Decisione della Commissione del 19 gennaio 2011 che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia (2011/31/UE)
Testo vigente
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il regolamento (CE) n. 597/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea1 («il regolamento di base»), in particolare l’articolo 14,
sentito il comitato consultivo,
1. PROCEDIMENTO
1.1. Apertura
Il 22 dicembre 2009 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2 («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali («PTA») originari della Thailandia («paese interessato»).
Il procedimento antisovvenzioni è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 13 novembre 2009 da BP Aromatics Limited NV e CEPSA Quimica SA («i denunzianti») che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di PTA. La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell’esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame originario del paese interessato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento.
Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea3, la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di PTA originario della Thailandia. L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2011/32/UE4 della Commissione.
Prima dell’apertura del procedimento e conformemente all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, la Commissione ha notificato al governo della Thailandia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata nella quale si sostiene che le importazioni di PTA originario della Thailandia e oggetto di sovvenzioni arrecano un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Il governo della Thailandia è stato invitato a prendere parte a consultazioni nell’intento di chiarire la situazione per quanto riguarda il contenuto della denuncia e di giungere ad una soluzione concordata. Il governo della Thailandia ha accettato l’offerta e di conseguenza si sono tenute le consultazioni che non hanno permesso di giungere a una soluzione concordata. Tuttavia, è stato preso nota delle osservazioni delle autorità della Thailandia riguardanti le argomentazioni contenute nella denuncia in materia di mancanza di compensabilità dei programmi. Durante le consultazioni sono pervenute comunicazioni dal governo della Thailandia.
1.2. Parti interessate dal procedimento
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della Thailandia, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.
La Commissione ha inviato i questionari alle autorità del paese esportatore, ai denunzianti, agli altri produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti della Thailandia, agli importatori e agli utilizzatori noti del prodotto in esame nonché a tutte le altre parti che ne avevano fatto richiesta entro il termine fissato nell’avviso di apertura.
Sono pervenute risposte al questionario dalle autorità della Thailandia, dai tre produttori esportatori noti della Thailandia, da tre produttori dell’Unione, da un importatore dell’Unione e da cinque utilizzatori dell’Unione.
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione.
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti autorità statali: Office of Board of Investment, Bangkok, Thailandia
Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti imprese:
a) Produttori dell’Unione
BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgio
CEPSA Química, SA, Madrid, Spagna
Lotte Chemical UK Ltd (ex Artenius), Wilton, Redcar, Regno Unito
b) Importatori dell’Unione
Mitsui & Co. Benelux NV, Bruxelles, Belgio
c) Utilizzatori dell’Unione
DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Olanda
M&G Polimeri Italia SpA, Patrica (Frosinone), Italia
NOVAPET SA, Barbastro (Huesca), Spagna
UAB NEO Group, Klaipeda, Lituania
d) Produttori esportatori della Thailandia
TPT Petrochemicals Public Company Ltd., Bangkok, Thailandia («TPT»)
TPT Petrochemicals Public Company Ltd., Rayong, Thailandia («TPT»)
Indorama Petrochem Ltd., Rayong, Thailandia («Indorama»)
Siam Mitsui PTA Company Ltd., Rayong, Thailandia («SMPC»)
Poiché TPT e Indorama sono di proprietà della stessa holding, saranno in seguito denominate «gruppo Indorama».
1.3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame
L’inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o dicembre 2008 e il 30 novembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).
2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
2.1. Prodotto in esame
Il prodotto in esame è rappresentato dall’acido tereftalico e dai suoi sali, di purezza in peso del 99,5 % o più, attualmente classificato al codice NC ex29173600 («prodotto in esame»).
Il PTA è ottenuto mediante purificazione dell’acido tereftalico grezzo, risultante dalla reazione di paraxilene (PX) con un solvente e una soluzione catalitica.
2.2. Prodotto simile
Il prodotto in esame e il PTA prodotto e venduto sul mercato nazionale della Thailandia nonché il PTA prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione risultano avere le medesime caratteristiche fisico-chimiche di base e le stesse applicazioni. Essi sono quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
3. SOVVENZIONI
3.1. Introduzione
In base alle informazioni contenute nella denuncia e alle risposte al questionario, la Commissione ha esaminato i programmi seguenti, che avrebbero comportato la concessione di sovvenzioni da parte della pubblica amministrazione:
esenzioni o riduzioni sui dazi all’importazione di macchinari,
esenzione dall’imposta sul reddito delle società,
esenzione dai dazi all’importazione su materie prime e materiali essenziali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti destinati all’esportazione,
doppia deducibilità dal reddito imponibile dei costi dei trasporti, dell’elettricità e dell’acqua per 10 anni dalla data delle prime entrate derivanti dall’attività ammissibile,
deducibilità dal profitto netto del 25 % dei costi di installazione o di costruzione delle infrastrutture del progetto oltre al normale ammortamento,
compensazione di tasse e dazi sui beni esportati prodotti in Thailandia.
