Decisione n. 862/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2010 concernente la partecipazione dell’Unione ad un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico (BONUS) avviato da alcuni Stati membri (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo vigente
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 185 e 188, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo1,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria2,
La decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)3 («settimo programma quadro»), prevede la partecipazione comunitaria a programmi di ricerca e sviluppo avviati da più Stati membri, compresa la partecipazione alle strutture create per l’esecuzione di detti programmi, ai sensi dell’articolo 169 del trattato che istituisce la Comunità europea («trattato CE»).
La decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il programma specifico «Cooperazione» che attua il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013)4, favorisce un approccio multitematico dei settori di ricerca relativi a uno o più temi del settimo programma quadro e in questo contesto ha individuato nell’iniziativa a norma dell’articolo 169 del trattato CE nel campo della ricerca comune del Mar Baltico una delle iniziative idonee alla partecipazione della Comunità a programmi di ricerca nazionali attuati congiuntamente.
L’ecosistema del Mar Baltico, un mare interno europeo privo di sbocco sul mare, è uno dei corpi idrici salmastri più grandi al mondo che è stato, ed è tuttora, gravemente colpito da numerose pressioni di origine naturale e pressioni di origine antropica, come l’inquinamento dovuto allo scarico di armi chimiche, ad esempio i gas risalenti alla seconda guerra mondiale ed i composti di metalli pesanti, sostanze organiche, materiale radioattivo e perdite di gasolio per riscaldamento e di petrolio. Lo sviluppo dell’agricoltura nel bacino di drenaggio del Mar Baltico ha provocato altresì un’immissione eccessiva di fertilizzanti e di materiale organico, portando a un’eutrofizzazione avanzata e all’introduzione nell’ambiente di organismi esotici non endemici. Lo sfruttamento non sostenibile delle risorse ittiche ed i cambiamenti climatici stanno provocando una perdita della biodiversità originaria. Detti fattori e le continue attività umane, compresi i progetti di infrastrutture situati lungo le coste del bacino di drenaggio del Mar Baltico o nelle loro immediate vicinanze e il turismo ecologicamente non sostenibile stanno degradando l’ambiente naturale. Tutti questi fattori stanno riducendo gravemente la capacità del Mar Baltico di fornire in modo sostenibile i beni e i servizi da cui le persone dipendono direttamente e indirettamente per ottenere benefici sociali, culturali ed economici.
Il Consiglio europeo del 14 dicembre 2007 ha sottolineato la preoccupazione per la situazione ambientale in cui versa il Mar Baltico, come indicato nella comunicazione della Commissione del 10 giugno 2009 al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, relativa alla strategia dell’Unione europea per la regione del Mar Baltico. Inoltre, il Consiglio ha invitato la Commissione a presentare una proposta di un’iniziativa a norma dell’articolo 169 del trattato CE per la regione del Mar Baltico.
La scienza dovrebbe contribuire ad affrontare tali sfide e a trovare soluzioni agli urgenti problemi ambientali nel Mar Baltico. Tuttavia, la gravità della situazione attuale fa appello ad un’intensificazione qualitativa e quantitativa della ricerca attuale nella regione baltica attraverso lo sviluppo e l’attuazione di un approccio pienamente integrato in cui i programmi di ricerca pertinenti di tutti gli Stati confinanti possano essere perfezionati e mirati per risolvere le questioni complesse e urgenti in modo coordinato, efficiente ed efficace.
Attualmente, numerosi programmi o attività di ricerca e sviluppo avviati dai singoli Stati membri a livello nazionale per sostenere la ricerca e lo sviluppo nella regione del Mar Baltico non sono sufficientemente coordinati a livello dell’Unione per conseguire la massa critica necessaria in settori strategici della ricerca e dello sviluppo.
Peraltro, le strutture specifiche di ricerca esistenti per settore, evolutesi nel corso di una lunga storia di politiche nazionali, sono profondamente radicate nei sistemi di governance nazionali e ostacolano lo sviluppo e il finanziamento della ricerca ambientale multidisciplinare, interdisciplinare e transdisciplinare necessaria ad affrontare le sfide del Mar Baltico.
Pur esistendo una lunga tradizione di cooperazione nel campo della ricerca nel Mar Baltico con i paesi interni o esterni all’area del Mar Baltico, i tentativi di collaborazione non hanno finora goduto di risorse finanziarie adeguate per lo sfruttamento ottimale del potenziale della ricerca, a causa della situazione diversa in termini economici e di sviluppo in tali paesi, nonché della forte varietà delle agende di ricerca, dei temi e delle priorità della ricerca a livello nazionale.
