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Decisione della Commissione del 19 gennaio 2011 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia (2011/32/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea1 («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

sentito il comitato consultivo,

1. PROCEDIMENTO

1.1. Apertura

Il 22 dicembre 2009 la Commissione europea («Commissione») ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea2 («avviso di apertura»), l’apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali («PTA») originari della Thailandia («paese interessato»).

Il procedimento antidumping è stato avviato in seguito ad una denuncia presentata il 13 novembre 2009 da BP Aromatics Limited NV e CEPSA Quimica SA («i denunzianti») che rappresentano una quota rilevante, in questo caso superiore al 50 %, della produzione totale dell’Unione di PTA. La denuncia conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti dell’esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame originario del paese interessato e del notevole pregiudizio da esse derivante, tali da giustificare l’apertura di un procedimento.

Lo stesso giorno, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea3, la Commissione ha annunciato l’apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni nell’Unione di PTA originario della Thailandia. L’inchiesta si è conclusa con l’adozione della decisione 2011/31/UE della Commissione4.

1.2. Parti interessate dal procedimento

La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento i denunzianti, gli altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti della Thailandia, i rappresentanti del paese esportatore interessato, gli importatori e gli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di rendere note le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono state sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta dimostrando di avere particolari motivi per chiedere un’audizione.

La Commissione ha inviato i questionari ai denunzianti, agli altri produttori noti dell’Unione, ai produttori esportatori noti della Thailandia, agli importatori e agli utilizzatori del prodotto in esame noti nonché a tutte le altre parti che ne avevano fatto richiesta entro il termine fissato nell’avviso di apertura.

Sono pervenute risposte al questionario dai tre produttori esportatori noti della Thailandia, da tre produttori dell’Unione, da un importatore dell’Unione e da cinque utilizzatori dell’Unione.

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse dell’Unione. Si è inoltre proceduto a verifiche presso le sedi delle seguenti società:

  1. a) produttori dell’Unione:

    BP Aromatics Limited NV, Geel, Belgio,

    CEPSA Química, SA, Madrid, Spagna,

    Lotte Chemical UK Ltd (ex Artenius), Wilton, Redcar, Regno Unito;

  2. b) importatori dell’Unione:

    Mitsui & Co. Benelux NV, Bruxelles, Belgio;

  3. c) utilizzatori dell’Unione:

    DSM Powder Coating Resins B.V., Zwolle, Olanda,

    M&G Polimeri Italia SpA, Patrica (Frosinone), Italia,

    NOVAPET SA, Barbastro (Huesca), Spagna,

    UAB NEO Group, Klaipeda, Lituania;

  4. d) produttori esportatori della Thailandia:

    TPT Petrochemicals Public Company Ltd, Bangkok, Thailandia («TPT»),

    Indorama Petrochem Ltd, Bangkok, Thailandia («Indorama»),

    Siam Mitsui PTA Company Ltd, Bangkok, Thailandia («SMPC»);

  5. e) Esportatore collegato:

    Mitsui Chemicals Inc, Tokyo, Giappone («MCI») — rappresentante vendite all’esportazione e azionista della SMPC.

Poiché TPT e Indorama sono di proprietà della stessa holding, saranno in seguito denominate «gruppo Indorama».

1.3. Periodo dell’inchiesta e periodo in esame

L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o dicembre 2008 e il 30 novembre 2009 («periodo dell’inchiesta» o «PI»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2006 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»).

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

Il prodotto in esame è rappresentato dall’acido tereftalico e dai suoi sali, di purezza in peso del 99,5 % o più, attualmente classificato al codice NC ex29173600 («prodotto in esame»).

Il PTA è ottenuto mediante purificazione dell’acido tereftalico grezzo, risultante dalla reazione di paraxilene (PX) con un solvente e una soluzione catalitica.

2.2. Prodotto simile

Il prodotto in esame e il PTA prodotto e venduto sul mercato nazionale della Thailandia nonché il PTA prodotto e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione risultano avere le medesime caratteristiche fisico-chimiche di base e le stesse applicazioni. Essi sono stati quindi considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4 del regolamento di base.

3. DUMPING

3.1. Osservazioni preliminari

Tutti e tre i produttori esportatori noti della Thailandia indicati nella denuncia hanno risposto al questionario. Dall’inchiesta è emerso che non esistono altri produttori esportatori di PTA della Thailandia e che le risposte hanno coperto il 100 % delle esportazioni originarie della Thailandia verso il mercato dell’UE.

