Decisione del Consiglio del 19 ottobre 2010 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento (2010/655/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196, paragrafo 2, e l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo1,
L'Unione europea è parte dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento, approvato con la decisione 93/550/CEE del Consiglio2 (in prosieguo «l'accordo di Lisbona»).
Una controversia politica sui confini nel Sahara occidentale ha impedito la ratifica dell'accordo di Lisbona da parte della Spagna e del Marocco. La controversia è stata risolta grazie al protocollo aggiuntivo dell'accordo di Lisbona che modifica l'articolo 3, lettera c), dell'accordo stesso.
A seguito dell'adozione della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome della Comunità europea, del protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento il 12 dicembre 2008, il protocollo aggiuntivo è stato firmato, a nome della Comunità, il 25 marzo 2009.
Il protocollo aggiuntivo dell'accordo di Lisbona è aperto alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione delle parti.
È quindi opportuno che l'Unione concluda il protocollo aggiuntivo dell'accordo di Lisbona.
È opportuno che l'Unione europea e gli Stati membri parti dell'accordo di Lisbona si sforzino di depositare simultaneamente, nei limiti del possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo aggiuntivo.
In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l'Unione europea ha notificato al governo del Portogallo che l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Il protocollo aggiuntivo dell'accordo di cooperazione per la protezione delle coste e delle acque dell'Atlantico nordorientale contro l'inquinamento è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo del protocollo addizionale è accluso alla presente decisione.
Art. 2
1. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a procedere, a nome dell'Unione, al deposito dello strumento di approvazione presso il governo del Portogallo, che assume la funzione di depositario, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del protocollo aggiuntivo, per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata da tale protocollo.
2. È opportuno che l'Unione e gli Stati membri parti dell'accordo di Lisbona si sforzino di depositare simultaneamente, nei limiti del possibile, i loro strumenti di ratifica, accettazione o approvazione del protocollo aggiuntivo.
Art. 3
La presente decisione entra in vigore alla data di adozione.
La data di entrata in vigore del protocollo aggiuntivo è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 19 ottobre 2010. Per il Consiglio Il Presidente D. Reynders