Nel programma di lavoro dell’11 giugno 2007 per il 2007 e il 2008 finalizzato all’attuazione del programma specifico «Cooperazione» la Commissione ha fornito il sostegno finanziario a BONUS ERA-NET ed ERA-NET PLUS nel settore della ricerca ambientale del Mar Baltico allo scopo di intensificare la cooperazione tra le agenzie che finanziano la ricerca ambientale nella regione baltica e favorire il passaggio ad un programma comune di ricerca e sviluppo nel Mar Baltico da attuare in base all’articolo 169 del trattato CE.
In generale, BONUS ERA-NET e ERA-NET PLUS hanno funzionato bene ed è quindi importante garantire la continuità degli sforzi di ricerca, al fine di affrontare le pressanti sfide ambientali.
In linea con l’approccio del settimo programma quadro e come riconosciuto in occasione delle consultazioni con le parti interessate svoltesi durante BONUS ERA-NET, sono necessari programmi di ricerca politici nella regione baltica.
Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia («gli Stati partecipanti») hanno concordato di avviare in maniera congiunta il programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS («BONUS»). BONUS intende sostenere lo sviluppo e l’innovazione scientifici fornendo il quadro giuridico e organizzativo necessario per la cooperazione transnazionale tra gli Stati del Mar Baltico per quanto riguarda la ricerca ambientale nella regione del Mar Baltico.
Anche se ampiamente incentrata sulla ricerca ambientale, BONUS si occupa trasversalmente di alcuni programmi di ricerca dell’Unione riguardanti una serie di attività umane che hanno aumentato gli impatti negativi sul ecosistemi quali la pesca, l’acquacoltura, l’agricoltura, le infrastrutture (anche nel settore dell’energia), i trasporti, la formazione e la mobilità di ricercatori, nonché le questioni di carattere socioeconomico. BONUS è di notevole importanza per alcune politiche e direttive dell’Unione, fra cui la strategia dell’Unione per la regione del Mar Baltico; la politica comune della pesca; la politica agricola comune; la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque5; la direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria nel campo della politica per l’ambiente marino (direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino)6, nonché gli impegni dell’Unione in ambito internazionale come il piano d’azione della Commissione di Helsinki (HELCOM) per il Mar Baltico. Di conseguenza, molte altre aree della politica dell’Unione beneficeranno di BONUS.
Per ottenere un maggiore impatto di BONUS, gli Stati partecipanti hanno deciso di farvi partecipare l’Unione.
BONUS dovrebbe prevedere una fase strategica, seguita da una fase di attuazione, dando la possibilità di svolgere un’ampia consultazione con le parti interessate su un’agenda di ricerca strategicamente fondata, capace altresì di far fronte alle esigenze emergenti della ricerca. Durante la fase strategica di BONUS, è opportuno fare ricorso alla partecipazione aggiuntiva e settorialmente orientata delle agenzie di finanziamento per migliorare ulteriormente l’integrazione della ricerca indirizzata alle necessità degli utenti finali in tutti i settori, e garantire l’uso e l’assimilazione efficace dei risultati per le disposizioni in materia di gestione delle politiche e delle risorse in un ampio gruppo di settori economici.
Al termine della fase strategica, la Commissione dovrebbe verificare che l’agenda strategica di ricerca, le piattaforme di consultazione delle parti interessate e le modalità di esecuzione siano pronte per passare alla fase di attuazione di BONUS. La Commissione può, se del caso, elaborare raccomandazioni per migliorare l’agenda strategica di ricerca. Il passaggio alla fase di attuazione dovrebbe svolgersi senza interruzioni e senza ritardi.
Gli Stati partecipanti hanno deciso di offrire un contributo pari a 50 milioni di EUR a BONUS. I contributi in natura sotto forma di accesso e uso delle infrastrutture («contributi di natura infrastrutturale») dovrebbero essere autorizzati, a condizione che non rappresentino una parte significativa dell’intero contributo. Essi dovrebbero essere sottoposti a una valutazione del loro valore e della loro utilità ai fini dei progetti BONUS.
