Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo1,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,
visto il parere del Comitato delle regioni3,
visto il parere del Garante europeo della protezione dei dati4,
La finalità della politica comune della pesca, secondo quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell’ambito della politica comune della pesca5, è di garantire lo sfruttamento delle risorse acquatiche viventi in condizioni sostenibili dal punto di vista socioeconomico e ambientale.
Poiché il successo della politica comune della pesca dipende dall’attuazione di un regime di controllo efficace, le misure previste dal presente regolamento sono intese ad istituire un regime comunitario di controllo, ispezione ed esecuzione dotato di un approccio globale e integrato conformemente al principio di proporzionalità, volto a garantire il rispetto di tutte le norme della politica comune della pesca al fine di consentire lo sfruttamento sostenibile delle risorse acquatiche viventi nell’ambito di una strategia politica globale.
L’esperienza acquisita con l’applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell’ambito della politica comune della pesca6, indica che il regime di controllo attuale non è più sufficiente per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Le disposizioni in materia di controllo sono attualmente contenute in un gran numero di testi giuridici complessi e spesso sovrapposti tra loro. Alcuni elementi del regime di controllo vengono attuati in modo inadeguato dagli Stati membri, il che comporta l’applicazione di misure insufficienti e divergenti in risposta alle infrazioni alle norme della politica comune della pesca e compromette in tal modo la creazione di condizioni di parità per tutti i pescatori comunitari. È opportuno pertanto consolidare, razionalizzare e semplificare il regime esistente e tutti gli obblighi ivi contenuti, in particolare tramite la riduzione della doppia normativa e degli oneri amministrativi.
Tenuto conto dell’elevato grado di depauperamento delle risorse acquatiche marine, è di vitale importanza per la Comunità adottare le misure necessarie a far nascere presso tutti gli operatori una cultura del rispetto delle norme della politica comune della pesca e degli obiettivi fissati dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile nel 2002 nonché dalla strategia di sviluppo sostenibile del Consiglio europeo. Per conseguire questo obiettivo è necessario rafforzare, armonizzare e potenziare le norme in materia di controllo, ispezione ed esecuzione delle misure di conservazione, nonché le misure di gestione delle risorse, le misure strutturali e le misure relative all’organizzazione comune dei mercati.
Dato che il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata7, obbliga gli Stati membri a prendere misure adeguate per garantire l’efficacia della lotta contro tutte le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata («INN») e le attività connesse e che il regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativo alle autorizzazioni delle attività di pesca dei pescherecci comunitari al di fuori delle acque comunitarie e all’accesso delle navi di paesi terzi alle acque comunitarie8, prevede disposizioni relative alle autorizzazioni per i pescherecci comunitari ad esercitare attività di pesca al di fuori delle acque comunitarie e alle autorizzazioni per i pescherecci dei paesi terzi ad esercitare attività di pesca nelle acque comunitarie, è opportuno che il presente regolamento risulti complementare a questi due regolamenti e garantisca l’assenza di discriminazioni fra i cittadini degli Stati membri e quelli dei paesi terzi.
Il presente regolamento dovrebbe lasciare impregiudicate le disposizioni particolari previste dagli accordi internazionali o applicabili nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e le disposizioni nazionali in materia di controllo che, pur rientrando nel suo ambito di applicazione, vanno al di là delle sue prescrizioni minime, sempreché tali disposizioni nazionali siano conformi al diritto comunitario.
È opportuno sfruttare le tecnologie moderne, quali il sistema di controllo dei pescherecci, il sistema di rilevamento delle navi e il sistema di identificazione automatica, poiché consentono di effettuare un monitoraggio efficace e controlli incrociati sistematici e automatizzati in modo rapido e facilitano le procedure amministrative sia per le autorità nazionali che per gli operatori, consentendo in tal modo di realizzare in tempo utile analisi dei rischi e valutazioni globali di tutte le informazioni pertinenti relative al controllo. Il regime di controllo dovrebbe dunque permettere agli Stati membri di combinare l’utilizzo dei diversi strumenti di controllo al fine di garantire la massima efficacia del metodo di controllo.
È necessario introdurre una nuova impostazione comune per il controllo della pesca che includa un monitoraggio completo delle catture, al fine di assicurare condizioni di parità per gli operatori del settore della pesca che tengano conto delle differenze fra i vari settori della flotta. A tal fine è opportuno stabilire criteri comuni per l’attuazione delle attività di controllo della pesca e in particolare procedure armonizzate e coordinate di ispezione in mare, a terra e lungo tutta la catena di commercializzazione. Nell’ambito di tale nuova impostazione, è opportuno chiarire la ripartizione delle responsabilità fra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.
La gestione delle risorse alieutiche a livello comunitario si basa in particolare su totali ammissibili di catture (TAC), contingenti, regimi di sforzo e misure tecniche. È opportuno prendere provvedimenti adeguati per garantire che gli Stati membri adottino i provvedimenti necessari ai fini di un’applicazione efficace di tali misure di gestione.
È opportuno che le attività e i metodi di controllo siano basati sulla gestione del rischio e che venga fatto uso in modo sistematico e completo di procedure di verifica incrociata da parte degli Stati membri. È inoltre necessario che gli Stati membri procedano ad uno scambio delle informazioni pertinenti.
Al fine di promuovere il rispetto delle norme della politica comune della pesca è opportuno intensificare la cooperazione e il coordinamento fra gli Stati membri, la Commissione e l’Agenzia comunitaria di controllo della pesca.
Per garantire che le attività di pesca siano attuate esclusivamente in linea con le norme della politica comune della pesca, è opportuno che tali attività siano soggette ad una licenza di pesca e, qualora si applichino condizioni specifiche, ad un’autorizzazione di pesca. È inoltre opportuno applicare norme di marcatura e di identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.
