Decisione del Consiglio del 9 giugno 2011 relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti (2011/405/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
Il 19 dicembre 2006 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2027/2006 relativo alla conclusione dell’accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica del Capo Verde1.
Il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dal suddetto accordo di partenariato cessa di produrre effetti il 31 agosto 2011.
L’Unione ha negoziato con la Repubblica del Capo Verde («Capo Verde») un nuovo protocollo che conferisce alle navi dell’Unione possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione del Capo Verde in materia di pesca.
In seguito a tali negoziati, il 22 dicembre 2010 è stato siglato il nuovo protocollo.
Al fine di garantire il proseguimento delle attività di pesca delle navi dell’Unione, l’articolo 15 del nuovo protocollo prevede la sua applicazione in via provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2011.
Il nuovo protocollo deve essere firmato e applicato in via provvisoria, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La firma del protocollo concordato tra l’Unione europea e la Repubblica del Capo Verde che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra le due parti, è autorizzata a nome dell’Unione, con riserva della conclusione di tale protocollo.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione.
Art. 3
Il protocollo è applicato su base provvisoria a decorrere dal 1o settembre 2011, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011. Per il Consiglio Il presidente Pintér S.