La partecipazione dell’Unione a BONUS non dovrebbe eccedere i 50 milioni di EUR per la sua intera durata e dovrebbe corrispondere, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti allo scopo di accrescere il loro interesse a svolgere BONUS congiuntamente. La maggior parte del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere assegnata alla fase di attuazione. Per ogni fase dovrebbe essere definito un tetto che per la fase di attuazione dovrebbe essere incrementato per l’importo rimanente dopo l’attuazione della fase strategica.
L’attuazione congiunta di BONUS richiede una struttura specifica di esecuzione, come stabilito nella decisione 2006/971/CE. Gli Stati partecipanti hanno convenuto di istituire una struttura specifica di esecuzione denominata Baltic Organisations Network for Funding Science (rete di organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, «GEIE BONUS») per attuare BONUS. GEIE BONUS dovrebbe essere il destinatario del contributo finanziario dell’Unione. Nel rammentare agli Stati partecipanti l’importanza del principio di un «salvadanaio comune vero», ciascuno Stato partecipante deciderà, secondo le norme e le procedure di finanziamento comuni a BONUS, se amministrare il proprio contributo o se fare amministrare tale contributo da GEIE BONUS. GEIE BONUS dovrebbe altresì garantire che l’attuazione di BONUS rispetti il principio della sana gestione finanziaria.
La concessione del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere subordinata ad impegni formali da parte delle competenti autorità nazionali degli Stati partecipanti e all’erogazione dei rispettivi contributi finanziari.
Il pagamento del contributo dell’Unione per la fase strategica dovrebbe essere subordinato alla conclusione di una convenzione di sovvenzione tra la Commissione, per conto dell’Unione, e GEIE BONUS, disciplinata dal regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell’ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013)7, per agevolare e semplificare la relativa gestione.
Il pagamento del contributo dell’Unione per la fase di attuazione dovrebbe essere subordinato alla conclusione di un accordo di attuazione tra la Commissione, per conto della Comunità, e GEIE BONUS, che contenga le disposizioni dettagliate relative all’uso del contributo finanziario dell’Unione. Questa parte del contributo finanziario dell’Unione dovrebbe essere gestita in modo centralizzato indiretto ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee8 («regolamento finanziario») e dell’articolo 35, dell’articolo 38, paragrafo 2, e dell’articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee9.
Gli eventuali interessi maturati sui contributi versati a GEIE BONUS dovrebbero essere considerati introiti propri e assegnati all’attuazione di BONUS.
Ai fini della tutela dei propri interessi finanziari, l’Unione dovrebbe avere il diritto di ridurre, ritirare o porre fine al proprio contributo finanziario nel caso in cui BONUS sia attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, o nel caso in cui gli Stati partecipanti non contribuiscano, contribuiscano parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS, alle condizioni stabilite negli accordi conclusi tra l’Unione e GEIE BONUS.
Al fine di attuare BONUS in maniera efficiente, durante la fase di attuazione è opportuno concedere il contributo finanziario ai partecipanti ai progetti BONUS selezionati a livello centrale sotto la responsabilità di GEIE BONUS, a seguito di inviti a presentare proposte. La concessione e il pagamento di tale contributo finanziario ai partecipanti a BONUS dovrebbero essere trasparenti, non burocratici e avvenire secondo regole comuni in linea con le disposizioni del settimo programma quadro.
Anche se il Centro comune di ricerca è una direzione della Commissione, i suoi istituti possiedono comunque capacità di ricerca di pertinenza di BONUS in grado di contribuire alla sua attuazione. È pertanto opportuno definire il ruolo del Centro comune di ricerca in termini di ammissibilità al finanziamento.
Per garantire la parità di trattamento, la valutazione delle proposte dovrebbe seguire gli stessi principi applicabili alle proposte presentate nell’ambito del settimo programma quadro. Di conseguenza, la valutazione delle proposte dovrebbe essere eseguita a livello centrale sotto la responsabilità di GEIE BONUS da esperti indipendenti aventi una buona conoscenza delle circostanze locali in base a criteri trasparenti e comuni ed i finanziamenti dovrebbero essere assegnati in base ad una graduatoria approvata a livello centrale. La graduatoria e le priorità dovrebbero essere approvate da GEIE BONUS immediatamente dopo l’esito della valutazione indipendente, la quale dovrebbe essere vincolante.
Qualsiasi Stato membro e paese associato al settimo programma quadro dovrebbe avere diritto a partecipare a BONUS.