Per assicurare un controllo efficace, gli Stati membri dovrebbero utilizzare un sistema di controllo dei pescherecci e i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri dovrebbero essere dotati di un dispositivo che consenta agli Stati membri di localizzarli e identificarli automaticamente. Inoltre i pescherecci dovrebbero essere dotati di un sistema informativo automatizzato conformemente alla direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione9, e gli Stati membri dovrebbero utilizzare i dati di tale sistema ai fini della verifica incrociata.
È opportuno rafforzare la cooperazione tra le agenzie comunitarie e tra le autorità degli Stati membri. A tal fine dovrebbe essere possibile trasmettere i dati provenienti dal sistema di controllo dei pescherecci, dal sistema informativo automatizzato e dal sistema di rilevamento delle navi alle agenzie comunitarie e alle autorità competenti degli Stati membri impegnate in operazioni di sorveglianza ai fini della sicurezza e della protezione marittima, del controllo delle frontiere, della tutela dell’ambiente marino e dell’applicazione generale della legge.
È opportuno che spetti al Consiglio pronunciarsi sull’uso futuro di dispositivi di controllo elettronici e strumenti di tracciabilità, quali le analisi genetiche e altre tecniche di controllo della pesca, se tali tecnologie consentono di migliorare il rispetto delle norme della politica comune della pesca in modo economicamente efficace.
È opportuno che gli Stati membri controllino le attività dei loro pescherecci all’interno e all’esterno delle acque comunitarie. Per facilitare questi controlli i comandanti dei pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 10 metri dovrebbero essere obbligati a tenere un giornale di pesca e a presentare dichiarazioni di sbarco e di trasbordo. Ai fini dell’utilizzo delle tecnologie moderne è opportuno che, per i pescherecci di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 12 metri, il giornale di pesca sia in formato elettronico e che le dichiarazioni di sbarco e di trasbordo siano presentate elettronicamente.
Le informazioni contenute nei giornali di pesca dei pescherecci dovrebbero essere verificate al momento dello sbarco. È pertanto necessario che i soggetti coinvolti in attività di sbarco e di commercializzazione di pesci e prodotti della pesca siano tenuti a dichiarare i quantitativi sbarcati, trasbordati, messi in vendita o acquistati.
Per i piccoli pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri, l’obbligo di tenere un giornale di pesca o di compilare una dichiarazione di sbarco rappresenterebbe un onere sproporzionato rispetto alla loro capacità di pesca. Per garantire un livello di controllo adeguato di tali pescherecci è necessario che gli Stati membri controllino le loro attività mettendo in atto un piano di campionamento.
I trasbordi in mare sfuggono al controllo degli Stati di bandiera e degli Stati costieri e rappresentano pertanto per gli operatori un possibile espediente per trasportare le catture praticate illegalmente. Al fine di migliorare i controlli, le operazioni di trasbordo nella Comunità dovrebbero essere autorizzate solo in porti designati.
Le autorità degli Stati membri dovrebbero essere in grado di controllare gli sbarchi nei propri porti. A tal fine, è opportuno chiedere ai pescherecci impegnati in attività di pesca di stock oggetto di un piano pluriennale e soggetti all’obbligo di registrazione elettronica dei dati del giornale di pesca di notificare anticipatamente alle autorità in questione la propria intenzione di sbarcare nei loro porti. È opportuno consentire agli Stati membri di negare l’ingresso se le informazioni richieste sono incomplete.
Poiché la gestione delle risorse alieutiche si basa sulle possibilità di pesca, è opportuno assicurare la corretta registrazione delle catture e dello sforzo di pesca messo in atto e la loro imputazione ai contingenti e agli sforzi di pesca assegnati dello Stato membro di bandiera. La pesca dovrebbe cessare nel caso in cui il contingente disponibile o lo sforzo di pesca assegnato siano stati esauriti.
Tenuto conto dei requisiti in materia di capacità della flotta peschereccia comunitaria di cui all’articolo 13 del regolamento (CE) n. 2371/2002, al regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio, del 30 marzo 2004, relativo alla gestione delle flotte pescherecce registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunità10, al regolamento (CE) n. 1438/2003 della Commissione, del 12 agosto 2003, che stabilisce le modalità d’applicazione della politica comunitaria per la flotta di cui al capitolo III del regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio11, e al regolamento (CE) n. 2104/2004 della Commissione, del 9 dicembre 2004, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 639/2004 del Consiglio12, è opportuno introdurre strumenti per il controllo della capacità della flotta, inclusa la verifica della potenza motrice e dell’utilizzo degli attrezzi da pesca. Gli Stati membri dovrebbero pertanto adottare misure intese a garantire che la capacità totale delle licenze di pesca non sia superiore ai livelli massimi di capacità e che la potenza dei motori installati per la propulsione dei pescherecci non superi la potenza del motore certificata dei medesimi. Gli Stati membri dovrebbero a tal fine certificare la potenza del motore installato per la propulsione dei pescherecci la cui potenza motrice è superiore a 120 kW, nonché controllare sulla base di un piano di campionamento la coerenza dei dati relativi alla potenza del motore con altre informazioni disponibili.
Misure specifiche dovrebbero essere applicate in caso di piani pluriennali come particolare forma di protezione degli stock interessati. I trasbordi di catture di pesci oggetto di un piano pluriennale dovrebbero essere autorizzati solo in porti designati e solo se le catture in questione sono state pesate.
Si dovrebbero prevedere disposizioni particolari per garantire che siano utilizzati solo gli attrezzi da pesca autorizzati e che siano recuperati quelli perduti.
È opportuno applicare disposizioni particolari alle zone di restrizione della pesca. È opportuno definire chiaramente la procedura per l’imposizione e la revoca di chiusure in tempo reale delle zone di pesca.
