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Decisione 2011/641/PESC del Consiglio del 29 settembre 2011 che modifica la decisione 2010/573/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

Testo vigente

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

Il 27 settembre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/573/PESC1.

In base ad un riesame della decisione 2010/573/PESC è opportuno prorogare le misure restrittive fino al 30 settembre 2012.

Tuttavia, per incoraggiare i progressi verso una soluzione politica del conflitto transdnestriano, affrontando i problemi ancora esistenti con riguardo alle scuole che insegnano in caratteri latini e ripristinando la libera circolazione delle persone, tali misure restrittive dovrebbero essere sospese fino al 31 marzo 2012. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesaminerà le misure restrittive alla luce degli sviluppi, in particolare nei settori sopra menzionati. Il Consiglio può decidere di ripristinare o di sospendere le restrizioni ai viaggi in qualsiasi momento.

È opportuno aggiornare le informazioni concernenti determinate persone inserite negli elenchi di cui agli allegati I e II della decisione 2010/573/PESC.

È opportuno modificare di conseguenza la decisione 2010/573/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione 2010/573/PESC è così modificata:

  1. 1) all’articolo 4, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2012. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere rinnovata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»;

  2. 2) all’articolo 4, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. Le misure restrittive di cui alla presente decisione sono sospese fino al 31 marzo 2012. Alla fine di tale periodo, il Consiglio riesamina le misure restrittive.»

Art. 2

1. Nell’allegato I della decisione 2010/573/PESC, le voci per le seguenti persone:

  1. 1) Oleg Igorevich SMIRNOV;

  2. 2) Oleg Andreyevich GUDYMO;

sono sostituite dalle voci di cui all’allegato I della presente decisione.

2. Nell’allegato II della decisione 2010/573/PESC, la voce per la seguente persona:

  1. 1) Alla Viktorovna CHERBULENKO;

è sostituita dalla voce di cui all’allegato II della presente decisione.

Art. 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2011 Per il Consiglio Il presidente M. Korolec