In linea con gli obiettivi del settimo programma quadro, la partecipazione a BONUS di qualsiasi altro paese, in particolare dei paesi che si affacciano sul Mar Baltico o che ne alimentano il bacino di drenaggio, dovrebbe essere possibile, laddove tale partecipazione sia prevista dal pertinente accordo internazionale e sia la Commissione sia gli Stati partecipanti vi acconsentano. L’Unione dovrebbe avere il diritto di approvare, conformemente al settimo programma quadro e alle regole e alle condizioni stabilite dalla presente decisione, le condizioni riguardanti il proprio contributo finanziario a BONUS, in merito alla partecipazione allo stesso di altri paesi.
È opportuno adottare misure adeguate per prevenire irregolarità e frodi e compiere i passi necessari per recuperare i fondi perduti, indebitamente versati o scorrettamente utilizzati a norma dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità10, e (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità11, e del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio per la lotta antifrode (OLAF)12.
È opportuno che le attività di ricerca eseguite nell’ambito di BONUS siano conformi ai principi etici secondo i principi generali del settimo programma quadro e rispettino i principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere, nonché dello sviluppo sostenibile.
Alla luce di una valutazione intermedia effettuata dalla Commissione, assistita da esperti indipendenti aventi una buona conoscenza delle circostanze locali, la Commissione dovrebbe valutare la qualità e l’efficienza dell’attuazione di BONUS ed i progressi compiuti rispetto agli obiettivi stabiliti e dovrebbe realizzare una valutazione finale.
I partecipanti a BONUS dovrebbero comunicare e divulgare ampiamente i loro risultati, in particolare ad altri progetti analoghi di ricerca marina a livello regionale, e rendere le informazioni disponibili pubblicamente.
Il successo dell’attuazione di progetti già avviati nel quadro di BONUS ERA-NET e BONUS ERA-NET PLUS ha messo in luce le condizioni disastrose del Mar Baltico. La situazione ambientale del Mar Baltico dovrebbe pertanto continuare ad essere oggetto di ulteriori attività di ricerca,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Contributo finanziario dell’Unione
1. L’Unione versa un contributo finanziario al programma comune di ricerca e sviluppo del Mar Baltico BONUS («BONUS»), avviato congiuntamente da Danimarca, Germania, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Finlandia e Svezia («gli Stati partecipanti»), alle condizioni di cui alla presente decisione.
2. L’Unione, per l’intera durata di BONUS, versa un contributo finanziario che non eccede 50 milioni di EUR a norma del regolamento (CE) n. 1906/2006 durante la fase strategica e dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario durante la fase di attuazione. Entro tali limiti, il contributo finanziario dell’Unione corrisponde al contributo degli Stati partecipanti.
3. Il contributo finanziario dell’Unione è erogato congiuntamente a partire dagli stanziamenti di bilancio assegnati a tutti i temi pertinenti del programma specifico «Cooperazione».
Art. 2 Attuazione di BONUS
1. BONUS è attuato dalla Baltic Organisations Network for Funding Science (rete delle organizzazioni baltiche per il finanziamento scientifico, «GEIE BONUS»).
2. BONUS è attuato in due fasi, vale a dire una fase strategica seguita da una fase di attuazione, conformemente all’allegato I.
3. La fase strategica di BONUS ha una durata non superiore a diciotto mesi. L’obiettivo è la preparazione della fase di attuazione. Durante la fase strategica GEIE BONUS svolge le seguenti attività:
a) preparazione dell’agenda di ricerca strategica che definisce il contenuto scientifico di BONUS e si incentra sugli inviti a presentare proposte, conformemente agli obiettivi fissati nel settimo programma quadro;
b) creazione delle piattaforme per la consultazione delle parti interessate allo scopo di potenziare e istituzionalizzare il coinvolgimento delle parti interessate di tutti i settori pertinenti;
c) preparazione delle modalità di attuazione, comprese le norme e le procedure giuridiche e finanziarie, le disposizioni che disciplinano i diritti di proprietà intellettuale scaturenti dalle attività di BONUS, le risorse umane e gli aspetti relativi alla comunicazione.
4. Durante la fase di attuazione, che dura almeno cinque anni, devono essere pubblicati gli inviti a presentare proposte di progetti da finanziare che perseguano gli obiettivi di BONUS. Tali inviti a presentare proposte riguardano progetti transnazionali, coinvolgono più partner, con un incentivo ad una partecipazione adeguata delle piccole e medie imprese, e comprendono attività quali ricerca, sviluppo tecnologico, formazione e divulgazione. I progetti sono selezionati in base ai principi di parità di trattamento, trasparenza, valutazione indipendente, cofinanziamento, non lucrosità, non retroattività e finanziamento non cumulabile con altre fonti dell’Unione. La concessione e il pagamento del finanziamento ai partecipanti a BONUS sono conformi a regole comuni in linea con il settimo programma quadro.
