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Decisione 2010/449/PESC del Consiglio dell’11 agosto 2010 che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il Caucaso meridionale

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 28, l’articolo 31, paragrafo 2, e l’articolo 33,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

Il 20 febbraio 2006 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2006/121/PESC1 che nomina il sig. Peter SEMNEBY quale rappresentante speciale dell’Unione europea (in prosieguo «RSUE») per il Caucaso meridionale.

Il 22 febbraio 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/109/PESC2, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’RSUE fino al 31 agosto 2010.

Il mandato dell’RSUE dovrebbe essere prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (in prosieguo «AR»), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla decisione 2010/109/PESC e porrà fine al mandato.

L’RSUE espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune, fissati nell’articolo 21 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2010/109/PESC è modificata come segue:

  1. 1) l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 Rappresentante speciale dell’Unione europea Il mandato del sig. Peter SEMNEBY quale RSUE per il Caucaso meridionale è prorogato fino al 28 febbraio 2011 o fino a che il Consiglio, su proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), deciderà che nell’ambito del servizio europeo per l’azione esterna sono state istituite appropriate funzioni corrispondenti a quelle contemplate dalla presente decisione e porrà fine al mandato.»;

  2. 2) l’articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 Finanziamento 1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE per il periodo dal 1o marzo 2010 al 31 agosto 2010 è pari a 1855000 EUR. 2. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell’RSUE nel periodo dal 1o settembre 2010 al 28 febbraio 2011 è pari a 1410000 EUR. 3. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell’Unione. 4. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l’RSUE e la Commissione. L’RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.»

Art. 2 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 2010. Per il Consiglio Il presidente S. Vanackere