Dato che la pesca ricreativa può avere un impatto significativo sulle risorse ittiche, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché essa sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi della politica comune della pesca. Per gli stock oggetto di un piano di ricostituzione, è opportuno che gli Stati membri procedano alla raccolta dei dati di cattura della pesca ricreativa. Nel caso in cui la pesca ricreativa abbia un impatto significativo sulle risorse, il Consiglio dovrebbe avere la possibilità di decidere sulle misure di gestione specifiche.
Al fine di istituire un regime di controllo completo è necessario che l’intera catena di produzione e di commercializzazione rientri nell’ambito di applicazione del suddetto regime. Esso dovrebbe includere un sistema di tracciabilità coerente che integri le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare13, nonché un controllo rafforzato delle organizzazioni di produttori. Esso dovrebbe inoltre proteggere gli interessi dei consumatori fornendo le informazioni relative alla denominazione commerciale, al metodo di produzione e alla zona di cattura in ciascuna fase della commercializzazione, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 2065/2001 della Commissione, del 22 ottobre 2001, che stabilisce le modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto concerne l’informazione dei consumatori nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura14. Il regime dovrebbe garantire il controllo delle organizzazioni di produttori conformemente al regolamento (CE) n. 2508/2000 della Commissione, del 15 novembre 2000, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio in ordine ai programmi operativi nel settore della pesca15.
Al fine di assicurare un adeguato controllo di tutte le catture, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutti i prodotti della pesca siano commercializzati per la prima volta o registrati in un centro di vendita all’asta o ad acquirenti registrati o ad organizzazioni di produttori. Poiché è necessario conoscere il peso esatto delle catture per seguire l’utilizzo dei contingenti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che tutti i prodotti della pesca siano pesati a meno che non si siano adottati piani di campionamento basati su una metodologia comune.
Per seguire il modo di cattura e poterne controllare la coerenza con i dati relativi alle catture, gli acquirenti registrati, i centri d’asta registrati o gli altri organismi o persone autorizzati dagli Stati membri dovrebbero presentare note di vendita. Se essi hanno un fatturato annuo per le prime vendite di prodotti della pesca superiore a 200000 EUR, è opportuno che le note di vendita siano trasmesse per via elettronica.
Per garantire il rispetto delle misure di conservazione e delle misure commerciali della Comunità, è necessario prendere disposizioni per far sì che tutti i prodotti della pesca per i quali non è stata presentata una nota di vendita o una dichiarazione di assunzione in carico e che sono trasportati in un luogo diverso da quello di sbarco siano accompagnati da un documento di trasporto che ne indichi la natura, l’origine e il peso, a meno che un documento di trasporto non sia stato trasmesso per via elettronica prima del trasporto stesso.
Gli Stati membri dovrebbero effettuare controlli regolari sulle organizzazioni di produttori per garantire che esse soddisfino i requisiti di legge. Dovrebbero inoltre effettuare controlli in ordine al regime dei prezzi e degli interventi.
Gli Stati membri dovrebbero effettuare una sorveglianza nelle acque comunitarie e adottare le misure necessarie qualora l’avvistamento o il rilevamento non corrispondano alle informazioni di cui dispongono.
È opportuno definire con chiarezza la nozione e i compiti degli osservatori di controllo per i futuri programmi di osservazione di controllo. Al tempo stesso è opportuno stabilire norme sullo svolgimento delle ispezioni.
Per garantire che le infrazioni siano perseguite in modo coerente ed efficace, è opportuno prevedere la possibilità di avvalersi dei rapporti di ispezione e sorveglianza elaborati da funzionari della Commissione, ispettori della Comunità e funzionari degli Stati membri nello stesso modo in cui ci si avvale dei rapporti nazionali. Gli Stati membri dovrebbero, nel contempo, istituire una banca dati elettronica con i rapporti di ispezione e di sorveglianza dei loro funzionari.
Per migliorare il livello comune di controllo nelle acque comunitarie, si dovrebbe predisporre un elenco di ispettori comunitari e chiarirne le mansioni e competenze. Per lo stesso motivo, dovrebbero essere possibili, a determinate condizioni, le ispezioni di pescherecci al di fuori delle acque dello Stato membro di ispezione.
In caso di infrazione, è opportuno garantire l’adozione di misure appropriate e che si possa perseguire l’infrazione in modo efficace indipendentemente dal luogo in cui è commessa. In caso di infrazioni gravi, si dovrebbero prevedere provvedimenti più severi per consentire l’avvio di un’indagine immediata. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero inoltre essere obbligati ad adottare misure adeguate quando le infrazioni sono constatate da ispettori comunitari. A determinate condizioni dovrebbe essere possibile trasferire il procedimento nello Stato membro di bandiera o nello Stato membro di cui il trasgressore è cittadino.
I cittadini degli Stati membri dovrebbero essere dissuasi dall’infrangere le norme della politica comune della pesca. Poiché il trattamento delle infrazioni a tali norme varia sensibilmente da uno Stato membro all’altro, causando in tal modo discriminazioni e distorsioni della concorrenza per i pescatori, e dato che l’assenza di sanzioni dissuasive, proporzionate ed effettive in alcuni Stati membri riduce l’efficacia dei controlli, è opportuno introdurre sanzioni amministrative, associate ad un sistema di punti per infrazioni gravi, al fine di creare un vero deterrente.
La persistenza di un numero elevato di infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca nelle acque comunitarie o da parte di operatori comunitari è in ampia misura riconducibile al fatto che le sanzioni applicabili alle infrazioni gravi di tali norme in base alle legislazioni nazionali non sono sufficientemente dissuasive. Tale carenza è ulteriormente aggravata dall’ampia discrepanza dei livelli sanzionatori da uno Stato membro all’altro, che incoraggia l’esercizio di attività illegali nelle acque o nel territorio degli Stati membri che applicano le sanzioni più basse. È dunque opportuno integrare i livelli massimi delle sanzioni per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca di cui all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1005/2008 con sanzioni dissuasive, tenendo conto del danno arrecato, del valore dei prodotti ottenuti commettendo tali infrazioni, della situazione economica del trasgressore e delle eventuali recidive. È opportuno altresì stabilire misure di esecuzione immediate e misure complementari.
