Decisione della Banca centrale europea del 16 novembre 2011 recante disposizioni e procedure dettagliate per l’applicazione dei criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli all’accesso ai servizi di TARGET2-Securities (BCE/2011/20) (2011/789/UE)
Testo vigente
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare gli articoli 3.1, 12.1, 17, 18 e 22,
vista la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli1, in particolare l’articolo 10,
visto l’indirizzo BCE/2010/2, del 21 aprile 2010, relativo a TARGET2-Securities2, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), e l’articolo 15,
vista la decisione BCE/2009/6, del 19 marzo 2009, relativa all’istituzione di un comitato per il programma TARGET2-Securities3,
L’articolo 15 dell’indirizzo BCE/2010/2 stabilisce i criteri di idoneità dei depositari centrali di titoli (CSD) all’accesso ai servizi di TARGET2-Securities (T2S).
È necessario stabilire le procedure di domanda da parte dei CSD all’accesso ai servizi di T2S nonché le procedure per la richiesta da parte dei CSD di deroga al criterio di accesso n. 5,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Definizioni
Ai fini della presente decisione:
1) per «rapporto di valutazione» si intende la documentazione scritta contenente: a) un rapporto redatto dalla pertinente autorità competente che valuta la conformità del CSD al criterio di accesso n. 2; e b) un’auto-valutazione del CSD sulla propria conformità ai criteri di accesso n. 1, n. 3, n. 4 e n. 5;
2) per «banca centrale (BC)» si intendono la Banca centrale europea, le banche centrali nazionali (BCN) degli Stati membri la cui moneta è l’euro, le BCN degli Stati membri la cui moneta non è l’euro (di seguito «BCN non appartenenti all’area dell’euro»), qualsiasi banca centrale o pertinente autorità competente appartenente allo Spazio economico europeo (SEE) (di seguito «banca centrale SEE»), e qualsiasi banca centrale o pertinente autorità competente di un paese non appartenente al SEE (di seguito «altra banca centrale»), laddove la valuta di tale BCN non appartenente all’area dell’euro, banca centrale SEE o altra banca centrale sia considerata idonea in conformità all’articolo 18 dell’indirizzo BCE/2010/2;
3) per «criterio di accesso n. 1» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera a), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati notificati all’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 98/26/CE o, nel caso si tratti di CSD di un paese non appartenente al SEE, operino secondo un quadro giuridico e regolamentare equivalente a quello in vigore nell’Unione;
4) per «criterio di accesso n. 2» si intende il criterio stabilito dall'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), dell'indirizzo BCE/2012/131, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che siano stati valutati positivamente dalle autorità competenti rispetto (i) al regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio2, per i CSD situati in un paese dello Spazio economico europeo (SEE), ovvero (ii) ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari3 o a un quadro giuridico che attua tali principi, per i CSD situati in un ordinamento giuridico non facente parte del SEE;
5) per «criterio di accesso n. 3» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che rendano disponibili in T2S agli altri CSD, su richiesta, ogni numero internazionale di identificazione dei titoli (International Securities Identification Number) per il quale essi siano un CSD emittente o un CSD emittente tecnico;
6) per «criterio di accesso per i CSD n. 4» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera d), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s’impegnino ad offrire ad altri CSD in T2S servizi basilari di custodia su base non discriminatoria;
7) per «criterio di accesso n. 5» si intende il criterio stabilito dall’articolo 15, paragrafo 1, lettera e), dell’indirizzo BCE/2010/2, secondo cui i CSD sono idonei ad accedere ai servizi di T2S a condizione che s’impegnino nei confronti di altri CSD in T2S ad effettuare per loro regolamenti in moneta di banca centrale in T2S, se la valuta è disponibile in T2S;
8) per «autorità competenti pertinenti» si intendono le BC e le autorità competenti in materia di sorveglianza e/o vigilanza su un CSD specifico e responsabili della valutazione dei CSD rispetto a standard riconosciuti e applicabili;
9) per «parte con connessione diretta» si intende una parte di T2S dotata di un dispositivo tecnico che consenta di accedere a T2S e usare i suoi servizi di regolamento titoli senza necessità di un CSD che funga da interfaccia tecnica;
10) per «parte di T2S» si intende una persona giuridica o, in taluni mercati, un individuo che ha un rapporto contrattuale con un CSD in T2S per l’elaborazione delle sue attività collegate al regolamento in T2S e che non detiene necessariamente un conto titoli presso il CSD;
11) per «comitato per le infrastrutture di mercato» (Market infrastructure Board) o «MIB» si intende l'organo di governance dell'Eurosistema istituito ai sensi della decisione (UE) 2019/166 della Banca centrale europea (BCE/2019/3)4;
12) «gruppo consultivo per le infrastrutture di mercato per titoli e garanzie» (Advisory group on Market Infrastructures for Securities and Collateral) o «AMI SeCo» ha lo stesso significato di cui al punto 25) dell'articolo 2 dell'indirizzo BCE/2012/13;
13) per «accordo di partecipazione di valuta (CPA)» si intende un accordo stipulato tra l’Eurosistema e una BCN non appartenente all’area dell’euro, o un’autorità responsabile di una valuta diversa dall’euro, allo scopo di regolare operazioni in titoli con moneta di banca centrale in valute diverse dall’euro.