3.2. Aspetti generali
La legge per la promozione degli investimenti B.E. 2544 («IPA») prevede incentivi finalizzati a promuovere lo sviluppo dell’economia thailandese. Tale legge, la cui applicazione è di competenza del Board of Investment della Thailandia («BOI»), garantisce i benefici risultanti dai regimi di cui alla sezione 3.1. per quanto concerne i progetti ammissibili. Al fine di beneficiare dell’IPA, ogni società presenta al BOI una domanda di «certificato di promozione», precisando i prodotti che saranno fabbricati e i vantaggi concessi.
La legge sulla compensazione di tasse e dazi sui beni esportati prodotti in Thailandia B.E. 2524 (1981) fissa i criteri e le condizioni per la partecipazione al regime di compensazione di tasse e dazi sulle merci esportate. Questo regime è gestito dal ministero delle finanze thailandese.
La somma di tutte le sovvenzioni calcolate per ciascuna società è inferiore alla soglia minima, ovvero è inferiore al 2 % ad valorem. Di conseguenza, conformemente all’articolo 14, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base antisovvenzioni, anche se tutte le sovvenzioni in esame fossero compensabili, non sarebbe possibile applicare alcun dazio antisovvenzioni agli esportatori thailandesi. A causa della sovvenzione minima, la specificità del regime di sovvenzioni di cui al considerando 16 non è stata esaminata.
Comunque, per chiarezza, i dettagli dei regimi e i tassi di sovvenzione corrispondenti per le singole società sono indicati di seguito, indipendentemente dal fatto che le sovvenzioni siano considerate compensabili o no.
3.3. Regimi individuali
3.3.1. Esenzione o riduzione sui dazi relativi all’importazione di macchinari
a) Base giuridica
L’articolo 28 dell’IPA fornisce la base giuridica a un’esenzione dai dazi relativi all’importazione di macchinari. Secondo questo regime, le società hanno diritto a un’esenzione completa dal pagamento dei dazi relativi ai macchinari importati quale approvata dal BOI, a condizione che nessun macchinario di qualità comparabile sia prodotto o assemblato in Thailandia. L’articolo 29 dell’IPA costituisce la base giuridica per la riduzione del 50 % dei dazi sui macchinari importati.
b) Attuazione pratica
Per beneficiare di questo regime, la società deve disporre di un certificato di promozione indicante che essa ha diritto a un’esenzione o a una riduzione dei dazi sulle importazioni di macchinari conformemente agli articoli 28 e 29 dell’IPA. Il dipartimento delle dogane riceverà una copia della licenza e il cosiddetto «elenco di riferimento dei macchinari», precedentemente approvato dal BOI, e procederà all’immissione in libera pratica di tali macchinari importati senza imporre il pagamento di dazi all’importazione.
c) Calcolo dell’importo della sovvenzione
Il beneficio conferito agli esportatori è stato calcolato in base all’importo del dazio non corrisposto dovuto sui beni capitali importati, ripartito su un periodo che riflette il normale ammortamento di detti beni capitali nell’industria del prodotto in esame. Questo periodo è stato fissato a 15 anni ed è corrispondente ai periodi di ammortamento utilizzati dalla maggioranza delle società che producono il prodotto in esame, sia in Thailandia che nell’UE. Per determinare l’intero vantaggio conferito al beneficiario dal sistema, l’importo così calcolato imputabile al PI è stato adeguato sommando ad esso gli interessi maturati per il PI. A tale scopo è stato ritenuto adeguato il tasso d’interesse commerciale vigente in Thailandia nel PI. L’importo ottenuto è stato quindi ripartito sul totale delle vendite effettuate nel PI.
d) Conclusione
Il gruppo Indorama ha ricevuto un beneficio pari allo 0,3 % e la Siam Mitsui PTA Co., Ltd ha ricevuto un beneficio pari allo 0,19 %.