Oltre alla determinazione di sanzioni, è opportuno istituire un sistema di punti per infrazioni gravi che consenta di sospendere la licenza di pesca qualora al titolare sia assegnato un determinato numero di punti, successivamente all’imposizione delle sanzioni applicabili alle infrazioni gravi. Dopo la quinta sospensione in base a tale sistema e in seguito all’assegnazione di nuovi punti, la licenza di pesca dovrebbe essere revocata a titolo definitivo. A tale riguardo, gli Stati membri dovrebbero introdurre in un registro nazionale tutte le infrazioni alle norme della politica comune della pesca.
Per garantire il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca, la Commissione dovrebbe poter adottare misure correttive efficaci. A tal fine, è opportuno rafforzare le sue competenze in materia di gestione e la sua capacità di intervenire proporzionalmente al livello di inadempienza degli Stati membri. La Commissione dovrebbe essere abilitata a effettuare ispezioni senza preavviso e in modo indipendente, per verificare le operazioni di controllo svolte dalle autorità competenti degli Stati membri.
Allo scopo di proteggere gli interessi finanziari della Comunità e di garantire il preminente interesse alla conservazione delle risorse della pesca, l’assistenza finanziaria nell’ambito del regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006, relativo al Fondo europeo per la pesca16, e del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un’azione finanziaria della Comunità per l’attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare17, dovrebbe essere subordinata al rispetto, da parte degli Stati membri, degli obblighi nel campo del controllo della pesca e, quindi, si dovrebbe prevedere la sospensione e la soppressione di tale aiuto finanziario in caso di inadeguata applicazione delle norme della politica comune della pesca che incida sull’efficacia delle misure finanziate.
È opportuno conferire alla Commissione le competenze necessarie per chiudere un’attività di pesca in caso di esaurimento del contingente di uno Stato membro o di un TAC. La Commissione dovrebbe inoltre essere abilitata a detrarre i contingenti e gli sforzi di pesca assegnati al fine di garantire che i limiti fissati per le possibilità di pesca siano pienamente rispettati. La Commissione dovrebbe inoltre poter adottare misure di emergenza qualora vi siano prove del fatto che le attività di pesca praticate o le misure adottate da uno Stato membro compromettono le misure di conservazione e di gestione previste dai piani di gestione o costituiscono una minaccia per l’ecosistema marino.
È opportuno garantire lo scambio di dati per via elettronica con gli altri Stati membri e la Commissione o l’organismo da essa designato. La Commissione o l’organismo da essa designato dovrebbero essere in grado di accedere direttamente ai dati relativi alla pesca degli Stati membri al fine di verificare che questi ultimi rispettino i loro obblighi e di intervenire qualora vengano constatate incongruenze.
Per facilitare la comunicazione, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero istituire siti web al fine di pubblicare informazioni generali in una zona accessibile al pubblico e informazioni operative in una zona protetta. È opportuno assicurare altresì che le autorità responsabili, negli Stati membri, dell’attuazione del presente regolamento cooperino tra di loro, con la Commissione, con l’organismo designato dalla Commissione e con le autorità competenti dei paesi terzi.
Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione18. Tutte le misure adottate dalla Commissione ai fini dell’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere conformi al principio di proporzionalità.
Il mandato dell’Agenzia comunitaria di controllo della pesca dovrebbe essere adeguato ed esteso per contribuire all’attuazione uniforme del sistema di controllo della politica comune della pesca, garantire l’organizzazione della cooperazione operativa, fornire assistenza agli Stati membri e predisporre unità di crisi qualora sia identificato un rischio grave per la politica comune della pesca. Essa dovrebbe inoltre essere messa in condizione di dotarsi delle attrezzature necessarie per l’esecuzione dei piani congiunti di impiego e di cooperare ai fini dell’attuazione della politica integrata marittima dell’UE.
I dati raccolti e scambiati nel quadro del presente regolamento dovrebbero essere trattati conformemente alle norme in materia di riservatezza. La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati19, dovrebbe essere applicata alle attività di trattamento dei dati personali effettuate dagli Stati membri nell’applicazione del presente regolamento. Le attività di trattamento dei dati personali da parte della Commissione nell’applicazione del presente regolamento dovrebbero essere disciplinate dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati20.
Ai fini dell’armonizzazione della normativa comunitaria con il presente regolamento, è opportuno modificare taluni regolamenti concernenti disposizioni in materia di controllo.
Poiché il presente regolamento istituisce un nuovo regime di controllo completo, è opportuno abrogare il regolamento (CEE) n. 2847/93, il regolamento (CE) n. 1627/94 del Consiglio, del 27 giugno 1994, che stabilisce le disposizioni generali relative ai permessi di pesca speciali21, e il regolamento (CE) n. 1966/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, concernente la registrazione e la trasmissione elettronica dei dati sulle attività di pesca e i sistemi di telerilevamento22.
Affinché gli Stati membri abbiano il tempo necessario per conformarsi ad alcune delle nuove prescrizioni del presente regolamento, è opportuno rinviare a una data successiva l’applicabilità di talune disposizioni,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
Il presente regolamento istituisce un regime dell'Unione di controllo, ispezione ed esecuzione («regime di controllo dell'Unione») per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
Art. 2 Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica a tutte le attività rientranti nella politica comune della pesca praticate sul territorio degli Stati membri o nelle acque dell'Unione o da pescherecci dell'Unione o, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato membro di bandiera, da cittadini degli Stati membri.
2. Le attività nelle acque marittime dei territori e paesi d’oltremare di cui all’allegato II del trattato sono assimilate a quelle praticate nelle acque marittime di paesi terzi.
Art. 2 bis Applicazione del regime di controllo dell'Unione a determinati segmenti della flotta di Mayotte in quanto regione ultraperiferica
1. Fino al 31 dicembre 2021 l'articolo 5, paragrafo 3, e gli articoli 6, 8, 41, 56, da 58 a 62, 66, 68 e 109 non si applicano alla Francia per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte, una regione ultraperiferica ai sensi dell'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («Mayotte»), nonché per quanto riguarda le attività e le catture di tali pescherecci.
2.
Entro il 30 settembre 2014 la Francia istituisce un regime semplificato e provvisorio di controllo applicabile ai pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri e che operano da Mayotte. Tale regime tratta le seguenti questioni:
a) conoscenza della capacità di pesca;
b) accesso alle acque di Mayotte;
c) ottemperanza agli obblighi di dichiarazione;
d) designazione delle autorità responsabili delle attività di controllo;
e) misure atte a garantire che l'attuazione delle norme relative ai pescherecci di lunghezza superiore ai 10 metri avvenga in modo non discriminatorio.
Entro il 30 settembre 2020 la Francia presenta alla Commissione un piano d'intervento che stabilisce le misure da adottare per garantire la piena attuazione, a decorrere dal 1o gennaio 2022, del regolamento (CE) n. 1224/2009 per quanto riguarda i pescherecci di lunghezza complessiva inferiore ai 10 metri che operano da Mayotte. Tale piano d'intervento è oggetto di dialogo tra la Francia e la Commissione. La Francia adotta tutti i provvedimenti necessari per attuare detto piano d'intervento.
Art. 3 Relazione con le disposizioni internazionali e nazionali
1. Il presente regolamento si applica fatte salve le disposizioni particolari previste dagli accordi di pesca conclusi tra l'Unione e i paesi terzi o applicabili nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca o da accordi analoghi di cui l'Unione è parte contraente o parte cooperante non contraente.
2. L’applicazione del presente regolamento lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di controllo che vanno al di là delle esigenze minime contenute nel presente regolamento, a condizione che tali disposizioni siano conformi alla normativa dell'Unione nonché alla politica comune della pesca. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri notificano queste misure di controllo.
Art. 4 Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio1 e all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio2, salvo disposizione contraria del presente regolamento. Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
1) «attività di pesca»: attività connessa alla ricerca del pesce, alla cala, alla posa, al traino e al recupero di un attrezzo da pesca, al trasferimento a bordo delle catture, al trasbordo, alla conservazione a bordo, alla trasformazione a bordo, al trasferimento, alla messa in gabbia, all’ingrasso e allo sbarco di pesci e prodotti della pesca;
1 bis) «operazione di pesca»: qualsiasi attività connessa con la ricerca del pesce, la cala, il traino e il recupero di attrezzi mobili, la posa, l'immersione, il ritiro o il riposizionamento di attrezzi fissi e il prelievo delle eventuali catture dall'attrezzo e dalla rete in cui sono contenute o da una gabbia di trasporto verso le gabbie per l'allevamento e l'ingrasso;
2) «norme della politica comune della pesca»: atti giuridicamente vincolanti dell'Unione e obblighi internazionali applicabili dell'Unione relativi alla conservazione, alla gestione e allo sfruttamento delle risorse biologiche marine, all'acquacoltura nonché alla trasformazione, al trasporto e alla commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
3) «controllo»: monitoraggio e sorveglianza;
4) «ispezione»: ogni verifica concernente il rispetto delle norme della politica comune della pesca che sia effettuata da funzionari e registrata in un rapporto di ispezione;
5) «sorveglianza»: osservazione delle attività di pesca sulla base di avvistamenti da parte di navi di ispezione, aeromobili ufficiali, sistemi aerei a pilotaggio remoto (RPAS), veicoli o altri mezzi ufficiali, compresi metodi tecnici di rilevamento e identificazione;
6) «funzionario»: qualsiasi persona autorizzata da un'autorità competente di uno Stato membro, dalla Commissione o dall'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), istituita a norma del regolamento (UE) 2019/473 del Parlamento europeo e del Consiglio3, a effettuare controlli o ispezioni;
7) «ispettore dell'Unione»: funzionario di uno Stato membro, della Commissione o dell'EFCA, il cui nome è contenuto nell'elenco redatto ai sensi dell'articolo 79;
8) «osservatore di controllo»: persona autorizzata da un’autorità nazionale ad osservare l’attuazione delle norme della politica comune della pesca;
9) «licenza di pesca»: documento ufficiale che conferisce al suo titolare il diritto, definito dalle norme nazionali, di utilizzare una determinata capacità di pesca per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine;
10) «autorizzazione di pesca»: autorizzazione rilasciata a un peschereccio dell'Unione, se del caso in aggiunta alla sua licenza di pesca, che gli consente di esercitare attività di pesca specifiche per un periodo stabilito, in una zona determinata o per un certo tipo di pesca secondo particolari condizioni;
11) «sistema di identificazione automatica»: sistema di identificazione e di controllo autonomo e continuo delle navi che consente a queste ultime lo scambio elettronico, con altre navi che si trovano in prossimità e con le autorità a terra, dei dati relativi alle navi stesse, incluse l’identificazione, la posizione, la rotta e la velocità;
12) «dati sulla posizione del peschereccio»: dati relativi all'identificazione del peschereccio, alla posizione geografica, alla data, all'ora, alla rotta e alla velocità, trasmessi al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera grazie ai dispositivi di localizzazione installati a bordo del peschereccio;
13) «sistema di rilevamento delle navi»: tecnologia VDS via satellite in grado di identificare le navi e di localizzarle in mare;
14) «zona di restrizione della pesca»: specifica zona marina geograficamente delimitata all'interno di uno o più bacini marittimi in cui tutte o talune attività di pesca sono limitate o vietate in via temporanea o permanente al fine di migliorare la conservazione delle risorse biologiche marine o la protezione degli ecosistemi marini in virtù delle norme della politica comune della pesca;
15) «centro di controllo della pesca»: centro operativo istituito da uno Stato membro di bandiera e dotato degli impianti informatici e dei programmi informatici necessari per consentire la ricezione, l'elaborazione, l'analisi, il controllo e il monitoraggio automatici dei dati nonché la trasmissione elettronica di questi ultimi;
15 bis) «luogo di sbarco»: un luogo, diverso da un porto marittimo quale definito all'articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) 2017/352 del Parlamento europeo e del Consiglio4, ufficialmente riconosciuto da uno Stato membro per lo sbarco;
16) «trasbordo»: lo sbarco su un altro peschereccio di una parte o della totalità dei prodotti della pesca o dell’acquacoltura che si trovano a bordo di un peschereccio;
17) «rischio»: probabilità che si verifichi un evento che costituirebbe una violazione delle norme della politica comune della pesca;
18) «gestione del rischio»: identificazione sistematica dei rischi e attuazione di tutte le misure necessarie per limitare la realizzazione di tali rischi. Ciò comprende attività quali la raccolta di dati e informazioni, l’analisi e la valutazione dei rischi, la preparazione e l’adozione di misure nonché il regolare monitoraggio ed esame di tale processo e dei suoi risultati, sulla base di fonti e strategie internazionali, dell'Unione e nazionali;
19) «operatore»: persona fisica o giuridica che gestisce o detiene un’impresa che svolge attività connesse a una qualsiasi delle fasi di produzione, trasformazione, commercializzazione, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura;
20) «partita»: un lotto di unità di prodotti della pesca o dell'acquacoltura;
21) «trasformazione»: processo di preparazione della presentazione. Include il sezionamento, la sfilettatura, il confezionamento, l'inscatolamento, la congelazione, l'affumicamento, la salatura, la cottura, la marinatura, l'essiccatura o la preparazione del pesce per l'immissione sul mercato in ogni altro modo;
22) «sbarco»: il primo scarico di qualsiasi quantitativo di prodotti della pesca da un peschereccio a terra;
23)
24) «piano pluriennale»: piano di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1380/2013 o un'altra misura dell'Unione adottata a norma dell'articolo 43, paragrafo 2, TFUE che preveda la gestione o la ricostituzione specifiche di determinati stock ittici e copra un periodo superiore a un anno;
25) «Stato costiero»: Stato nelle cui acque sovrane o giurisdizionali o nei cui porti si svolge un’attività di pesca;
26) «esecuzione delle norme»: ogni azione adottata per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
27) «potenza del motore certificata»: potenza massima continua del motore che può essere ottenuta alla flangia di trasmissione di un motore conformemente al certificato rilasciato dalle autorità degli Stati membri o società di classificazione o altri operatori da esse incaricati;
28) «pesca ricreativa»: attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;
29) «spostamento»: operazioni di pesca in cui la totalità delle catture o parte di esse è trasferita o spostata da attrezzi di pesca condivisi a una nave, o dalla stiva di un peschereccio o dai suoi attrezzi di pesca ad una rete, ad un container o ad una gabbia fuori della nave in cui le catture vive sono conservate fino al momento dello sbarco;
30) «zona geografica interessata»: zona marina considerata un’unità ai fini della classificazione geografica della pesca espressa con riferimento ad una sottozona FAO, divisione o sottodivisione o, se del caso, ad un rettangolo statistico CIEM, zona di sforzo di pesca, zona economica o zona delimitata da coordinate geografiche;
31) «peschereccio»: nave da cattura o qualsiasi altra nave utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine, comprese le navi d'appoggio, le navi officina per il trattamento del pesce, le navi che partecipano a operazioni di trasbordo, i rimorchiatori, le navi ausiliarie e le navi trasportatrici attrezzate per il trasporto di prodotti della pesca, ma escluse le navi portacontainer e le navi utilizzate esclusivamente per l'acquacoltura;
32) «possibilità di pesca»: diritto di pesca quantificato, espresso in termini di catture e/o sforzo di pesca.
33) «nave da cattura»: nave attrezzata o utilizzata per la cattura di risorse biologiche marine a fini commerciali;
34) «rilascio in acqua del pescato (slipping)»: pratica che consiste nel liberare intenzionalmente le catture dall'attrezzo da pesca prima che questo sia interamente salpato a bordo della nave da cattura;
35) «bordata di pesca»: qualsiasi viaggio di una nave da cattura che inizia nel momento in cui la nave lascia il porto e termina all'arrivo in porto;
36) «identificativo unico della bordata di pesca»: numero specifico generato dal giornale di pesca elettronico per ciascuna bordata di pesca;
37) «specie sensibili»: specie sensibili quali definite all'articolo 6, punto 8), del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio5;
38) «pesca senza peschereccio»: attività di sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine in cui tali risorse sono catturate o raccolte senza l'uso di una nave da cattura, come la raccolta di molluschi, la pesca subacquea, la pesca sul ghiaccio e la pesca dalla riva, compresa la pesca a piedi;
39) «identificativo unico del giorno di pesca»: numero specifico generato per un periodo continuativo di 24 ore, o parte di esso, durante il quale si svolge la pesca senza peschereccio.
Titolo II. Principi generali
Art. 5 Principi generali
1. Gli Stati membri controllano le attività esercitate nel quadro della politica comune della pesca da ogni persona fisica o giuridica sul loro territorio e nelle acque sotto la loro sovranità o giurisdizione, in particolare le attività di pesca, i trasbordi, i trasferimenti di pesce nelle gabbie o in impianti di acquacoltura inclusi gli impianti di ingrasso, lo sbarco, l’importazione, il trasporto, la trasformazione, la commercializzazione e il magazzinaggio di prodotti della pesca e dell’acquacoltura.
2. Gli Stati membri controllano inoltre l’accesso alle acque e alle risorse e le attività esercitate al di fuori delle acque dell'Unione da pescherecci dell'Unione battenti la propria bandiera e, fatta salva la responsabilità primaria dello Stato di bandiera, dai propri cittadini.
3. Gli Stati membri adottano misure adeguate, mettono a disposizione le risorse finanziarie, umane e tecniche e creano le strutture tecnico-amministrative necessarie per assicurare il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle attività esercitate nell’ambito della politica comune della pesca. Essi mettono a disposizione delle proprie autorità competenti e dei propri funzionari tutti i mezzi adeguati ai fini dello svolgimento delle relative mansioni.
4. Ogni Stato membro provvede affinché il controllo, l’ispezione e l’esecuzione delle norme siano effettuati in maniera non discriminatoria per quanto concerne settori, pescherecci o persone e sulla base della gestione dei rischi.
5. In ogni Stato membro vi è un’unica autorità competente che coordina le attività di controllo di tutte le autorità di controllo nazionali. Tale autorità è inoltre incaricata di coordinare la raccolta, il trattamento e la certificazione dei dati sulle attività di pesca e notifica questi dati alla Commissione, all’EFCA6, agli altri Stati membri e, se necessario, ai paesi terzi, con cui collabora ed a cui assicura che siano trasmesse le informazioni.
6.
7. In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri garantiscono il rispetto degli obiettivi del presente regolamento nell’ambito della gestione e del controllo dell’assistenza finanziaria dell'Unione.
Titolo III. Condizioni generali di accesso alle acque e alle risorse
Art. 6 Licenza di pesca
1. Una nave da cattura dell'Unione può essere utilizzata per lo sfruttamento commerciale delle risorse biologiche marine solo se detiene una licenza di pesca in corso di validità.
2. Lo Stato membro di bandiera assicura che la licenza di pesca soddisfi i requisiti informativi minimi relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di una nave da cattura e che le informazioni contenute nella licenza di pesca siano corrette e coerenti con quelle contenute nel registro della flotta peschereccia dell'Unione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
3. Lo Stato membro di bandiera ritira in via definitiva la licenza di pesca di una nave da cattura oggetto di una misura di adeguamento della capacità di pesca prevista all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1380/2013.
4. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme concernenti la validità delle licenze di pesca rilasciate dagli Stati membri di bandiera e i requisiti informativi minimi in esse contenuti relativi all'identificazione, alle caratteristiche tecniche e all'armamento di una nave da cattura. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.
5.
Art. 7 Autorizzazione di pesca per le navi da cattura dell'Unione
1. Una nave da cattura dell'Unione è autorizzata a svolgere attività di pesca specifiche unicamente se esse sono indicate in un'autorizzazione di pesca in corso di validità quando il tipo di pesca o le zone di pesca in cui tali attività di pesca sono autorizzate, o la nave, rientrano:
a) in un regime di sforzo di pesca;
b) in un piano pluriennale;
c) in una zona di restrizione della pesca;
d) nella pesca a fini scientifici;
e) nell'obbligo di utilizzare un sistema di monitoraggio elettronico a distanza (REM), compresi i sistemi CCTV; o
f) in altri casi previsti dalla normativa dell'Unione.
2. Lo Stato membro che disponga di un regime nazionale specifico di autorizzazione di pesca per le navi da cattura battenti la sua bandiera comunica alla Commissione, su richiesta, una sintesi delle informazioni contenute nell'autorizzazione di pesca rilasciata, con i relativi dati aggregati sullo sforzo di pesca.
3. Lo Stato membro di bandiera, qualora abbia adottato disposizioni nazionali sotto forma di un regime nazionale di autorizzazione della pesca per l'attribuzione alle singole navi da cattura delle possibilità di pesca di cui dispone, comunica su richiesta alla Commissione le informazioni riguardanti le navi da cattura autorizzate ad esercitare l'attività di pesca per un determinato tipo di pesca, in particolare il numero di identificazione esterno, il nome delle navi da cattura interessate e le possibilità di pesca individuali attribuite loro.
4. L'autorizzazione di pesca per una nave da cattura non è rilasciata se la nave non è in possesso di una licenza di pesca ottenuta conformemente all'articolo 6, o se la sua licenza di pesca è stata sospesa o ritirata. L'autorizzazione di pesca per una nave da cattura viene automaticamente ritirata qualora la licenza di pesca attribuita alla nave in questione sia stata ritirata in via definitiva. Essa viene invece sospesa qualora la licenza di pesca sia stata sospesa in via temporanea.
5. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti le autorizzazioni di pesca rilasciate dallo Stato membro di bandiera, comprese le condizioni di validità dell'autorizzazione di pesca e le informazioni minime che vi devono figurare, nonché le condizioni di accesso ai dati ricavati dai sistemi REM. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.
6. Fatti salvi gli obblighi internazionali dell'Unione, uno Stato membro può esentare dall'obbligo di disporre di un'autorizzazione di pesca le navi da cattura dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 10 metri che svolgono attività di pesca esclusivamente in una o entrambe le zone seguenti:
a) nelle sue acque territoriali;
b) nelle acque territoriali di un altro Stato membro che abbia esentato dall'obbligo di disporre di un'autorizzazione di pesca le navi battenti la sua bandiera che esercitano attività di pesca nell'ambito dello stesso tipo di pesca.
Lo Stato membro che decide di applicare l'eccezione di cui al primo comma ne informa la Commissione e gli altri Stati membri interessati entro 10 giorni lavorativi dalla sua decisione.
Art. 7 bis Autorizzazione di pesca per i pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura
1. I pescherecci dell'Unione diversi dalle navi da cattura possono svolgere attività di pesca solo se sono stati autorizzati dal loro Stato membro di bandiera.
2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate concernenti la validità delle autorizzazioni di pesca per i pescherecci dell'Unione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le informazioni minime che vi devono figurare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.
Art. 8 Marcatura e identificazione dei pescherecci dell'Unione e dei loro attrezzi
1. Il comandante di un peschereccio rispetta le condizioni e le restrizioni relative alla marcatura e all’identificazione dei pescherecci e dei loro attrezzi.
2. La Commissione può stabilire, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:
a) la marcatura e l'identificazione della nave;
b) i documenti di identificazione della nave da tenere a bordo;
c) la marcatura e l'identificazione delle imbarcazioni a bordo e dei dispositivi di concentrazione del pesce;
d) la marcatura e l'identificazione degli attrezzi da pesca;
e) le etichette per la marcatura degli attrezzi da pesca;
f) la marcatura delle boe e la fissazione dei cavi;
g) procedure per la notifica e il ritorno in porto degli attrezzi da pesca al termine del loro ciclo di vita.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.
Art. 9 Sistemi di controllo dei pescherecci
1. Gli Stati membri utilizzano sistemi di controllo dei pescherecci (vessel monitoring system — VMS) per monitorare efficacemente la posizione e i movimenti dei pescherecci battenti la loro bandiera, ovunque si trovino, nonché dei pescherecci presenti nelle loro acque. Ciascuno Stato membro di bandiera raccoglie e analizza i dati sulla posizione del peschereccio e ne assicura il controllo in modo continuo e sistematico.
2.
A bordo di ciascun peschereccio dell'Unione è installato un dispositivo di localizzazione pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione automatica, a intervalli regolari, dei dati sulla sua posizione.
Il sistema di controllo di cui sopra consente inoltre, in ogni momento, al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere a un peschereccio di trasmettere dati. La trasmissione dei dati sulla posizione del peschereccio e la richiesta di trasmettere dati avvengono attraverso una connessione satellitare o, se possibile, attraverso una rete mobile terrestre o altra tecnologia equivalente.
3.
In deroga al paragrafo 2, i pescherecci dell'Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri possono detenere a bordo un dispositivo, che non deve essere necessariamente installato a bordo, che consenta la localizzazione e l'identificazione automatiche del peschereccio — durante la navigazione — tramite la registrazione e la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla posizione del peschereccio attraverso una connessione satellitare o attraverso qualsiasi altra rete.
Uno Stato membro richiedente pone in essere il sistema quale sviluppato dalla Commissione. Il sistema di controllo dei pescherecci consente al centro di controllo della pesca dello Stato membro di bandiera di cui all'articolo 9 bis di richiedere al peschereccio di trasmettere la sua posizione attraverso una connessione satellitare o, se possibile, attraverso qualsiasi altra rete. Nel caso in cui il dispositivo di cui al presente paragrafo non si trovi nel raggio di portata di una rete, i dati sulla posizione del peschereccio sono nel frattempo registrati per essere trasmessi successivamente in modo automatico, non appena il peschereccio entra nel raggio di portata della rete. Il collegamento con la rete è ripristinato al più tardi prima dell'entrata in porto o in un luogo di sbarco.
4. Fatti salvi gli obblighi previsti in altri atti giuridici dell'Unione, fino al 31 dicembre 2029 uno Stato membro può esonerare i pescherecci di lunghezza fuori tutto inferiore a 9 metri battenti la sua bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di controllo dei pescherecci se essi:
a) operano esclusivamente:
i) nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione di tale Stato membro, entro sei miglia nautiche dalle linee di base a partire dalle quali è misurata la larghezza del mare territoriale, utilizzando esclusivamente attrezzi fissi; o
ii) nelle acque situate all'interno delle linee di base di tale Stato membro;
b) non trascorrono mai un tempo superiore alle 24 ore in mare dalla partenza dal porto al ritorno in porto; e
c) non sono soggetti a restrizioni applicabili nelle zone di restrizione della pesca in cui operano.
5. Quando un peschereccio dell'Unione si trova nelle acque di un altro Stato membro, lo Stato membro di bandiera mette a disposizione i dati sulla posizione del peschereccio in questione trasmettendo automaticamente i dati ricevuti al centro di controllo della pesca dello Stato membro costiero.
6. Se un peschereccio dell'Unione pratica attività di pesca nelle acque di un paese terzo o in acque in cui le risorse alieutiche sono gestite da un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e se l'accordo concluso con tale paese terzo o le norme applicabili di tale organizzazione dispongono in tal senso, i dati relativi alla sua posizione sono messi a disposizione anche del paese o dell'organizzazione in questione.
7. Fatto salvo il regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio7, a bordo di tutti i pescherecci dei paesi terzi autorizzati a svolgere attività di pesca nelle acque dell'Unione è installato un dispositivo pienamente funzionante che ne permette la localizzazione e l'identificazione automatiche da parte di un sistema di controllo dei pescherecci tramite la trasmissione, a intervalli regolari, dei dati sulla loro posizione, analogamente ai pescherecci dell'Unione nel quadro del presente articolo.
9.
8. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate riguardanti:
a) il formato e il contenuto dei dati sulla posizione del peschereccio;
b) i requisiti minimi e le specifiche tecniche minime dei dispositivi di controllo del peschereccio;
c) la frequenza di trasmissione dei dati sulla posizione e sui movimenti del peschereccio, anche nelle zone di restrizione della pesca;
d) la trasmissione dei dati agli Stati membri costieri;
e) le responsabilità dei comandanti dei pescherecci riguardo al funzionamento dei dispositivi di controllo del peschereccio.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 119, paragrafo 2.