Decisione del presidente della Commissione europea del 13 ottobre 2011 relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/695/UE)
Testo vigente
Art. 6 Diritto all’audizione orale; partecipazione dei denuncianti e dei terzi all’audizione orale
1. Su richiesta delle parti alle quali la Commissione ha inviato una comunicazione degli addebiti o delle altre parti interessate, il consigliere-auditore conduce un’audizione orale, in modo che esse possano sviluppare ulteriormente le proprie osservazioni scritte.
2. Il consigliere-auditore può, se del caso e dopo aver consultato il direttore competente, decidere di accordare ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell’articolo 5 la possibilità di esprimere il loro parere in occasione dell’audizione delle parti alle quali è stata inviata la comunicazione degli addebiti, sempre che essi lo richiedano nelle loro osservazioni scritte. Il consigliere-auditore può altresì invitare rappresentanti delle autorità garanti della concorrenza di paesi terzi a partecipare all’audizione in qualità di osservatori conformemente agli accordi conclusi tra l’Unione e i paesi terzi.
Capo 4. Accesso al fascicolo, riservatezza e segreti aziendali
Art. 7 Accesso al fascicolo, ai documenti e alle informazioni
1. Se una parte che ha esercitato il diritto di accesso al fascicolo ha motivo di credere che la Commissione sia in possesso di documenti che non le sono stati resi noti e che le sono necessari per il corretto esercizio del diritto a essere sentita, può sollecitare l’accesso a tali documenti con richiesta motivata al consigliere-auditore, fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 7.
2. Fatto salvo l’articolo 3, paragrafo 7, le altre parti interessate, i denuncianti e i terzi interessati ai sensi dell’articolo 5 possono presentare una richiesta motivata al consigliere-auditore nei seguenti casi:
a) le altre parti interessate, se hanno motivo di ritenere di non essere state informate degli addebiti o obiezioni rivolti alle parti notificanti conformemente all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 802/2004;
b) un denunciante, informato dalla Commissione della sua intenzione di respingere una denuncia ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, se ha motivo di credere che la Commissione sia in possesso di documenti che non gli sono stati resi noti e che gli sono necessari per il corretto esercizio dei suoi diritti conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004;
c) un denunciante, se ritiene di non aver ricevuto copia della versione non riservata della comunicazione degli addebiti in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004, ovvero se ritiene che la versione non riservata della comunicazione degli addebiti non è stata redatta in modo tale da consentirgli l’effettivo esercizio dei suoi diritti, ad eccezione dei casi in cui sia applicata la procedura di transazione;
d) un terzo interessato ai sensi dell’articolo 5 della presente decisione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato circa la natura e l’oggetto del procedimento ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004 e dell’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 802/2004. Lo stesso vale per il denunciante, nel caso in cui venga applicata la procedura di transazione, se ha motivo di ritenere di non essere stato informato della natura e dell’oggetto del procedimento ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 773/2004.
3. Il consigliere-auditore adotta una decisione motivata sulla richiesta che gli è stata rivolta a norma dei paragrafi 1 o 2 e comunica tale decisione alla persona che ha presentato la richiesta e alle altre persone coinvolte nel procedimento.
Art. 8 Segreti aziendali e altre informazioni riservate
1. Quando la Commissione intende rendere pubbliche informazioni che possono costituire un segreto aziendale o altre informazioni riservate di qualsiasi impresa o persona, la direzione generale della Concorrenza informa queste ultime per iscritto di tale intenzione e dei motivi della stessa. Viene inoltre fissato un termine entro il quale l’impresa o la persona può presentare eventuali osservazioni scritte.
2. Qualora si opponga alla divulgazione delle informazioni, l’impresa o la persona interessata può deferire la questione al consigliere-auditore. Se ritiene che le informazioni possano essere divulgate perché non costituiscono un segreto aziendale o altre informazioni riservate o perché esiste un interesse prevalente alla loro divulgazione, il consigliere-auditore adotta un’apposita decisione motivata da notificare all’impresa o alla persona interessata. La decisione specifica il termine oltre il quale le informazioni saranno divulgate. Tale termine non può essere inferiore a una settimana dalla notifica.
