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Decisione di esecuzione della Commissione del 28 ottobre 2011 che modifica la decisione di esecuzione 2011/402/UE relativa a misure d’emergenza applicabili ai semi di fieno greco e a determinati semi e legumi importati dall’Egitto [notificata con il numero C(2011) 7744] (Testo rilevante ai fini del SEE) (2011/718/UE)

Testo vigente

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare1, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto i), e lettera b), punto iii),

Il regolamento (CE) n. 178/2002 stabilisce i principi generali da applicare nell’Unione e a livello nazionale in tema di alimenti e mangimi in generale e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l’adozione di misure urgenti quando risulti manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l’ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dallo Stato membro o dagli Stati membri interessati.

Il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari2, stabilisce norme generali in materia di igiene degli alimenti. Tali norme includono le prescrizioni in fatto d’igiene cui gli operatori del settore alimentare devono attenersi nella produzione di semi e legumi destinati al consumo umano diretto.

Alcuni lotti di semi di finocchio greco importati dall’Egitto sono stati identificati essere all’origine di un focolaio nell’Unione del batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC), sierotipo O104:H4. La decisione di esecuzione 2011/402/UE della Commissione3 ha pertanto introdotto il divieto di immissione in libera pratica nell’Unione di semi e legumi provenienti dall’Egitto classificati ai codici NC riportati nell’allegato. Tale divieto scade il 31 ottobre 2011.

Dal 21 al 25 agosto 2011 l’Ufficio alimentare e veterinario della Commissione ha effettuato un’ispezione in Egitto al fine di rintracciare la possibile fonte di infezione dei recenti focolai di E. coli (sierotipo O104:H4) verificatisi nella Germania settentrionale e a Bordeaux, in Francia, nonché valutare le condizioni di produzione e trattamento dei semi in questione in tale paese terzo.

Sono stati esaminati i risultati dell’ispezione e delle misure prese dall’Egitto in merito alle carenze nel processo di produzione dei semi destinati al consumo umano che potrebbero essere utilizzati per la germinazione. Da tale ispezione risulta che le misure prese dalle autorità egiziane non sono sufficienti per affrontare i rischi individuati.

L’articolo 10 del regolamento (CE) n. 852/2004 stabilisce che in fatto d’igiene i prodotti alimentari importati posseggano, tra gli altri, i requisiti definiti nell’allegato I di tale regolamento. Le misure indicate dalle autorità egiziane non forniscono tuttavia sufficienti garanzie di un impegno attivo nel rendere la produzione conforme ai requisiti definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 852/2004. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) adotterà entro fine ottobre 2011 un parere scientifico relativo ai rischi legati al batterio Escherichia coli produttore della tossina Shiga (STEC) e ad altri batteri patogeni presenti in semi, semi germogliati e germogli, oltre che nel crescione venduto con il seme.

Nell’attesa dell’eventuale introduzione di misure di controllo aggiuntive basate sull’opinione dell’EFSA e allo scopo di dare alle autorità egiziane competenti il tempo necessario per fornire alla Commissione ulteriori informazioni e garanzie effettive in merito a misure supplementari di gestione dei rischi, occorre prolungare fino al 31 marzo 2012 il divieto temporaneo di immissione in libera pratica nell’Unione di semi e legumi provenienti dall’Egitto fissato nella decisione di esecuzione 2011/402/UE.

Al fine garantire l’efficacia della presente decisione nell’impedire l’importazione delle merci elencate nell’allegato, la presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2011 poiché la decisione di esecuzione 2011/402/UE stabilisce che l’immissione nell’Unione dei semi provenienti dall’Egitto riportati nell’allegato sia vietata fino al 31 ottobre 2011.

Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione di esecuzione n. 2011/402/CE.

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1

La decisione di esecuzione 2011/402/UE è così modificata:

  1. 1) l’articolo 2 è sostituito dal seguente: «Articolo 2 L’immissione in libera pratica nell’Unione dei semi e dei legumi provenienti dall’Egitto riportati nell’allegato è vietata fino al 31 marzo 2012.»;

  2. 2) l’allegato è sostituito dal testo riportato in allegato alla presente decisione.

Art. 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2011.

Art. 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2011 Per la Commissione John Dalli Membro della Commissione