Art. 2 Oggetto e campo d’applicazione
1. Ai cinque criteri che determinano l’idoneità dei CSD ad accedere ai servizi T2S stabiliti all’articolo 15 dell’indirizzo BCE/2010/2 (di seguito «cinque criteri di accesso») è data attuazione conformemente alle procedure stabilite negli articoli da 3 a 5 della presente decisione e alle regole contenute nell’allegato.
2. La presente decisione non si applica alle parti con connessione diretta aventi un rapporto giuridico con i CSD.
Art. 3 Procedura di domanda
1. Ai fini dell’accesso ai servizi di T2S, un CSD è tenuto a presentare a) una richiesta al consiglio direttivo; e b) al momento della sua migrazione a T2S, un rapporto di autovalutazione.
2. Il rapporto di autovalutazione fornisce la prova della conformità del CSD ai cinque criteri di accesso al momento della sua migrazione a T2S, attesta il livello di attuazione di ciascun criterio di accesso secondo le seguenti categorie: conforme, parzialmente conforme e non applicabile, e inoltre espone le motivazioni e spiegazioni del CSD e gli elementi di prova pertinenti.
3. Il MIB presenta al consiglio direttivo una proposta, basata su detta documentazione, in merito alla domanda del CSD di accesso ai servizi T2S. Per predisporre la propria proposta, il MIB può richiedere chiarimenti o rivolgere delle domande al CSD richiedente.
4. A seguito della presentazione della proposta da parte del MIB, il consiglio direttivo adotta una decisione sulla richiesta del CSD e la comunica per iscritto allo stesso entro i due mesi successivi alla: a) data di ricezione della richiesta; o b) data di ricezione della risposta a qualunque richiesta di chiarimenti o formulazione di domande da parte del MIB, ai sensi del paragrafo 3. Laddove il consiglio direttivo respinga una richiesta, fornisce i motivi del rigetto.
Art. 4 Procedura per ottenere una deroga al criterio di accesso n. 5
1. Un CSD può presentare una richiesta di deroga al criterio di accesso n. 5 in base alla propria specifica situazione operativa o tecnica.
2. Per far sì che una richiesta di deroga sia valutata, il CSD presenta una richiesta al MIB e fornisce la prova di quanto segue:
a) la deroga riguarda un ammontare molto limitato del volume dei regolamenti in proporzione al totale medio giornaliero delle istruzioni di consegna contro pagamento (delivery-versus-payment) ricevute nell’arco di un mese presso il CSD e il costo per il regolamento di tali operazioni in T2S sarebbe eccessivo per il CSD;
b) il CSD ha adottato misure di salvaguardia tecniche e operative tali da assicurare che la deroga rimarrà entro la soglia fissata al punto a);
c) il CSD ha compiuto ogni sforzo per soddisfare il criterio di accesso n. 5.
3. A seguito della ricevimento di tale richiesta di deroga:
a) il MIB presenta la richiesta del CSD e una propria valutazione preliminare al AMI SeCo;
b) il AMI SeCo fornisce al MIB un parere in merito alla richiesta senza indugio ed entro il tempo necessario perché questa sia valutata;
c) a seguito della ricezione del parere del AMI SeCo, il MIB predispone una valutazione finale e la sottopone, unitamente alla documentazione completa, al consiglio direttivo;
d) il consiglio direttivo emette una decisione motivata in merito alla richiesta di deroga;
e) il MIB informa il CSD e il AMI SeCo per iscritto della decisione motivata del consiglio direttivo.