3. I paragrafi 1 e 2 si applicano altresì alla divulgazione di informazioni mediante pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
4. Se del caso, allo scopo di equilibrare l’effettivo esercizio dei diritti di difesa di una parte con i legittimi interessi alla riservatezza, il consigliere-auditore può decidere che alcune sezioni del fascicolo, che sono indispensabili per l’esercizio del diritto di difesa della parte, siano rese accessibili in misura limitata alla parte che ha richiesto l’accesso, secondo modalità stabilite dal consigliere-auditore stesso.
Capo 5. Proroga dei termini
Art. 9 Richieste di proroga dei termini
1.
Se ritiene che il termine impartito per la risposta sia troppo breve, il destinatario di una comunicazione degli addebiti può sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore competente. Tale richiesta è presentata prima della scadenza del termine originario nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 del trattato e almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza del termine originario nei procedimenti ai sensi del regolamento (CE) n. 139/2004. Se tale richiesta non viene soddisfatta o il destinatario della comunicazione degli addebiti che presenta la richiesta non concorda con la durata della proroga concessa, questi può deferire la questione al consigliere-auditore entro la scadenza del termine originario. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide se una proroga del termine è necessaria per consentire al destinatario della comunicazione degli addebiti l’effettivo esercizio del diritto di essere sentito, anche tenendo conto dell’esigenza di evitare un indebito ritardo nel procedimento. Nei procedimenti a norma degli articoli 101 e 102 del trattato, il consigliere-auditore tiene conto, tra l’altro, dei seguenti elementi:
a) la dimensione e la complessità del fascicolo;
b) l’eventuale accesso preliminare alle informazioni da parte del destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta;
c) qualsiasi altro ostacolo obiettivo che il destinatario della comunicazione delle obiezioni che ha presentato la richiesta può incontrare nel presentare le sue osservazioni.
Ai fini della valutazione del primo comma, lettera a), è possibile tenere conto del numero di violazioni, della durata presunta dell’infrazione o delle infrazioni, delle dimensioni e del numero dei documenti e/o dell’entità e la complessità degli studi di esperti.
2. Se le altre parti interessate, un denunciante o un terzo interessato ai sensi dell’articolo 5 ritengono che il termine per esprimere il proprio parere sia troppo breve, possono sollecitare una proroga di tale termine mediante richiesta motivata al direttore competente da presentare a tempo debito entro la scadenza del termine originario. Se tale richiesta non viene soddisfatta o l’altra parte interessata, il denunciante o i terzi interessati non concordano con la decisione, essi possono chiedere il riesame del consigliere-auditore. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore decide se concedere una proroga del termine.
Capo 6. Audizione orale
Art. 10 Organizzazione e funzione
1. Il consigliere-auditore organizza e conduce le audizioni previste dalle disposizioni di applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato e del regolamento (CE) n. 139/2004.
2. Il consigliere-auditore conduce l’audizione orale in piena indipendenza.
3. Il consigliere-auditore provvede al corretto svolgimento dell’audizione e promuove l’obiettività dell’audizione e dell’eventuale successiva decisione.
4. Il consigliere-auditore vigila affinché l’audizione orale offra ai destinatari della comunicazione degli addebiti, alle altre parti interessate, ai denuncianti e ai terzi interessati ai sensi dell’articolo 5 che sono stati ammessi all’audizione orale un’opportunità sufficiente per pronunciarsi sui risultati preliminari della Commissione.
Art. 11 Preparazione dell’audizione orale
1. Il consigliere-auditore è responsabile della preparazione dell’audizione orale e adotta tutte le misure del caso. Al fine di garantire la corretta preparazione dell’audizione, il consigliere-auditore può, dopo aver consultato il direttore competente, comunicare preventivamente ai soggetti invitati un elenco delle questioni sulle quali desidera che essi si pronuncino. Il consigliere-auditore può altresì indicare ai soggetti invitati i temi principali ai fini del dibattito, tenuto conto in particolare dei fatti e delle questioni che i destinatari della comunicazione di addebiti che hanno richiesto l’audizione orale desiderano affrontare.
2. A tal fine, dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore può organizzare una riunione preparatoria con i soggetti invitati, nonché, eventualmente, con i servizi della Commissione.
3. Il consigliere-auditore può altresì chiedere che gli venga preventivamente comunicato per iscritto il contenuto essenziale delle dichiarazioni che intendono rilasciare i soggetti invitati all’audizione.
4. Il consigliere-auditore può fissare un termine entro il quale ricevere da tutti i soggetti invitati all’audizione orale l’elenco dei partecipanti che assisterà per loro conto. Il consigliere-auditore mette tale elenco a disposizione di tutti gli invitati all’audizione in tempo utile prima dello svolgimento della stessa.
Art. 12 Tempi e svolgimento
1. Dopo aver consultato il direttore competente, il consigliere-auditore stabilisce la data, la durata e il luogo dell’audizione. Egli decide inoltre sulle eventuali domande di rinvio.
2. Il consigliere-auditore decide se si debba ammettere, nel corso dell’audizione, la produzione di nuovi documenti e quali persone debbano essere sentite per conto di una parte.
3. Il consigliere-auditore può autorizzare le parti destinatarie della comunicazione degli addebiti, le altre parti interessate, i denuncianti, i terzi invitati all’audizione, i servizi della Commissione e le autorità degli Stati membri a porre domande nel corso dell’audizione. Nella misura in cui, in via eccezionale, durante l’audizione orale non sia possibile rispondere in tutto o in parte a una domanda, il consigliere-auditore può consentire che la risposta sia presentata per iscritto entro un termine fissato. Tale risposta scritta sarà distribuita a tutti i partecipanti all’audizione orale, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti al fine di tutelare i diritti di difesa di uno dei destinatari della comunicazione degli addebiti o i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi soggetto.
4. Tenuto conto dell’esigenza di garantire il diritto di essere sentiti, il consigliere-auditore, dopo aver consultato il direttore competente, può consentire alle parti interessate, alle altre parti interessate, ai denuncianti o ai terzi interessati ai sensi dell’articolo 5 di presentare osservazioni scritte anche successivamente all’audizione orale. Il consigliere-auditore stabilisce la data entro la quale tali osservazioni possono essere presentate. La Commissione non è obbligata a tenere conto delle osservazioni scritte pervenute successivamente a tale data.
Art. 13 Protezione dei segreti aziendali e della riservatezza durante l’audizione orale
In linea di massima, ciascuna persona è sentita in presenza delle altre persone invitate a partecipare all’audizione orale. Il consigliere-auditore può altresì decidere di sentire le persone separatamente a porte chiuse, tenuto conto del loro legittimo interesse alla protezione dei segreti aziendali e di altre informazioni riservate.
Capo 7. Relazione intermedia e diritto di presentare osservazioni
Art. 14 Relazione intermedia e osservazioni
1.
Il consigliere-auditore presenta al commissario competente una relazione intermedia sullo svolgimento dell’audizione e sulle sue conclusioni per quanto riguarda il rispetto dell’esercizio effettivo dei diritti procedurali. Le osservazioni contenute nella relazione riguardano questioni procedurali e in particolare le questioni seguenti:
a) la divulgazione di documenti e l’accesso al fascicolo;
b) i termini per la presentazione della risposta alla comunicazione degli addebiti;
c) il rispetto del diritto di essere sentiti;
d) il corretto svolgimento dell’audizione orale.
Una copia della relazione viene trasmessa al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e agli altri servizi competenti della Commissione.
2.
Inoltre, e separatamente dalla relazione di cui al paragrafo 1, il consigliere-auditore può formulare osservazioni sul prosieguo e sull’imparzialità del procedimento. In tal modo, il consigliere-auditore provvede in particolare affinché tutti gli elementi di fatto pertinenti, siano essi favorevoli o sfavorevoli agli interessati, in particolare gli elementi oggettivi relativi alla gravità dell’illecito, vengano presi in considerazione nell’elaborazione dei progetti di decisione della Commissione. Tali osservazioni possono riguardare, in particolare, la necessità di ulteriori informazioni, il ritiro di determinati addebiti o obiezioni o la comunicazione di nuovi, oppure suggerimenti per ulteriori misure d’indagine a norma del capitolo V del regolamento (CE) n. 1/2003.
Tali osservazioni sono trasmesse al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e al servizio giuridico.
Capo 8. Impegni e transazioni
Art. 15 Impegni e transazioni
1. Le parti di un procedimento che propongono impegni tali da rispondere alle riserve formulate dalla Commissione nella sua valutazione preliminare ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1/2003, possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase del procedimento previsto dall’articolo 9, al fine di garantire l’esercizio effettivo dei propri diritti procedurali.
2. Le parti dei procedimenti nei casi di cartelli tra imprese che partecipano a discussioni in vista di una transazione ai sensi dell’articolo 10 bis, del regolamento (CE) n. 773/2004 possono rivolgersi al consigliere-auditore in qualsiasi fase della procedura di transazione al fine di garantire l’effettivo esercizio dei propri diritti procedurali.
Capo 9. Relazione finale
Art. 16 Contenuto e trasmissione prima dell’adozione di una decisione
1. Sulla base del progetto di decisione da presentare al comitato consultivo, il consigliere-auditore prepara una relazione finale scritta sul rispetto del diritto all’effettivo esercizio dei diritti procedurali nel corso dell’intero procedimento, a norma dell’articolo 14, paragrafo 1. Tale relazione valuta altresì se il progetto di decisione riguarda esclusivamente gli addebiti o le obiezioni sui cui le parti hanno avuto la possibilità di pronunciarsi.
2. La relazione finale è presentata al commissario competente, al direttore generale della Concorrenza, al direttore competente e gli altri servizi competenti della Commissione. Essa è comunicata alle autorità competenti degli Stati membri nonché, a norma dei protocolli n. 23 e n. 24 dell’accordo SEE, all’Autorità di vigilanza EFTA.
Art. 17 Presentazione alla Commissione e pubblicazione
1. La relazione finale del consigliere-auditore è trasmessa alla Commissione insieme al progetto di decisione presentatole, in modo da garantire che, nel decidere sui singoli casi, la Commissione disponga di tutte le informazioni rilevanti sul procedimento e sul rispetto dell’esercizio effettivo dei diritti procedurali durante l’intero procedimento.
2. La relazione finale può essere modificata dal consigliere-auditore, alla luce delle eventuali modifiche apportate al progetto di decisione prima della sua adozione da parte della Commissione.
3. La Commissione trasmette ai destinatari della decisione la relazione finale del consigliere-auditore contestualmente alla decisione stessa. Essa provvede a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la relazione finale del consigliere-auditore congiuntamente alla decisione, tenendo presente l’interesse legittimo delle imprese a che non siano rivelati i loro segreti aziendali.
Capo 10. Disposizioni finali
Art. 18 Abrogazione e disposizione transitoria
1. La decisione 2001/462/CE, CECA è abrogata.
2.
Gli atti procedurali compiuti in base ad essa continuano ad essere efficaci. Per quanto riguarda le misure d’indagine che sono state adottate prima dell’entrata in vigore della decisione 2001/462/CE, CECA, il consigliere-auditore può declinare l’esercizio delle sue funzioni di cui all’articolo 4.
Nei casi di procedimenti avviati ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1/2003 o ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 139/2004 prima dell’entrata in vigore della presente decisione, la relazione intermedia di cui all’articolo 14 della presente decisione e la relazione finale di cui all’articolo 16 non riguardano la fase d’indagine, a meno che il consigliere-auditore decida altrimenti.
Art. 19 Entrata in vigore
1. La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 13 ottobre 2011 Per la Commissione Il presidente José Manuel Barroso