DECISIONE DEL CONSIGLIO del 28 febbraio 2011 relativa alla conclusione di un accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) (2011/201/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, primo comma, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), e paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
Nel maggio 2003, la Commissione europea ha adottato una comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo intitolata «L’applicazione delle normative, la governance e il commercio nel settore forestale (FLEGT) — Proposta di un piano d’azione dell’Unione europea», che caldeggiava l’adozione di misure volte a combattere il disboscamento illegale mediante la conclusione di accordi volontari di partenariato con i paesi produttori di legname. Le conclusioni del Consiglio sul piano d’azione sono state adottate nell’ottobre 20031 e il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in materia l’11 luglio 20052.
Conformemente alla decisione 2011/200/UE del Consiglio, del …3, l’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) (in prosieguo: l’«accordo») è stato firmato il 27 settembre 2010, fatta salva la sua conclusione.
È opportuno concludere l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
L’accordo volontario di partenariato tra l’Unione europea e la Repubblica del Camerun sull’applicazione delle normative nel settore forestale, sulla governance e sul commercio del legname e dei suoi derivati importati nell’Unione europea (FLEGT) è approvato a nome dell’Unione. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica a norma dell’articolo 31 dell’accordo, onde vincolare l’Unione.
Art. 3
Nel consiglio congiunto per l’attuazione e nel comitato congiunto di monitoraggio, istituiti a norma dell’articolo 19 dell’accordo, l’Unione è rappresentata da rappresentanti della Commissione. Gli Stati membri possono partecipare alle riunioni del consiglio congiunto per l’attuazione e del comitato congiunto di monitoraggio in veste di membri della delegazione dell’Unione.
Art. 4
Ai fini delle modifiche degli allegati dell’accordo in virtù dell’articolo 29 dello stesso, la Commissione è autorizzata, secondo la procedura di cui all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea4 ad approvare tali modifiche a nome dell’Unione.
Art. 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2011. Per il Consiglio Il presidente FELLEGI T.