4. Un CSD designato da una BC che abbia sottoscritto un CPA e che abbia optato per un regolamento delle operazioni inerenti alla propria politica monetaria in moneta di banca centrale al di fuori di T2S, presenta una richiesta di deroga al fine di poter regolare tali operazioni di politica monetaria in moneta di banca centrale al di fuori di T2S. In tal caso, una deroga è accordata a condizione che: a) l’Eurosistema abbia ricevuto tutte le informazioni pertinenti sul funzionamento tecnico di tale regolamento; e b) tale regolamento non richieda modifiche alla funzionalità di T2S né si ripercuota negativamente sulla stessa. La BC designante dovrebbe essere invitata a fornire il proprio parere su tale richiesta di deroga.
5. Un CSD beneficiario di una deroga presenta al MIB una relazione mensile nella quale dimostri di continuare a osservare la deroga, inclusa la soglia concordata e fissata al paragrafo 2, lettera a). Un CSD beneficiario di una deroga ai sensi del paragrafo 4 presenta al MIB una relazione mensile sulla situazione.
6. Laddove un CSD con deroga superi costantemente la soglia concordata di cui al paragrafo 2, lettera a), nell’arco di un periodo di sei mesi, il consiglio direttivo revoca la deroga per inosservanza del criterio di accesso n. 5 e il MIB ne dà conseguentemente notifica al CSD.
7. A seguito della revoca di una deroga, un CSD può presentare una nuova richiesta di deroga conformemente alla procedura stabilita nel presente articolo.
8. Laddove si presenti una situazione di crisi suscettibile di compromettere la stabilità finanziaria di un paese o il compito della relativa BC di tutelare l’integrità della propria valuta e che abbia condotto la BC del paese interessato a procedere a una modalità di regolamento di emergenza come parte del proprio piano di gestione della crisi, un CSD designato da tale BC presenta al MIB una richiesta di deroga temporanea al criterio di accesso n. 5 e può temporaneamente effettuare regolamenti in altro modo. Il consiglio direttivo adotta una decisione motivata in merito a tale richiesta, tenuto conto del parere della BC interessata sulla situazione che ha dato luogo alla deroga temporanea al criterio di accesso n. 5. La BC interessata presenta al c MIB una relazione per lo meno mensile sulla propria valutazione della situazione.
Art. 5 Continua osservanza dei cinque criteri di accesso per i CSD
1. Un CSD avente accesso ai servizi T2S si conforma, in seguito alla migrazione a T2S, ai cinque criteri di accesso per i CSD in maniera continuativa e:
a) assicura, in particolare, attraverso un'autovalutazione affidabile condotta annualmente e supportata dalla documentazione pertinente, la continua conformità ai criteri di accesso per i CSD nn. 1, 3, 4 e 5;
b) comunica prontamente al MIB l'esito della valutazione più recente effettuata dall'autorità competente interessata rispetto al regolamento (UE) n. 909/2014, ai Principi per le infrastrutture dei mercati finanziari del Comitato per i pagamenti e le infrastrutture di mercato e dell'Organizzazione internazionale delle commissioni dei valori mobiliari (PFMI) o a un quadro giuridico che attua i PFMI. Se l'esito predetto non è disponibile, il CSD presenta un'autocertificazione basata sulla documentazione pertinente;
c) richiede una nuova valutazione da parte delle autorità competenti interessate circa la propria conformità al regolamento (UE) n. 909/2014, ai PFMI o al quadro giuridico che attua i PFMI nel caso di modifiche sostanziali al sistema del CSD;
d) notifica al MIB senza indebito ritardo qualora una valutazione dell'autorità competente interessata o un'autovalutazione abbia stabilito la non conformità ad uno qualunque dei cinque criteri di accesso per i CSD;
e) a seguito di una richiesta del MIB, fornisce un rapporto di valutazione che dimostri che il CSD è ancora conforme ai cinque criteri di accesso per i CSD.
2. Il MIB può effettuare la propria valutazione e monitorare la conformità ai cinque criteri di accesso per i CSD o richiedere informazioni a un CSD. Laddove il MIB decida che un CSD non è conforme ad uno dei cinque criteri di accesso per i CSD, dà avvio alla procedura stabilita nei contratti con i CSD ai sensi dell'articolo 16 dell'indirizzo BCE/2012/13.
Art. 6 Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 16 novembre 2011 Il presidente della BCE Mario Draghi