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Decisione del Consiglio dell'8 novembre 2010 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (2010/717/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

La convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (in prosieguo: la «convenzione»), firmata ad Ottawa il 24 ottobre 1978 ed entrata in vigore il 1o gennaio 1979, ha istituito l’Organizzazione della pesca nell’Atlantico nord-occidentale (NAFO).

La Comunità ha aderito alla convenzione a norma del regolamento (CEE) n. 3179/78 del Consiglio, del 28 dicembre 1978, relativo alla conclusione da parte della Comunità economica europea della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale1.

In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.

Il consiglio generale della NAFO ha adottato la modifica nel corso delle sue riunioni annuali del 2007 e del 2008 (in prosieguo: la «modifica»). La modifica comporta una revisione di molti aspetti della convenzione, al fine precipuo di renderla più conforme ad altre convenzioni regionali e ad altri strumenti internazionali più recenti nel settore della pesca e di includervi concetti moderni di gestione della pesca.

La modifica contribuisce all’assolvimento da parte dell’Unione dei propri obblighi internazionali in materia di pesca sostenibile nonché alla promozione degli obiettivi del trattato.

È opportuno approvare la modifica,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La modifica della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell’Atlantico nord-occidentale (in prosieguo: la «modifica») è approvata a nome dell’Unione2.

Il testo della modifica è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere alla notifica prevista all’articolo XXI, paragrafo 3, della convenzione, allo scopo di impegnare l’Unione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2010. Per il Consiglio Il presidente M. Wathelet