DECISIONE DEL CONSIGLIO del 9 giugno 2011 relativa all’approvazione, a nome dell’Unione europea, della convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia (2011/432/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 3, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera b), e con l’articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, prima frase,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo1,
L’Unione si sta adoperando per creare uno spazio giudiziario comune basato sul principio del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie.
La convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione») costituisce una valida base per l’istituzione, su scala mondiale, di un sistema di cooperazione amministrativa e per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni e delle convenzioni in materia di alimenti, prevedendo l’assistenza legale gratuita per la quasi totalità delle richieste legate agli alimenti destinati ai figli e una procedura semplificata di riconoscimento ed esecuzione.
L’articolo 59 della convenzione abilita le organizzazioni regionali di integrazione economica quali l’Unione a firmare, accettare e approvare la convenzione o aderirvi.
Le materie disciplinate dalla convenzione rientrano anche nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari2. Come convenuto quando è stata adottata la decisione 2011/220/UE del Consiglio3 relativa alla firma della convenzione, l’Unione dovrebbe approvare la convenzione da sola ed esercitare la competenza per tutte le materie da questa disciplinate. Di conseguenza, gli Stati membri dovrebbero essere vincolati dalla convenzione in forza della sua approvazione da parte dell’Unione.
Al momento dell’approvazione della convenzione, l’Unione dovrebbe pertanto formulare la dichiarazione di competenza ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, della convenzione.
L’Unione dovrebbe inoltre formulare, all’atto dell’approvazione della convenzione, tutte le riserve e le dichiarazioni appropriate consentite ai sensi, rispettivamente, degli articoli 62 e 63 della convenzione e da essa ritenute necessarie.
L’Unione dovrebbe dichiarare al riguardo, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione, che estenderà l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi. Dovrebbe, nel contempo, formulare una dichiarazione unilaterale ai cui sensi s’impegna ad esaminare, in una fase ulteriore, la possibilità di procedere ad un’estensione più ampia del campo d’applicazione.
L’Unione dovrebbe formulare la riserva di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della convenzione relativa alle lingue accettate per le comunicazioni tra le autorità centrali. Gli Stati membri che auspicano che l’Unione formuli tale riserva per quanto li riguardi dovrebbero informarne preventivamente la Commissione indicando il contenuto della riserva da formulare.
L’Unione dovrebbe formulare le dichiarazioni previste all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), e all’articolo 44, paragrafi 1 e 2, della convenzione. Gli Stati membri che auspicano che l’Unione formuli tali dichiarazioni che li riguardano dovrebbero informarne preventivamente la Commissione indicando il contenuto delle dichiarazioni da formulare.
Uno Stato membro che necessitasse di far ritirare successivamente la riserva che lo riguarda di cui all’allegato II o di far modificare o far ritirare le dichiarazioni che lo riguardano di cui all’allegato III o di far aggiungere una dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III dovrebbe informarne il Consiglio e la Commissione. L’Unione dovrebbe pertanto procedere alla notifica appropriata presso il depositario.
Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione delle autorità centrali designate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della convenzione e dovrebbero comunicarle le informazioni relative alle leggi, alle procedure e ai servizi di cui all’articolo 57 della convenzione. Al momento in cui l’Unione deposita il suo strumento di approvazione, la Commissione dovrebbe trasmettere tali informazioni all’Ufficio permanente della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato («l’Ufficio permanente»), come richiesto dalla convenzione.
Allorché comunicano alla Commissione le informazioni relative alle rispettive autorità centrali e alle leggi, alle procedure e ai servizi rispettivi, gli Stati membri dovrebbero utilizzare il modulo relativo al profilo dei paesi raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, se possibile nella versione elettronica.
Uno Stato membro che necessitasse di procedere successivamente a modifiche delle informazioni relative all’autorità centrale o alle leggi, alle procedure e ai servizi, dovrebbe informarne direttamente l’Ufficio permanente comunicando contestualmente la modifica alla Commissione.
A norma dell’articolo 3 del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il Regno Unito e l’Irlanda partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea ed al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
È approvata, a nome dell’Unione europea, la convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia («la convenzione»).
Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione.
Art. 3
All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula la dichiarazione di competenza ai sensi dell’articolo 59, paragrafo 3, della convenzione.
Il testo di tale dichiarazione è accluso come sezione A dell’allegato I della presente decisione.
Art. 4
1.
All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione dichiara, a norma dell’articolo 2, paragrafo 3, della convenzione, che estenderà l’applicazione dei capi II e III della convenzione alle obbligazioni alimentari tra coniugi ed ex coniugi.
Il testo di tale dichiarazione è accluso come sezione B dell’allegato I della presente decisione.
2. All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula al tempo stesso la dichiarazione unilaterale il cui testo è accluso come allegato IV della presente decisione.
Art. 5
All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula la riserva di cui all’articolo 44, paragrafo 3, della convenzione, relativa agli Stati membri che si oppongono all’uso o dell’inglese o del francese nelle comunicazioni tra autorità centrali.
Il testo di tale riserva è accluso come allegato II della presente decisione.
Art. 6
All’atto del deposito dello strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, l’Unione formula le dichiarazioni di cui all’articolo 11, paragrafo 1, lettera g), della convenzione relativa alle informazioni o ai documenti richiesti dagli Stati membri e di cui all’articolo 44, paragrafo 1, della convenzione relativa alle lingue accettate dagli Stati membri oltre alle loro lingue ufficiali, nonché la dichiarazione di cui all’articolo 44, paragrafo 2, della convenzione.
Il testo di tali dichiarazioni è accluso come allegato III della presente decisione.
Art. 7
1. Entro il 10 dicembre 2012, gli Stati membri comunicano alla Commissione:
a) gli estremi delle autorità centrali designate a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, della convenzione; e
b) le informazioni sulle leggi, sulle procedure e sui servizi di cui all’articolo 57 della convenzione.
2. Ai fini della trasmissione delle informazioni alla Commissione di cui al paragrafo 1, gli Stati membri utilizzano il modulo relativo al profilo dei paesi raccomandato e pubblicato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, se possibile nella versione elettronica.
3. Allorché l’Unione deposita lo strumento di cui all’articolo 58, paragrafo 2, della convenzione, la Commissione trasmette all’Ufficio permanente («l’Ufficio permanente») i singoli moduli relativi al profilo dei paesi compilati dagli Stati membri.
Art. 8
Uno Stato membro che auspica un ritiro della riserva che lo riguarda di cui all’allegato II o una modifica o un ritiro della dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III o l’aggiunta di una dichiarazione che lo riguarda di cui all’allegato III informa il Consiglio e la Commissione del ritiro, della modifica o dell’aggiunta auspicati.
L’Unione procede successivamente alla notifica appropriata presso il depositario conformemente all’articolo 63, paragrafo 2, della convenzione.
Art. 9
Uno Stato membro che, dopo la trasmissione iniziale da parte della Commissione del modulo relativo al profilo dei paesi che lo riguarda, desidera modificare le informazioni contenute in tale modulo, ne informa direttamente l’Ufficio permanente o procede direttamente, in caso di uso della versione elettronica del modulo relativo al profilo dei paesi, alla modifica necessaria. Ne informa contestualmente la Commissione.
Art. 10
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, addì 9 giugno 2011. Per il Consiglio Il presidente PINTÉR S.