Le tre società hanno richiesto che il calcolo del dumping fosse effettuato sulla base di dati mensili poiché i costi della materia prima principale e di conseguenza i prezzi del prodotto in esame hanno subito variazioni significative nel PI. Per le ragioni indicate al considerando 26, l’utilizzo della metodologia richiesta non è stato considerato giustificato.

È necessario segnalare che le vendite sui mercati nazionali e dell’UE erano stabilite sui prezzi a pronti o sui contratti basati sul costo del PX (la principale materia prima) o su una formula fondata su un indice cinese del prezzo del PTA. In quest’ultimo caso, si è registrato in diverse occasioni un intervallo di tempo significativo dopo il quale l’indice finale era disponibile. Al fine di applicare la formula, si è dovuto ricorrere a un sistema di fatturazione nel quale il prezzo finale poteva essere fissato alcuni mesi dopo l’emissione della fattura iniziale provvisoria. Per correggere il prezzo finale convenuto nel contratto sono state emesse note di debito/credito.

La metodologia generale illustrata qui di seguito è stata applicata a tutti i produttori esportatori della Thailandia che hanno collaborato.

3.2. Valore normale

A norma dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha in primo luogo esaminato se le vendite sul mercato interno dei produttori thailandesi fossero sufficientemente rappresentative, vale a dire se il loro volume totale rappresentasse almeno il 5 % del volume totale delle loro vendite all’esportazione nell’Unione del prodotto in esame. Le vendite sul mercato interno dei produttori thailandesi sono state ritenute sufficientemente rappresentative durante il periodo dell’inchiesta.

La Commissione ha poi esaminato se le vendite sul mercato interno del prodotto simile potessero essere considerate come avvenute nell’ambito di normali operazioni commerciali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base. A questo scopo è stata determinata per il prodotto simile venduto sul mercato nazionale la percentuale di vendite remunerative effettuate ad acquirenti indipendenti durante il PI.

Poiché il volume delle vendite remunerative del prodotto simile rappresentava più dell’80 % del volume complessivo delle vendite sul mercato interno di prodotto simile per tutti e tre i produttori, il valore normale è stato determinato sulla base del prezzo effettivo sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno.

3.3. Prezzo all’esportazione

Dalla presente inchiesta è emerso che uno dei produttori esportatori che hanno collaborato (SMPC) ha venduto PTA sul mercato dell’UE mediante il suo azionario principale (MCI, una società con sede in Giappone), il quale l’ha successivamente rivenduto a una serie di operatori commerciali giapponesi che l’hanno infine venduto a operatori sul mercato dell’UE. Si è esaminato se MCI e il principale operatore commerciale giapponese fossero collegati e se tale relazione avesse un impatto sui prezzi.

Si è constatato che la relazione più importante concerneva partecipazioni comuni di una percentuale minima detenute da banche giapponesi per conto di numerosi amministratori fiduciari. È stato quindi stabilito che la natura di questa relazione non aveva un impatto sui livelli dei prezzi. In effetti, dati: i) i sistemi di determinazione del prezzo e gli accordi contrattuali sopra descritti, tipici di questa industria, e ii) la natura della relazione tra le società sopra descritta, i prezzi sono stati fissati in condizioni di mercato. È stato quindi stabilito che il prezzo all’esportazione del prodotto in esame poteva essere stabilito sulla base delle vendite di MCI agli operatori commerciali giapponesi.

È stata inviata una lettera alla MCI per informarla delle conseguenze della sua mancata collaborazione poiché, durante la verifica a Tokyo, gli incaricati del caso non hanno avuto pieno accesso alle informazioni contabili relative a determinati adeguamenti.

È stato pertanto deciso di calcolare gli adeguamenti sulla base dei dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. È stata quindi utilizzata la seguente metodologia. Per i costi del trasporto l’adeguamento è stato corretto verso l’alto sulla base delle informazioni raccolte sul luogo. Per gli altri adeguamenti, gli importi dichiarati e i prezzi di vendita netti sono stati verificati in rapporto ad altre fonti indipendenti, nella fattispecie le informazioni stabilite per gli altri due produttori esportatori thailandesi, e si sono rivelati conformi per lo stesso tipo di vendite. Un metodo alternativo consistente nell’utilizzare i prezzi Eurostat come valori sostitutivi è stato preso in considerazione ma non è stato scelto poiché per questo prodotto il valore Eurostat era il prezzo cif alla data dell’importazione e non il prezzo finale adeguato stabilito secondo il contratto di vendita e i sistemi di fatturazione di cui sopra. Questo approccio era appropriato, a titolo eccezionale, tenuto conto della struttura del mercato, come spiegato al considerando 15. È necessario segnalare che la stragrande maggioranza degli adeguamenti era già stata verificata in Thailandia.

