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DECISIONE DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2010 relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo dell’accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia (2011/116/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

Il 25 aprile 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 805/2006, relativo alla conclusione di un accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia1 (l'«accordo di partenariato»).

All'accordo di partenariato è accluso un protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato (il «precedente protocollo»). Il precedente protocollo è giunto a scadenza il 25 febbraio 2010.

L’Unione ha successivamente negoziato con gli Stati federati di Micronesia (la «Micronesia») un nuovo protocollo (il «protocollo») dell’accordo di partenariato, che conferisce alle navi UE possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Micronesia in materia di pesca.

In esito a tali negoziati, il 7 maggio 2010 è stato siglato il protocollo.

Conformemente all’articolo 15 del protocollo, esso è applicato in via provvisoria a decorrere dalla data della sua firma.

Per garantire una rapida ripresa delle attività di pesca da parte delle navi UE, è indispensabile che il protocollo sia applicato quanto prima tenendo conto che il precedente protocollo è ormai scaduto.

È opportuno firmare il protocollo e applicarlo su base provvisoria in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La firma del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato tra la Comunità europea e gli Stati federati di Micronesia sulla pesca negli Stati federati di Micronesia (il «protocollo») è approvata a nome dell'Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione.

Art. 3

Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dalla sua firma2, conformemente al suo articolo 15, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Art. 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addi 13 dicembre 2010. Per il Consiglio Il presidente K. PEETERS