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Decisione di esecuzione della Commissione dell'11 luglio 2011 relativa a una partecipazione finanziaria dell’Unione ai programmi di controllo, ispezione e sorveglianza delle attività di pesca degli Stati membri per il 2011 [notificata con il numero C(2011) 4852] (I testi nelle lingue bulgara, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovena, spagnola, svedese e tedesca sono i soli facenti fede) (2011/431/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare1, in particolare l’articolo 21,

Gli Stati membri hanno presentato alla Commissione i rispettivi programmi di controllo delle attività di pesca per il 2011, in conformità all’articolo 20 del regolamento (CE) n. 861/2006, comprese le domande di partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese da sostenere per l’esecuzione dei progetti che fanno parte di tali programmi.

Le domande concernenti le azioni elencate all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006 possono beneficiare del finanziamento dell’Unione.

Le domande di finanziamento dell’Unione sono state valutate con riguardo alla conformità alle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 391/2007 della Commissione2.

È opportuno stabilire gli importi massimi e il tasso della partecipazione finanziaria dell’Unione entro i limiti fissati all’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006 e definire le condizioni cui è subordinata la concessione di detta partecipazione.

Al fine di promuovere gli investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione nella sua lettera del 6 dicembre 20103, la quale prevedeva che priorità e tassi di partecipazione più alti sarebbero stati conferiti ai progetti richiesti nell’ambito dall’applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novmbre 2009, che stabilisce un sistema di controllo comunitario per assicurare conformità alle norme della politica comune della pesca4, e tenuto conto dell’impatto negativo della crisi finanziaria sui bilanci degli Stati membri, le spese relative all’automazione e alla gestione dei dati, ai sistemi elettronici di registrazione e comunicazione, ai dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) e ai sistemi di controllo dei pescherecci via satellite (VMS), nonché quelle destinate a rintracciare e controllare la potenza dei motori, devono beneficiare di un tasso di cofinanziamento elevato, entro i limiti stabiliti dall’articolo 15 del regolamento (CE) n. 861/2006.

Al fine di incoraggiare investimenti nelle azioni prioritarie definite dalla Commissione e visti i limiti imposti dal bilancio, tutte le domande presentate dagli Stati membri per un contributo finanziario dell’Unione destinato a progetti relativi alla formazione, a iniziative di sensibilizzazione alle norme della PCP, nonché all’acquisto e modernizzazione di navi e aerei pattuglia, sono state rifiutate.

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, i dispositivi automatici di localizzazione devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 2244/2003 della Commissione, del 18 dicembre 2003, che stabilisce disposizioni dettagliate per quanto concerne i sistemi di controllo dei pescherecci via satellite5.

Ai fini dell’ammissibilità alla partecipazione, i dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione presenti a bordo dei pescherecci devono essere conformi ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 1077/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento e che abroga il regolamento (CE) n. 1566/20076.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Oggetto

La presente decisione prevede una partecipazione finanziaria dell’Unione alle spese sostenute dagli Stati membri nel 2011 per l’attuazione dei sistemi di controllo e monitoraggio applicabili nell’ambito della politica comune della pesca (PCP), di cui all’articolo 8, lettera a), del regolamento (CE) n. 861/2006.

Art. 2 Liquidazione degli impegni residui

Tutti i pagamenti per i quali è presentata domanda di rimborso sono effettuati dallo Stato membro interessato entro il 31 marzo 2016. I pagamenti effettuati da uno Stato membro successivamente a tale data non sono ammissibili al rimborso. Gli stanziamenti di bilancio relativi alla presente decisione sono disimpegnati entro il 31 dicembre 2016.

Art. 3 Nuove tecnologie e reti informatiche

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, per l’allestimento di nuove tecnologie e di reti informatiche destinate a garantire una raccolta e una gestione dei dati sicure ed efficaci ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Qualsiasi altra spesa sostenuta, in relazione ai progetti di cui all’allegato I, beneficia, entro i limiti indicati nel suddetto allegato, di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili.

Art. 4 Dispositivi automatici di localizzazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato II, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi automatici di localizzazione che consentano ad un centro di controllo della pesca di sorvegliare a distanza le navi mediante un sistema VMS beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. La partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a 2500 EUR per peschereccio.

3. Ai fini dell’ammissibilità al contributo finanziario di cui al paragrafo 1, i dispositivi automatici di localizzazione sono conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 2244/2003.

Art. 5 Sistemi elettronici di registrazione e comunicazione

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato III, per lo sviluppo, l’acquisto e l’installazione, compresa l’assistenza tecnica, dei componenti necessari per i sistemi elettronici di registrazione e comunicazione (ERS) destinati a garantire uno scambio di dati sicuro ed efficace ai fini del controllo, del monitoraggio e della sorveglianza delle attività di pesca, beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Art. 6 Dispositivi elettronici di registrazione e comunicazione

1. Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato IV, per l’acquisto e l’installazione a bordo dei pescherecci di dispositivi ERS che consentano alle navi di registrare e comunicare per via elettronica i dati relativi alle attività di pesca a un centro di controllo della pesca beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 90 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

2. Fatto salvo il paragrafo 4, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 è calcolata sulla base di un prezzo fissato a 3000 EUR per peschereccio.

3. Per poter beneficiare di una partecipazione finanziaria, i dispositivi ERS sono conformi ai requisiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1077/2008.

4. Per i dispositivi che combinino funzioni ERS e VMS e che risultino conformi ai requisiti stabiliti dai regolamenti (CE) n. 2244/2003 e (CE) n. 1077/2008, la partecipazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo è calcolata sulla base di un prezzo fissato a 4500 EUR per peschereccio.

Art. 7 Progetti pilota

Le spese sostenute, in relazione ai progetti di cui all’allegato V, per progetti pilota riguardanti nuove tecnologie di controllo beneficiano di una partecipazione finanziaria pari al 50 % delle spese ammissibili, entro i limiti indicati nel suddetto allegato.

Art. 8 Partecipazione massima totale dell’Unione per Stato membro

La spesa prevista, la parte ammissibile corrispondente e la partecipazione massima dell’Unione per Stato membro sono riepilogate come segue:

(EUR)
Stato membroSpese previste dal programma nazionale di controllo della pescaSpesa per progetti selezionati nell’ambito della presente decisionePartecipazione massima UE
Belgio1362000212000190800
Bulgaria792515368648318
Cipro555000130000105000
Danimarca865775050574154546308
Germania296750017715001575950
Estonia459584448280400140
Irlanda5544800034050002824500
Grecia715000041000003690000
Spagna1351154890751801675
Francia714592065919204906008
Italia2501200055900003367000
Lettonia140885140885126796
Lituania360966149887134899
Malta1596939788586497
Paesi Bassi932500632500569250
Polonia381565338686304817
Portogallo566115217580791582271
Romania59700013600094000
Slovenia597800591400531900
Finlandia247000020550001729500
Svezia657433538470333284814
Regno Unito811973349165414327317
Totale1361837884291444735227760

Art. 9 Destinatari

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l’Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2011. Per la Commissione Maria Damanaki Membro della Commissione