3.4. Confronto

Il confronto tra valore normale e prezzo all’esportazione è stato effettuato franco fabbrica.

Per garantire un confronto equo tra il valore normale e il prezzo all’esportazione si è tenuto debitamente conto, in forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità, secondo quanto prescrive l’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Su queste basi sono stati applicati, ove opportuno e giustificato, adeguamenti per le differenze riguardanti le spese di trasporto, assicurazione, imballaggio e movimentazione nonché i costi del credito e le commissioni.

Il confronto tra il prezzo all’esportazione e il valore normale è stato effettuato su base annua. La richiesta del produttore esportatore di effettuare un confronto su base mensile è stata esaminata ma non accettata poiché risultava evidente che non avrebbe cambiato la conclusione generale per quanto concerne il dumping, ovvero il dumping minimo a livello del paese.

3.5. Margine di dumping

In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, per i produttori esportatori della Thailandia che hanno collaborato il margine di dumping è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata del prezzo all’esportazione come sopra indicato.

In base alla metodologia di cui sopra, i margini di dumping espressi in percentuale del prezzo cif frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

Margine di dumping
Gruppo Indorama3,7 %
SMPCAssenza di dumping

I tre produttori esportatori (i due del gruppo Indorama e SMPC) rappresentano la totalità delle esportazioni originarie della Thailandia, come risulta da un confronto con i dati Eurostat. Al fine di valutare se, su base nazionale, il margine di dumping fosse inferiore al minimo, è stata stabilita una media ponderata del margine di dumping per l’intero paese. È emerso che questo margine era inferiore alla soglia minima ed era pari all’1,8 %.

Tenuto conto del margine di dumping minimo per l’intero paese, non è opportuno istituire misure provvisorie sulle importazioni di PTA originario della Thailandia.

4. PREGIUDIZIO, NESSO DI CAUSALITÀ E INTERESSE DELL’UNIONE

Sulla base dei risultati sopra esposti relativi al dumping, non si considera necessario presentare un’analisi sul pregiudizio, sul nesso di causalità e sull’interesse dell’Unione.

5. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

È necessario chiudere il procedimento poiché il margine di dumping determinato per la Thailandia è inferiore al 2 %. Le parti interessate sono state informate in proposito e hanno avuto l’opportunità di presentare osservazioni.

Per quanto concerne il dumping, sono pervenute osservazioni da uno dei denunzianti il quale sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto imputare alla SMPC il margine di dumping stabilito per gli altri due produttori esportatori (3,7 %), sulla base dei fatti disponibili: in tale caso egli sostiene che ci sarebbe stato un margine di dumping minimo. Tale obiezione è stata respinta. La Commissione ha effettivamente applicato i dati disponibili per quanto concerne la società giapponese collegata, utilizzando i dati disponibili della società, adeguandoli verso l’alto e confrontandoli con altre fonti verificabili. In queste circostanze, l’imputazione del margine di dumping degli altri esportatori non sarebbe stata conforme alle disposizioni dell’articolo 18.

Lo stesso denunziante ha inoltre sostenuto che altri governi hanno pareri diversi sulle inchieste concernenti il PTA per un PI simile. Tale obiezione è stata respinta. Si segnala a tale riguardo che gli elementi di prova forniti dalla parte si riferiscono a un dazio antidumping istituito dalla RPC sulle importazioni di PTA proveniente dalla Corea e dalla Thailandia. Le informazioni fornite non possono comprovare l’affermazione della parte, poiché non esiste alcun elemento di prova sul modo in cui il valore normale e il prezzo all’esportazione sono stati stabiliti in tale inchiesta antidumping cinese. Inoltre, nell’inchiesta effettuata dalle autorità cinesi il PI è compreso tra il 1o ottobre 2007 e il 30 settembre 2008, mentre il PI dell’attuale inchiesta dell’UE va dal1o dicembre 2008 al 30 novembre 2009. I periodi presi in considerazione nelle inchieste dell’UE e della RPC sono quindi molto diversi.

Per quanto concerne gli aspetti del pregiudizio, nessuna delle parti interessate ha presentato osservazioni.

Di conseguenza, nessuna osservazione delle parti interessate pregiudica i risultati secondo cui le misure di protezione non sono necessarie.

Stante quanto sopra, la Commissione conclude che è necessario chiudere il procedimento antidumping relativo alle importazioni nell’Unione di acido tereftalico purificato e dei suoi sali originari della Thailandia senza l’istituzione di misure antidumping,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di acido tereftalico purificato e dei suoi sali, di purezza in peso del 99,5 % o più, attualmente classificati al codice NC ex29173600, originari della Thailandia.

Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso