 173, paragrafo 3, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, un accordo con la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 2007 («l’accordo»), nonché un atto finale.

L’accordo e l’atto finale sono stati firmati a nome della Comunità l’11 ottobre 2007, con riserva della loro conclusione in data successiva, e sono stati applicati in via provvisoria dal 1o settembre 2007, in conformità della decisione 2007/745/CE del Consiglio1.

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

È opportuno approvare l’accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

L’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera nel settore audiovisivo che stabilisce le modalità e le condizioni della partecipazione della Confederazione svizzera al programma comunitario MEDIA 20072 («l’accordo») è approvato a nome dell’Unione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio provvede, a nome dell’Unione, a effettuare la notificazione di cui all’articolo 13 dell’accordo3 nonché la notificazione seguente: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla Comunità europea nel testo dell’accordo si intendono fatti all’Unione europea.»

Art. 3

La Commissione rappresenta l’Unione nel comitato misto di cui all’articolo 8 dell’accordo.

Art. 4

L’accordo è collegato ai sette accordi con la Svizzera che sono stati firmati il 21 giugno 1999 e conclusi per decisione del Consiglio e della Commissione 2002/309/EC, Euratom4.

L’accordo non può essere rinnovato o rinegoziato, conformemente all’articolo 12, qualora sia stato posto termine agli accordi di cui al primo comma.

Art. 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Art. 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2010. Per il Consiglio Il presidente S. Vanackere