Decisione 2011/706/PESC del Consiglio del 27 ottobre 2011 recante modifica della decisione 2010/638/PESC concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
Il 25 ottobre 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/638/PESC1, che proroga le misure restrittive nei confronti della Repubblica di Guinea fino al 27 ottobre 2011 e abroga la posizione comune 2009/788/PESC2.
Il 21 marzo 2011 il Consiglio ha adottato la decisione 2011/169/PESC3 recante modifica della decisione 2010/638/PESC alla luce della situazione politica e della relazione della commissione internazionale d’inchiesta incaricata di accertare i fatti e le circostanze degli eventi verificatisi in Guinea il 28 settembre 2009.
In base ad un riesame della decisione 2010/638/PESC, è opportuno prorogare dette misure restrittive fino al 27 ottobre 2012.
Inoltre è necessario modificare le misure previste nella decisione 2010/638/PESC relative al materiale militare e al materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna.
La decisione 2010/638/PESC dovrebbe essere modificata di conseguenza,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
La decisione 2010/638/PESC è così modificata:
1) all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. L’articolo 1 non si applica: a) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente all’uso umanitario o protettivo, o a programmi di costruzione istituzionale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell’Unione, ovvero a operazioni di gestione delle crisi da parte dell’Unione e dell’ONU; b) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di materiale militare non letale, o di materiale non letale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, destinato unicamente a permettere alla polizia e alla gendarmeria della Repubblica di Guinea di mantenere l’ordine pubblico limitandosi ad un uso appropriato e proporzionato della forza; c) alla vendita, alla fornitura, al trasferimento o all’esportazione di veicoli non da combattimento costruiti o equipaggiati con materiali per difesa balistica, adibiti esclusivamente alla protezione del personale dell’Unione e dei suoi Stati membri nella Repubblica di Guinea; d) alla fornitura di assistenza tecnica, ai servizi di mediazione e altri servizi connessi alle voci di cui alle lettere da a) a c) o a programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); e) alla concessione di finanziamenti e alla prestazione di assistenza finanziaria connessi alle voci di cui alle lettere da a) a c) o ai programmi e alle operazioni di cui alla lettera a); purché le esportazioni e l’assistenza in questione siano state autorizzate preventivamente dalla pertinente autorità competente.»;
2) all’articolo 8, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La presente decisione si applica fino al 27 ottobre 2012. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, può essere prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.»
Art. 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 27 ottobre 2011 Per il Consiglio Il presidente J. Miller