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Decisione della Commissione del 5 gennaio 2011 che chiude la procedura d’esame concernente le misure imposte dal Brasile che si ripercuotono sull’importazione di prodotti tessili (2011/2/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l’esercizio dei diritti della Comunità nell’ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell’Organizzazione mondiale del commercio1, in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

A. CONTESTO DELLA PROCEDURA

Il 12 gennaio 1998 la Febeltex (Fédération Belge du Textile) ha presentato una denuncia a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94.

La denuncia sosteneva che le vendite comunitarie di prodotti tessili in Brasile erano rese difficili da una serie di ostacoli agli scambi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94 fra cui un sistema di concessione non automatica delle licenze di importazione e le sue modalità di attuazione, in particolare l’applicazione di termini obbligatori di pagamento delle importazioni e di prezzi minimi all’importazione.

Dopo aver sentito il comitato consultivo istituito dal regolamento (CE) n. 3286/94, la Commissione ha deciso che esistevano prove sufficienti tali da giustificare l’avvio di una procedura d’esame per la valutazione degli elementi di fatto e di diritto in questione. Pertanto, in data 27 febbraio 1998, è stata aperta una procedura d’esame2.

B. RISULTATI DELLA PROCEDURA D’ESAME

La relazione finale sulla procedura d’esame è stata fatta circolare fra gli Stati membri dell’UE in occasione della riunione del comitato consultivo del 9 novembre 1998.

In detta relazione si concludeva che il sistema brasiliano di concessione non automatica delle licenze di importazione, applicato con un requisito di prezzo minimo, costituisce una violazione degli articoli seguenti:

  1. a) articoli 1, 3 e 5 dell’accordo OMC relativo alle procedure in materia di licenze di importazione, poiché: a) non è neutro nella sua applicazione; b) non è gestito in modo giusto ed equo; c) non attua alcuna restrizione compatibile con l’OMC e pertanto non corrisponde per ambito di applicazione e durata ad una misura alla quale dà attuazione; e d) esercita sulle importazioni effetti restrittivi e di distorsione del commercio. Inoltre, l’elenco dei prodotti soggetti a procedure di licenze non automatiche non è stato pubblicato e le domande di licenza delle importazioni al prezzo minimo non hanno ricevuto alcuna risposta ufficiale per diversi mesi;

  2. b) articoli X.1 e X.3 dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) poiché il sistema di concessione non automatica delle licenze di importazione non è stato pubblicato e non è stato gestito in maniera uniforme, imparziale e ragionevole;

  3. c) articolo XI.1 del GATT (1994) poiché il sistema a prezzo minimo costituiva una restrizione diversa da dazi, imposte o altri oneri applicati mediante licenze di importazione sull’importazione di qualunque prodotto del territorio di qualunque altra parte contraente senza alcuna giustificazione compatibile con l’OMC.

C. SVILUPPI SUCCESSIVI ALL’INCHIESTA

Il 17 marzo 19993 la Commissione ha deciso di avviare una procedura dell’OMC per la risoluzione delle controversie. Le consultazioni dell’OMC si sono svolte il 19 novembre 1999. In quell’occasione, pur respingendo tutte le argomentazioni riguardanti i prezzi minimi praticati a livello delle licenze d’importazione o del valore in dogana, il Brasile ha ammesso di non rispettare gran parte dei suoi obblighi OMC riguardanti le notifiche connesse al suo sistema di licenze d’importazione.

Dopo le consultazioni, i sistemi brasiliani di concessione delle licenze d’importazione e di determinazione del valore in dogana sono stati modificati in modo significativo e l’accesso dell’industria comunitaria al mercato brasiliano per i prodotti tessili è migliorato. Perché il Brasile si conformasse pienamente agli obblighi previsti dagli accordi OMC corrispondenti era tuttavia necessario apportare ulteriori modifiche a diversi aspetti dei sistemi brasiliani di concessione delle licenze d’importazione e di determinazione del valore in dogana.

La Commissione ha deciso pertanto, mediante decisione 2001/429/CE4, di sospendere la procedura di esame sopra citata per un periodo di sei mesi, e di continuare a verificare l’impatto dei cambiamenti apportati al sistema brasiliano.

Nel corso del primo trimestre del 2002 le autorità brasiliane sono state contattate diverse volte per giungere ad una soluzione reciprocamente accettabile. Il 6 novembre 2002 la Comunità europea e il Brasile hanno sottoscritto un memorandum d’intesa sugli accordi relativi all’accesso al mercato per i prodotti tessili e dell’abbigliamento, nell’ambito del quale entrambe le parti hanno convenuto di astenersi dall’applicare barriere non tariffarie. Il memorandum d’intesa considerava inoltre il problema del valore in dogana.

Nel periodo di oltre sette anni trascorso dalla firma di detto memorandum d’intesa, alla Commissione non è giunta alcuna notifica di problemi specifici o di nuovi ostacoli legati all’accesso al mercato brasiliano per i prodotti tessili.

D. CONCLUSIONE E RACCOMANDAZIONI

Alla luce dell’analisi di cui sopra si può concludere che la procedura d’esame abbia portato ad una situazione soddisfacente per quanto riguarda gli ostacoli agli scambi citati nella denuncia presentata dalla Febeltex. La procedura di esame deve quindi essere chiusa conformemente all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3286/94.

Il comitato consultivo è stato consultato in merito alle misure previste dalla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La procedura d’esame concernente le misure imposte dal Brasile in relazione all’importazione di prodotti tessili è chiusa.

Art. 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso