Decisione n. 862/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 concernente la partecipazione dell’Unione ad un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) avviato da alcuni Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
Art. 3 Condizioni del contributo finanziario dell’Unione
1. Il contributo finanziario dell’Unione per la fase strategica non eccede 1,25 milioni di EUR e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. L’impegno dell’Unione a contribuire alla fase strategica dipende dall’impegno equivalente degli Stati partecipanti.
2. Il contributo finanziario dell’Unione per la fase di attuazione non eccede i 48,75 milioni di EUR e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. Tale tetto può essere incrementato in base all’importo rimanente dopo l’attuazione della fase strategica. Durante la fase di attuazione, fino al 25 % del contributo degli Stati partecipanti può consistere nel contributo di natura infrastrutturale.
3. L’erogazione del contributo finanziario dell’Unione per la fase di attuazione è subordinata ai seguenti fattori:
a) la messa a punto da parte dello Stato partecipante dell’agenda strategica di ricerca, di piattaforme di consultazione delle parti interessate e delle modalità di esecuzione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, nonché i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e degli elementi da fornire di cui all’allegato I, sezione 2. La Commissione può, se del caso, elaborare raccomandazioni per migliorare l’agenda strategica di ricerca;
b) la dimostrazione da parte di GEIE BONUS della sua capacità di attuare BONUS nonché di ricevere, assegnare e monitorare il contributo finanziario dell’Unione nell’ambito della gestione centralizzata indiretta secondo quanto disposto dall’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dall’articolo 56 del regolamento finanziario e dall’articolo 35, dall’articolo 38, paragrafo 2, e dall’articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
c) il mantenimento e l’applicazione di un modello di governance appropriato ed efficiente per BONUS conformemente all’allegato II;
d) lo svolgimento efficiente da parte di GEIE BONUS delle attività relative alla fase di attuazione di BONUS contenute nell’allegato I, che include la pubblicazione di inviti a presentare proposte per l’assegnazione delle sovvenzioni;
e) un impegno da parte di ogni Stato partecipante a contribuire con la propria quota al finanziamento di BONUS e all’effettivo versamento del proprio contributo finanziario, in particolare il finanziamento dei partecipanti ai progetti BONUS selezionati in seguito all’invito a presentare proposte;
f) il rispetto della normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato, in particolare le norme della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione13;
g) la garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del settimo programma quadro, nonché dei principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e al principio di sviluppo sostenibile.
Art. 4 Ruolo del Centro comune di ricerca
1. Il Centro comune di ricerca è ammesso a beneficiare dei finanziamenti da BONUS, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli Stati partecipanti.
2. Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte di BONUS, non sono calcolate come contributo finanziario dell’Unione ai fini dell’articolo 1.
Art. 5 Accordi tra l’Unione e GEIE BONUS
1. Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione durante la fase strategica sono stabilite mediante una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Commissione, a nome dell’Unione, e GEIE BONUS, in conformità delle norme stabilite nella presente decisione e nel regolamento (CE) n. 1906/2006.
2.
Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione durante la fase di attuazione sono stabilite mediante una convenzione di attuazione e convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome dell’Unione, e GEIE BONUS.
La convenzione di attuazione include in particolare quanto segue:
a) una definizione degli incarichi assegnati;
b) una disposizione relativa alla tutela dei fondi dell’Unione;
c) i termini e le disposizioni dettagliati per lo svolgimento degli incarichi, comprese le norme di finanziamento e i limiti di finanziamento massimi per i progetti BONUS, le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e l’organizzazione di controlli da effettuare;
d) le regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione degli incarichi;
e) le condizioni alle quali è posta fine all’esecuzione degli incarichi;
f) le disposizioni dettagliate per l’esame accurato della Commissione;
g) le disposizioni che regolano l’uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati;
h) le disposizioni che garantiscono la visibilità dell’azione dell’Unione rispetto alle altre attività di GEIE BONUS;
i) un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
j) le disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell’ambito di BONUS riportate nell’articolo 2;
k) un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all’articolo 13.
3. La Commissione procede a una valutazione ex ante di GEIE BONUS per ottenere una prova dell’esistenza e del funzionamento adeguato delle procedure e dei sistemi di cui all’articolo 56 del regolamento finanziario.
Art. 6 Interessi derivanti dai contributi
L’interesse maturato sui contributi finanziari assegnati a BONUS è considerato come un’entrata di GEIE BONUS con destinazione specifica a BONUS.
Art. 7 Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario dell’Unione
Se BONUS non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, l’Unione può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, in funzione dell’avanzamento dell’attuazione di BONUS.
Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS, l’Unione può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell’effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Art. 8 Tutela degli interessi finanziari dell’Unione da parte degli Stati partecipanti
Per l’attuazione di BONUS, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Art. 9 Controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti
La Commissione e la Corte dei conti dell’Unione europea hanno la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari a garantire la corretta gestione dei fondi dell’Unione e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e GEIE BONUS mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.
Art. 10 Informazioni reciproche
La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite di GEIE BONUS, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di GEIE BONUS, conformemente alle prescrizioni generali di stesura delle relazioni di cui all’articolo 13.
Art. 11 Partecipazione di altri Stati membri e di paesi associati
Tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al settimo programma quadro sono legittimati a prendere parte a BONUS, conformemente ai criteri stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f). Gli Stati membri e i paesi associati che prendono parte a BONUS sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.
Art. 12 Partecipazione di altri paesi
Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall’accordo internazionale pertinente.
Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento di BONUS.
Art. 13 Relazioni annuali e valutazione
La relazione annuale relativa al settimo programma quadro presentata dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell’articolo 190 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea comprende una relazione sulle attività di BONUS.
La Commissione effettua una valutazione intermedia di BONUS entro il 31 dicembre 2014. La valutazione analizza i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti dall’articolo 2 e dall’allegato I e contiene le raccomandazioni di BONUS sui modi migliori di rafforzare ulteriormente l’integrazione, la qualità e l’efficacia dell’attuazione, compresa l’integrazione scientifica, amministrativa e finanziaria ed esamina l’adeguatezza del livello dei contributi finanziari degli Stati partecipanti, considerata la domanda potenziale delle diverse comunità di ricerca nazionali. La Commissione comunica le conclusioni della valutazione intermedia al Parlamento europeo e al Consiglio, corredate delle sue osservazioni.
Al termine della partecipazione dell’Unione a BONUS, ma non oltre il 31 dicembre 2017, la Commissione effettua una valutazione di BONUS. La Commissione trasmette i risultati della valutazione al Parlamento europeo e al Consiglio.
Art. 14 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Art. 15 Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Strasburgo, addì 22 settembre 2010. Per il Parlamento europeo Il presidente J. Buzek Per il Consiglio Il presidente O. Chastel