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Regolamento (CE) n. 314/2004 del Consiglio del 19 febbraio 2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la posizione comune 2004/161/PESC del Consiglio, del 19 febbraio 2004, che proroga le misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe1,

vista la proposta della Commissione,

Nella posizione comune 2002/145/PESC, del 18 febbraio 2002, relativa alle misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe2, il Consiglio ha espresso la sua profonda preoccupazione per la situazione nello Zimbabwe e, in particolare, per le gravi violazioni dei diritti umani ad opera del governo dello Zimbabwe, comprese le violazioni della libertà d'opinione, di associazione e di riunione pacifica. Alla luce di tale situazione, esso ha istituito talune misure restrittive, soggette a revisione annuale. Alcune delle misure restrittive istituite nei confronti dello Zimbabwe sono state attuate a livello comunitario dal regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio3. Il periodo di applicazione di detto regolamento è stato prorogato fino al 20 febbraio 2004 dal regolamento (CE) n. 313/2003 del Consiglio4.

Il Consiglio continua a ritenere che il governo dello Zimbabwe stia ancora perpetrando gravi violazioni dei diritti umani. Pertanto, il Consiglio ritiene necessario mantenere le misure restrittive nei confronti del governo dello Zimbabwe e dei principali responsabili di tali violazioni fino a quando queste ultime non cesseranno.

Di conseguenza, la posizione comune 2004/161/PESC prevede la proroga delle misure restrittive contemplate dalla posizione comune 2002/145/PESC.

Le misure restrittive previste dalla posizione comune 2004/161/PESC includono, tra l'altro, il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, il divieto dell'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per azioni di repressione interna e il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche appartenenti a membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati.

Poiché tali misure ricadono nell'ambito del trattato, la loro applicazione richiede una normativa comunitaria, nella misura in cui esse riguardano il territorio della Comunità, per evitare distorsioni della concorrenza. Ai fini del presente regolamento, per territorio della Comunità si dovrebbero intendere i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi precisate.

È opportuno conformare alla recente prassi le disposizioni riguardanti il divieto di assistenza tecnica, finanziamenti e assistenza finanziaria in relazione ad attività militari e quelle riguardanti il congelamento di fondi, attività finanziarie e risorse economiche.

Il presente regolamento modifica e proroga le misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 310/2002 e dovrebbe sostituire quest'ultimo in concomitanza con la sua scadenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Art. 1

Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

  1. a) per «assistenza tecnica» si intende qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza; l'assistenza tecnica comprende le forme orali di assistenza;

  2. f) «autorità competenti»: le autorità competenti degli Stati membri i cui siti web sono elencati nell'allegato II;

  3. g) «finanziamenti o assistenza finanziaria»: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all'importazione o all'esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l'assicurazione del credito all'esportazione; non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria i pagamenti e i termini e le condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi effettuati in linea con la normale prassi commerciale;

  4. h) «territorio dell'Unione»: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sull'Unione europea (TUE), alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.

  5. b)

  6. c)

  7. d)

  8. e)

Art. 2

1. È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, i beni e le tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea1 («elenco comune delle attrezzature militari») e le armi da fuoco, loro parti e componenti essenziali e munizioni definite nel regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio2, anche non originari dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe.

2. È vietato:

  1. a) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente ad attività militari o alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso dei beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità od organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe;

  2. b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attività militari o finalizzati alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all'esportazione dei beni e tecnologie di cui al paragrafo 1 a qualsiasi persona, entità od organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe;

  3. c) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alla lettera a) o b).

  1. a)

  2. b)

  3. c)

Art. 3

È vietato:

  1. a) vendere, fornire, trasferire o esportare, consapevolmente e deliberatamente, direttamente o indirettamente, le attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna elencate nell'allegato I, anche non originarie dell'Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe;

  2. b) concedere, vendere, fornire o trasferire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica pertinente alle attrezzature di cui alla lettera a) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe;

  3. c) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attrezzature di cui alla lettera a) a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo nello Zimbabwe o per un uso nello Zimbabwe; oppure

  4. d) partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività le cui finalità o conseguenze siano tali da promuovere, direttamente o indirettamente, le operazioni di cui alla lettera a), b) o c).

Art. 4

1. In deroga agli articoli 2 e 3, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell'allegato II possono autorizzare:

  1. a) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione e il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria e assistenza tecnica pertinenti a:

    1. i) attrezzature militari non letali destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo o a programmi di costruzione istituzionale dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

    2. ii) materiale destinato ad operazioni di gestione delle crisi dell'Unione europea e delle Nazioni Unite;

  2. b) la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di attrezzature figuranti nell'allegato I destinate esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria e assistenza tecnica in relazione a tali operazioni.

2. Nessuna autorizzazione è concessa per le attività che hanno già avuto luogo.

Art. 4 bis

1. In deroga all'articolo 3, l'autorità competente, figurante nell'allegato II, dello Stato membro in cui è stabilito l'esportatore o dello Stato membro dal quale provengono le sostanze esplosive o le relative attrezzature può autorizzare, alle condizioni che ritiene appropriate, la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di sostanze esplosive e relative attrezzature di cui al punto 4 dell'allegato I, nonché la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica, qualora le sostanze esplosive e le relative attrezzature siano destinate e saranno utilizzate unicamente per un uso civile in progetti nel settore minerario o infrastrutturale.

2. L'autorizzazione di cui al presente articolo è concessa conformemente alle modalità previste dall'articolo 11 del regolamento (CE) n. 428/2009. L'autorizzazione è valida in tutto il territorio dell'Unione.

3. Gli esportatori forniscono all'autorità competente tutte le informazioni pertinenti necessarie per valutare la loro domanda di autorizzazione.

4. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione, con almeno due settimane di anticipo, della sua intenzione di concedere un'autorizzazione ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Art. 5

Gli articoli 2 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato nello Zimbabwe da dipendenti delle Nazioni Unite, da dipendenti dell'Unione europea o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione di massa e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale.

Art. 8

1. Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale e le disposizioni dell'articolo 284 del trattato, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti a:

  1. a) fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento alle autorità competenti degli Stati membri in cui risiedono o sono situati ovvero di cui hanno la cittadinanza, elencate nell'allegato II, e trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o per il tramite di tali autorità competenti;

  2. b) collaborare con le autorità competenti elencate nell'allegato II per qualsiasi verifica di tali informazioni.

2. Tutte le informazioni supplementari ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

3. Tutte le informazioni fornite o ricevute a norma del presente articolo sono usate unicamente per i fini per i quali sono state fornite o ricevute.