3.3.2. Esenzione dall’imposta sul reddito delle società
a) Base giuridica
L’articolo 31 dell’IPA costituisce la base giuridica per l’esenzione dall’imposta sul reddito delle società. Il tasso normale dell’imposta sul reddito delle società in Thailandia è pari al 30 %.
b) Conclusione
Nessuna delle società oggetto dell’inchiesta ha beneficiato di tale regime durante il periodo dell’inchiesta. Tutti i produttori esportatori thailandesi hanno compensato i profitti generati durante il periodo dell’inchiesta con le perdite riportate dagli esercizi precedenti. Questa pratica è consentita dalla legislazione tributaria thailandese per tutte le società, sia quelle promosse dal BOI che quelle non promosse dal BOI, e non costituisce una sovvenzione. Pertanto le società oggetto dell’inchiesta non hanno utilizzato il regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società.
3.3.3. Doppia deducibilità dal reddito imponibile dei costi dei trasporti, dell’elettricità e dell’acqua per 10 anni dalla data delle prime entrate derivanti dall’attività ammissibile
a) Base giuridica
L’articolo 35, paragrafo 2, dell’IPA costituisce la base giuridica per la doppia deducibilità dal reddito imponibile dei costi dei trasporti, dell’elettricità e dell’acqua per 10 anni dalla data delle prime entrate derivanti dall’attività ammissibile.
b) Attuazione pratica
Per beneficiare di questo regime, la società deve disporre di un certificato di promozione indicante che essa ha diritto alla doppia deducibilità dal reddito imponibile dei costi dei trasporti, dell’elettricità e dell’acqua conformemente all’articolo 35, paragrafo 2 dell’IPA. Oltre alla deducibilità abituale dei costi sopra menzionati, le società promosse dal BOI sono autorizzate a dedurre una seconda volta lo stesso importo dal proprio profitto sul certificato di dichiarazione d’imposta. La società deve completare un’apposita colonna della propria dichiarazione d’imposta annua riservata alle attività ammissibili. Di conseguenza, il profitto netto tassabile è diminuito di questo importo o la perdita netta è aumentata di questo importo.
c) Calcolo dell’importo della sovvenzione
Il beneficio prodotto da questo regime deve essere calcolato sulla base dell’importo dedotto una seconda volta dal profitto netto quale registrato nell’apposita colonna della dichiarazione d’imposta riservata alle attività ammissibili. Per le attività non ammissibili questo importo farebbe parte del profitto netto soggetto all’imposta sul reddito delle società; il beneficio procurato alle società equivale quindi al 30 % di questo importo (tasso normale dell’imposta sul reddito delle società in Thailandia). L’importo ottenuto è stato quindi ripartito sul totale delle vendite effettuate nel PI.
d) Conclusione
Il gruppo Indorama ha ricevuto un beneficio pari allo 0,55 % e la Siam Mitsui PTA Co., Ltd ha ricevuto un beneficio pari allo 0,57 %.
3.3.4. Deducibilità dal profitto netto del 25 % dei costi di installazione o di costruzione delle infrastrutture del progetto oltre al normale ammortamento
a) Base giuridica
L’articolo 35, paragrafo 3, dell’IPA costituisce la base giuridica per questo regime, che autorizza a dedurre dal profitto netto, oltre al normale ammortamento, un importo non superiore al 25 % dei costi di installazione o di costruzione delle infrastrutture del progetto destinate all’attività ammissibile. Il beneficiario deve usufruire del beneficio entro dieci anni a decorrere dalla data delle prime entrate derivanti dall’attività ammissibile.
b) Conclusione
Nessuna delle società oggetto dell’inchiesta ha beneficiato di tale regime durante il periodo dell’inchiesta. Durante il periodo precedente al periodo d’inchiesta, tutti i produttori esportatori risultavano non beneficiare del regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società (poiché deducevano dai loro profitti le perdite passate accumulate) o risultavano in perdita. Per tali ragioni essi non hanno ottenuto benefici da questo regime.
3.3.5. Esenzione dai dazi all’importazione su materie prime e materiali essenziali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti destinati all’esportazione
a) Base giuridica
L’articolo 36, paragrafo 1, dell’IPA costituisce la base giuridica per questo regime, in virtù del quale il BOI è autorizzato a concedere l’esenzione dai dazi all’importazione su materie prime e materiali essenziali utilizzati nella fabbricazione dei prodotti destinati all’esportazione, Tutte le società hanno diritto di beneficiare di questo regime a condizione che siano promosse.
b) Conclusione
Nessuna delle società oggetto dell’inchiesta ha beneficiato di tale regime durante il periodo dell’inchiesta. I dazi all’importazione sulle materie prime utilizzate nella fabbricazione di PTA sono pari a zero. Gli esportatori thailandesi oggetto dell’inchiesta non hanno quindi tratto beneficio da questo regime.
