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Regolamento (UE) n. 768/2010 del Consiglio del 26 agosto 2010 relativo alla fissazione dei coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2009 alle retribuzioni dei funzionari, degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali dell'Unione europea con sede di servizio nei paesi terzi

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio1, in particolare l’articolo 13, primo comma, dell’allegato X,

vista la proposta della Commissione europea,

Occorre tener conto dell’evoluzione del costo della vita nei paesi non appartenenti all'Unione e stabilire, di conseguenza, i coefficienti correttori applicabili a decorrere dal 1o luglio 2009 alle retribuzioni corrisposte, nella moneta del paese in cui prestano servizio, ai funzionari, agli agenti temporanei e agli agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi.

I coefficienti correttori applicati sulla base del regolamento (CE) n. 613/2009 del Consiglio2 possono comportare adeguamenti positivi o negativi delle retribuzioni con effetto retroattivo.

È opportuno prevedere il versamento di arretrati nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai nuovi coefficienti correttori.

È opportuno prevedere il recupero delle somme pagate in eccesso nel caso di una diminuzione delle retribuzioni dovuta ai nuovi coefficienti correttori per il periodo dal 1o luglio 2009 alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

In analogia a quanto previsto per i coefficienti correttori applicabili all'interno dell'Unione alle retribuzioni e alle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione, è opportuno prevedere che un eventuale recupero potrà interessare solo il periodo massimo di sei mesi precedente la data di entrata in vigore del presente regolamento e che i suoi effetti potranno essere ripartiti su un periodo non superiore a dodici mesi da tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Nell'allegato sono riportati i coefficienti correttori applicabili, con effetto dal 1o luglio 2009, alle retribuzioni di funzionari, agenti temporanei e agenti contrattuali dell'Unione con sede di servizio nei paesi terzi, corrisposte nella moneta del paese sede di servizio.

I tassi di cambio utilizzati per il calcolo di tali retribuzioni sono fissati conformemente alle modalità d’esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee3 e corrispondono al 1o luglio 2009.

Art. 2

1. Le istituzioni procedono ai pagamenti retroattivi nel caso di un aumento delle retribuzioni dovuto ai coefficienti correttori fissati in allegato.

2.

Le istituzioni procedono agli adeguamenti retroattivi negativi delle retribuzioni nel caso di una diminuzione dovuta ai coefficienti correttori fissati in allegato, per il periodo dal 1o luglio 2009 al 31 agosto 2010.

Gli adeguamenti retroattivi che comportano un recupero delle somme pagate in eccesso possono interessare solo un periodo massimo di sei mesi precedente il 31 agosto 2010. Il recupero è ripartito su un periodo non superiore a dodici mesi dalla medesima data.

Art. 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 26 agosto 2010. Per il Consiglio Il presidente S. Vanackere