Art. 3 Condizioni del contributo finanziario dell’Unione
1. Il contributo finanziario dell’Unione per la fase strategica non eccede 1,25 milioni di EUR e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. L’impegno dell’Unione a contribuire alla fase strategica dipende dall’impegno equivalente degli Stati partecipanti.
2. Il contributo finanziario dell’Unione per la fase di attuazione non eccede i 48,75 milioni di EUR e corrisponde, entro tale limite, al contributo degli Stati partecipanti. Tale tetto può essere incrementato in base all’importo rimanente dopo l’attuazione della fase strategica. Durante la fase di attuazione, fino al 25 % del contributo degli Stati partecipanti può consistere nel contributo di natura infrastrutturale.
3. L’erogazione del contributo finanziario dell’Unione per la fase di attuazione è subordinata ai seguenti fattori:
a) la messa a punto da parte dello Stato partecipante dell’agenda strategica di ricerca, di piattaforme di consultazione delle parti interessate e delle modalità di esecuzione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, nonché i progressi compiuti verso il conseguimento degli obiettivi e degli elementi da fornire di cui all’allegato I, sezione 2. La Commissione può, se del caso, elaborare raccomandazioni per migliorare l’agenda strategica di ricerca;
b) la dimostrazione da parte di GEIE BONUS della sua capacità di attuare BONUS nonché di ricevere, assegnare e monitorare il contributo finanziario dell’Unione nell’ambito della gestione centralizzata indiretta secondo quanto disposto dall’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), e dall’articolo 56 del regolamento finanziario e dall’articolo 35, dall’articolo 38, paragrafo 2, e dall’articolo 41 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002, e nel rispetto del principio di sana gestione finanziaria;
c) il mantenimento e l’applicazione di un modello di governance appropriato ed efficiente per BONUS conformemente all’allegato II;
d) lo svolgimento efficiente da parte di GEIE BONUS delle attività relative alla fase di attuazione di BONUS contenute nell’allegato I, che include la pubblicazione di inviti a presentare proposte per l’assegnazione delle sovvenzioni;
e) un impegno da parte di ogni Stato partecipante a contribuire con la propria quota al finanziamento di BONUS e all’effettivo versamento del proprio contributo finanziario, in particolare il finanziamento dei partecipanti ai progetti BONUS selezionati in seguito all’invito a presentare proposte;
f) il rispetto della normativa dell’Unione sugli aiuti di Stato, in particolare le norme della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione13;
g) la garanzia di un livello elevato di eccellenza scientifica e del rispetto dei principi etici in conformità dei principi generali del settimo programma quadro, nonché dei principi dell’integrazione delle questioni di genere e della parità di genere e al principio di sviluppo sostenibile.
Art. 4 Ruolo del Centro comune di ricerca
1. Il Centro comune di ricerca è ammesso a beneficiare dei finanziamenti da BONUS, in base a condizioni simili a quelle vigenti per gli Stati partecipanti.
2. Le risorse proprie del Centro comune di ricerca, che non rientrano nei finanziamenti da parte di BONUS, non sono calcolate come contributo finanziario dell’Unione ai fini dell’articolo 1.
Art. 5 Accordi tra l’Unione e GEIE BONUS
1. Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione durante la fase strategica sono stabilite mediante una convenzione di sovvenzione conclusa tra la Commissione, a nome dell’Unione, e GEIE BONUS, in conformità delle norme stabilite nella presente decisione e nel regolamento (CE) n. 1906/2006.
2.
Le disposizioni dettagliate per la gestione e il controllo dei fondi e la tutela degli interessi finanziari dell’Unione durante la fase di attuazione sono stabilite mediante una convenzione di attuazione e convenzioni finanziarie annuali concluse tra la Commissione, a nome dell’Unione, e GEIE BONUS.
