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Decisione della Commissione dell'11 luglio 2011 sulla posizione che l’Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera riguardo al suo regolamento interno, da stabilirsi in conformità all’articolo 19, paragrafo 4, dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera in merito all’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e alle misure doganali di sicurezza (2011/409/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto l’accordo concluso il 25 giugno 2009 tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza1, (in prosieguo «l’accordo»),

vista la decisione 2009/556/CE del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativa all’applicazione provvisoria e alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’agevolazione dei controlli e delle formalità nei trasporti di merci e le misure doganali di sicurezza2, in particolare l’articolo 5, secondo comma,

L’articolo 19, paragrafo 4, dell’accordo stabilisce che il comitato misto istituito dall’accordo stesso (di seguito «il comitato misto UE-Svizzera») deve adottare il suo regolamento interno,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. unico

La posizione che l’Unione europea deve assumere nel comitato misto UE-Svizzera riguardo al suo regolamento interno, da stabilirsi in conformità all’articolo 19, paragrafo 4, dell’accordo, è definita nel progetto di decisione del comitato misto UE-Svizzera figurante in allegato.

Fatto a Bruxelles, l’11 luglio 2011. Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso