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Decisione del Consiglio del 12 luglio 2011 relativa alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (2011/420/UE)

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l’approvazione del Parlamento europeo,

Il 23 luglio 2007 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 894/2007 relativo alla conclusione di un accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe e la Comunità europea1 (l’«accordo»). Un protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo2 (il «protocollo precedente») è stato accluso a detto accordo. Tale protocollo precedente è giunto a scadenza il 31 maggio 2010.

Pertanto, l’Unione europea ha negoziato con la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe un nuovo protocollo (il «protocollo») che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca, il quale conferisce alle navi dell’Unione delle possibilità di pesca nelle acque sulle quali la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe esercita la sua sovranità o la sua giurisdizione in materia di pesca.

In esito a tali negoziati, il 15 luglio 2010 è stato siglato il nuovo protocollo.

Conformemente alla decisione 2011/296/UE del Consiglio, del 24 febbraio 20113, il protocollo è stato firmato ed è oggetto di applicazione provvisoria.

È opportuno concludere il protocollo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

Il protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo di partenariato nel settore della pesca tra l’Unione europea e la Repubblica democratica di São Tomé e Príncipe (il «protocollo»), è approvato a nome dell’Unione4.

Art. 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a procedere, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 14 del protocollo, al fine di impegnare l’Unione5.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 2011 Per il Consiglio Il presidente J. Vincent-Rostowski