Decisione della Commissione del 15 dicembre 2010 relativa all’adeguamento dei coefficienti correttori applicabili dal 1o agosto 2009, dal 1o settembre 2009, dal 1o ottobre 2009, dal 1o novembre 2009, dal 1o dicembre 2009 e dal 1o gennaio 2010 alle retribuzioni dei funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio in paesi terzi (2010/790/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 336,
visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti delle stesse, stabiliti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X,
Con regolamento (UE) n. 768/2010 del Consiglio2, sono stati fissati, in applicazione dell’articolo 13, primo comma, dell’allegato X dello statuto, i coefficienti correttori applicabili, a decorrere dal 1o luglio 2009, alle retribuzioni corrisposte, nella valuta delle rispettive sedi di servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi.
È opportuno adeguare, ai sensi dell’articolo 13, secondo comma, dell’allegato X dello statuto, con decorrenza 1oagosto 2009, 1o settembre 2009, 1o ottobre 2009, 1o novembre 2009, 1o dicembre 2009 e 1o gennaio 2010, alcuni di questi coefficienti correttori, ove risulti che la variazione del costo della vita, misurata in funzione del coefficiente correttore e del relativo tasso di cambio, tenuto conto dei dati statistici di cui la Commissione dispone, sia superiore al 5 % rispetto all’ultima fissazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell’Unione europea con sede di servizio in paesi terzi, pagate in valuta locale, vengono adeguati per determinati paesi indicati nell’allegato. Quest’ultimo comporta sei tabelle mensili che precisano i paesi di cui trattasi e le successive date d’applicazione per ciascuno di essi (1o agosto 2009, 1o settembre 2009, 1o ottobre 2009, 1o novembre 2009, 1o dicembre 2009 e 1o gennaio 2010).
I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di dette retribuzioni sono stabiliti a norma delle modalità di esecuzione del regolamento finanziario e corrispondono alle varie date di cui al primo comma.
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2010. Per la Commissione, a nome del presidente Catherine Ashton Vicepresidente