La convenzione di attuazione include in particolare quanto segue:
a) una definizione degli incarichi assegnati;
b) una disposizione relativa alla tutela dei fondi dell’Unione;
c) i termini e le disposizioni dettagliati per lo svolgimento degli incarichi, comprese le norme di finanziamento e i limiti di finanziamento massimi per i progetti BONUS, le disposizioni adeguate per la delimitazione delle responsabilità e l’organizzazione di controlli da effettuare;
d) le regole in materia di rendicontazione alla Commissione sull’esecuzione degli incarichi;
e) le condizioni alle quali è posta fine all’esecuzione degli incarichi;
f) le disposizioni dettagliate per l’esame accurato della Commissione;
g) le disposizioni che regolano l’uso di conti bancari separati e il trattamento degli interessi maturati;
h) le disposizioni che garantiscono la visibilità dell’azione dell’Unione rispetto alle altre attività di GEIE BONUS;
i) un impegno ad astenersi da qualsiasi atto che possa provocare un conflitto di interessi ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento finanziario;
j) le disposizioni che regolano i diritti di proprietà intellettuale derivanti dalle attività svolte nell’ambito di BONUS riportate nell’articolo 2;
k) un elenco dei criteri da applicare nelle relazioni intermedie e finali, compresi quelli di cui all’articolo 13.
3. La Commissione procede a una valutazione ex ante di GEIE BONUS per ottenere una prova dell’esistenza e del funzionamento adeguato delle procedure e dei sistemi di cui all’articolo 56 del regolamento finanziario.
Art. 6 Interessi derivanti dai contributi
L’interesse maturato sui contributi finanziari assegnati a BONUS è considerato come un’entrata di GEIE BONUS con destinazione specifica a BONUS.
Art. 7 Riduzione, trattenuta o cessazione del contributo finanziario dell’Unione
Se BONUS non è attuato o è attuato in maniera inadeguata, parziale o in ritardo, l’Unione può ridurre, trattenere o porre fine al proprio contributo finanziario, in funzione dell’avanzamento dell’attuazione di BONUS.
Se gli Stati partecipanti non contribuiscono o contribuiscono solo parzialmente o in ritardo al finanziamento di BONUS, l’Unione può ridurre il proprio contributo finanziario in funzione dell’effettivo importo del finanziamento pubblico assegnato dagli Stati partecipanti in base alle condizioni stabilite nella convenzione di sovvenzione di cui all’articolo 5, paragrafo 1.
Art. 8 Tutela degli interessi finanziari dell’Unione da parte degli Stati partecipanti
Per l’attuazione di BONUS, gli Stati partecipanti adottano le misure legislative, regolamentari, amministrative o di altro genere necessarie a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione. In particolare, gli Stati partecipanti adottano le disposizioni necessarie a garantire il recupero integrale di qualunque importo di cui l’Unione sia creditrice, a norma del regolamento finanziario e del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
Art. 9 Controllo da parte della Commissione e della Corte dei conti
La Commissione e la Corte dei conti dell’Unione europea hanno la facoltà di procedere a tutti i controlli e le ispezioni necessari a garantire la corretta gestione dei fondi dell’Unione e tutelare gli interessi finanziari dell’Unione da frodi o irregolarità. A tal fine gli Stati partecipanti e GEIE BONUS mettono a disposizione della Commissione e della Corte dei conti tutti i documenti pertinenti.
Art. 10 Informazioni reciproche
La Commissione comunica le informazioni pertinenti al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti. Gli Stati partecipanti sono invitati a presentare alla Commissione, per il tramite di GEIE BONUS, ogni informazione complementare eventualmente richiesta dal Parlamento europeo, dal Consiglio o dalla Corte dei conti in merito alla gestione finanziaria di GEIE BONUS, conformemente alle prescrizioni generali di stesura delle relazioni di cui all’articolo 13.
Art. 11 Partecipazione di altri Stati membri e di paesi associati
Tutti gli Stati membri e tutti i paesi associati al settimo programma quadro sono legittimati a prendere parte a BONUS, conformemente ai criteri stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f). Gli Stati membri e i paesi associati che prendono parte a BONUS sono considerati Stati partecipanti ai fini della presente decisione.
Art. 12 Partecipazione di altri paesi
Gli Stati partecipanti e la Commissione possono approvare la partecipazione di qualsiasi altro paese in base ai criteri stabiliti dall’articolo 3, paragrafo 1, e dall’articolo 3, paragrafo 3, lettere e) ed f), a condizione che tale partecipazione sia prevista dall’accordo internazionale pertinente.
Inoltre, essi definiscono le condizioni in base alle quali i soggetti giuridici istituiti e i singoli residenti in tali paesi sono ammessi al finanziamento di BONUS.