3.3.6. Compensazione di tasse e dazi sui beni esportati prodotti in Thailandia
a) Base giuridica
Notifica della compensazione di tasse sui beni esportati prodotti in Thailandia 1/2547 — I tassi di compensazione indicano il beneficio derivante da questo regime.
b) Attuazione pratica
Le società ricevono un rimborso pari allo 0,38 % del valore fob dei beni esportati. Il beneficio è calcolato per operazione di esportazione, ma le società solitamente presentano diverse domande di rimborso contemporaneamente: esse presentano le domande all’autorità competente e ricevono il rimborso.
c) Calcolo dell’importo della sovvenzione
Il beneficio derivante da questo regime è l’importo effettivo ricevuto a titolo di rimborso e di conseguenza registrato nei conti della società come reddito. L’importo ottenuto è stato quindi ripartito sulle vendite all’esportazione effettuate nel periodo d’inchiesta.
d) Conclusione
Il gruppo Indorama ha ricevuto un beneficio pari allo 0,36 % e la Siam Mitsui PTA Co., Ltd ha ricevuto un beneficio pari allo 0,36 %.
3.4. Importo delle sovvenzioni
Per i produttori esportatori thailandesi, l’importo provvisorio ad valorem delle sovvenzioni, conformemente alle disposizioni del regolamento di base, è:
— Indorama Petrochem Limited: 1,3 %
— TPT Petrochemical Public Company Limited: 1 %
— Siam Mitsui PTA Co., Ltd: 1,1 %
Poiché Indorama Petrochem Limited e TPT Petrochemical Public Company Limited appartengono allo stesso gruppo, è stato stabilito un dazio antisovvenzioni comune alle due società. Il tasso finale per il gruppo Indorama/TPT è pari all’1,2 %.
Tabella riepilogativa
| Regime di esenzione o riduzione sui dazi relativi all’importazione di macchinari | Regime di doppia deducibilità dal reddito imponibile | Regime di compensazione di tasse sui beni esportati | Margine di sovvenzione totale | |
| Siam Mitsui | 0,19 % | 0,57 % | 0,36 % | 1,1 % |
| Indorama | 0,18 % | 0,78 % | 0,35 % | 1,3 % |
| TPT | 0,47 % | 0,23 % | 0,36 % | 1 % |
| Gruppo Indorama/TPT | 0,3 % | 0,55 % | 0,36 % | 1,2 % |
Tenuto conto degli importi minimi delle sovvenzioni compensabili per i produttori esportatori thailandesi, non è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni di PTA originario della Thailandia.
4. PREGIUDIZIO, NESSO DI CAUSALITÀ E INTERESSE DELL’UNIONE
Sulla base dei risultati sopra esposti relativi alle sovvenzioni, non si considera necessario presentare un’analisi sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione.
5. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
È necessario chiudere il procedimento poiché gli importi delle sovvenzioni compensabili per i produttori esportatori thailandesi sono inferiori al 2 % ad valorem. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni.
Per quanto concerne le sovvenzioni, sono pervenute osservazioni dal governo della Thailandia e da uno dei denunzianti.
Il governo della Thailandia ha sostenuto che i regimi oggetto dell’inchiesta non possono essere considerati come regimi di sovvenzione specifici poiché rientrano nella politica di decentralizzazione del paese, non sono subordinati all’andamento delle esportazioni e non limitano l’accesso a determinati settori di attività o a determinate regioni. A tale riguardo è necessario segnalare che l’inchiesta ha chiaramente stabilito che i regimi utilizzati dai produttori esportatori durante il PI (esenzione sui dazi relativi all’importazione di macchinari, doppia deducibilità dal reddito imponibile, compensazione di tasse sui beni esportati) sono sovvenzioni compensabili conformemente alle disposizioni del regolamento di base antisovvenzioni. Di conseguenza, le osservazioni del governo della Thailandia devono essere respinte.
Uno dei denunzianti ha affermato che determinate sovvenzioni, in particolare il regime di esenzione dall’imposta sul reddito delle società, avrebbero dovuto essere ripartite su un periodo più breve. Tale obiezione ha dovuto essere respinta poiché nessuno dei produttori esportatori ha beneficiato di tale regime durante il PI.
Per quanto concerne gli aspetti del pregiudizio, nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni.
Di conseguenza, nessuna osservazione delle parti interessate pregiudica i risultati secondo cui le misure di protezione non sono necessarie.
Stante quanto sopra, la Commissione conclude che è necessario chiudere il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia senza l’istituzione di misure antisovvenzioni,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. unico
È chiuso il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali, di purezza in peso del 99,5 % o più, attualmente classificati al codice NC ex29173600, originari della Thailandia.
Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso