Decisione del Consiglio dell’8 novembre 2011 relativa alla conclusione di un accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e dei quattro accordi collegati (2011/733/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto i), e paragrafo 8, secondo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l’approvazione del Parlamento europeo1,
Conformemente alla decisione 2007/566/CE del Consiglio2, l’accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo Spazio economico europeo e i quattro accordi collegati sono stati firmati, a nome della Comunità europea, il 25 luglio 2007, con riserva della loro conclusione.
In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea.
È opportuno approvare detti accordi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1
Sono approvati, a nome dell’Unione europea, i seguenti accordi3:
accordo sulla partecipazione della Repubblica di Bulgaria e della Romania allo spazio economico europeo,
accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Bulgaria,
accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia in merito a un programma di cooperazione per la crescita economica e lo sviluppo sostenibile in Romania,
protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e l’Islanda a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea,
protocollo aggiuntivo dell’accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia a seguito dell’adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania all’Unione europea.
Art. 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, l’atto di approvazione previsto in ciascun accordo per esprimere il consenso dell’Unione ad esserne vincolata4.
Art. 3
Il presidente del Consiglio, a nome dell’Unione, effettua la seguente notifica: «In conseguenza dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1o dicembre 2009, l’Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea e da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla “Comunità europea” nel testo dell’accordo si intendono fatti all’“Unione europea”.»
Art. 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all’adozione.
Fatto a Bruxelles, l'8 novembre 2011 Per il Consiglio Il presidente J. Vincent-Rostowski