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Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Testo vigente

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea1,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo2,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria3,

I depositari centrali di titoli (CSD), insieme alle controparti centrali (CCP), contribuiscono in ampia misura a mantenere le infrastrutture di post-negoziazione (post-trading) che tutelano i mercati finanziari e garantiscono ai partecipanti al mercato che le operazioni su titoli siano eseguite correttamente e tempestivamente anche in periodi di forte stress.

Visto che si collocano in una posizione chiave all’interno del processo di regolamento, i sistemi di regolamento titoli operati dai CSD sono di importanza sistemica per il funzionamento dei mercati mobiliari. Poiché svolgono un ruolo importante nei sistemi di detenzione dei titoli attraverso i quali i partecipanti segnalano i titoli detenuti dagli investitori, i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD rappresentano anche un fondamentale strumento di controllo dell’integrità di un’emissione, impedendo la creazione o la riduzione indebita dei titoli emessi e svolgono pertanto un ruolo di rilievo nel preservare la fiducia degli investitori. Inoltre, i sistemi di regolamento titoli gestiti dai CSD sono strettamente associati all’ottenimento di garanzie per le operazioni di politica monetaria nonché tra enti creditizi e in quanto tali hanno un ruolo importante nel processo di collateralizzazione.

Mentre la direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio4 ha ridotto le disfunzioni nei sistemi di regolamento titoli dovute a procedure di insolvenza a carico di un partecipante a tale sistema, è ora necessario affrontare altri rischi cui sono esposti i sistemi di regolamento titoli, nonché il rischio di insolvenza o di perturbazione del funzionamento dei CSD che operano i sistemi di regolamento titoli. Un certo numero di CSD è esposto al rischio di credito e al rischio di liquidità derivanti dalla prestazione di servizi bancari accessori al regolamento.

In assenza di norme prudenziali comuni, il crescente numero di regolamenti transfrontalieri consentiti dalla messa a punto di accordi di collegamento tra CSD rischia di pregiudicare la resilienza dei CSD al momento di importare i rischi di CSD di altri Stati membri. Inoltre, nonostante l’aumento dei regolamenti transfrontalieri, i mutamenti indotti dal mercato verso un mercato più integrato dei servizi CSD si sono dimostrati molto lenti. Un mercato interno di regolamento titoli aperto dovrebbe permettere a ciascun soggetto nell’Unione di investire in tutti i titoli dell’Unione con la stessa facilità e con gli stessi processi utilizzati per i titoli nazionali. Tuttavia, i mercati servizi di regolamento titoli nell’Unione rimangono frammentati a livello transnazionale e i regolamenti transfrontalieri continuano a comportare costi più elevati in ragione delle diverse norme nazionali che disciplinano i regolamenti e le attività dei CSD, nonché della concorrenza limitata tra CSD. Tale frammentazione ostacola il regolamento transfrontaliero, causando anche rischi e costi supplementari per lo stesso. Data la loro rilevanza sistemica, è opportuno promuovere la concorrenza tra CSD così da consentire ai partecipanti al mercato la scelta del fornitore e ridurre la dipendenza dai fornitori dell’infrastruttura. In assenza di medesimi obblighi a carico degli operatori del mercato e di norme prudenziali comuni per i CSD, è probabile che misure diverse adottate a livello nazionale abbiano un impatto negativo diretto sulla sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nei mercati dei regolamenti nell’Unione. È necessario eliminare questi ostacoli significativi al funzionamento del mercato interno ed evitare distorsioni della concorrenza, nonché prevenire l’insorgenza di tali ostacoli e distorsioni in futuro. La creazione di un mercato integrato per il regolamento titoli, senza alcuna distinzione tra le operazioni su titoli nazionali e quelle transfrontaliere, è necessaria per il corretto funzionamento del mercato interno. Di conseguenza, la base giuridica appropriata per il presente regolamento dovrebbe essere l’articolo 114 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), interpretato in conformità con la giurisprudenza costante della Corte di giustizia dell’Unione europea.

È necessario stabilire in un regolamento una serie di obblighi uniformi da imporre ai partecipanti al mercato in merito a determinati aspetti del ciclo e della disciplina di regolamento e prevedere un insieme di requisiti comuni a carico dei CSD che operano i sistemi di regolamento titoli. La diretta applicabilità delle norme del regolamento dovrebbe assicurare che tutti gli operatori del mercato e i CSD siano soggetti ai medesimi obblighi, agli stessi standard e alle stesse regole che sono oggetto di applicazione diretta. Il regolamento dovrebbe aumentare la sicurezza e l’efficienza dei regolamenti nell’Unione, prevenendo norme nazionali diverse risultanti dal recepimento di una direttiva. È opportuno che il regolamento riduca la complessità della regolamentazione per gli operatori del mercato derivante dalle diverse norme nazionali e consenta ai CSD di fornire servizi su base transfrontaliera senza doversi attenere a una serie di requisiti nazionali diversi, quali quelli in materia di autorizzazione, vigilanza, organizzazione o rischi dei CSD. Il regolamento dovrebbe inoltre contribuire a eliminare distorsioni della concorrenza imponendo requisiti identici a carico dei CSD.

Il 20 ottobre 2010 il Consiglio per la stabilità finanziaria ha auspicato una maggiore solidità delle principali infrastrutture di mercato e ha invocato una revisione e un miglioramento delle norme vigenti. Nell’aprile 2012 il Comitato sui sistemi di pagamento e regolamento (CSPR) della Banca dei regolamenti internazionali (BRI) e l’Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO) hanno adottato norme globali per le infrastrutture dei mercati finanziari. Tali norme hanno sostituito le raccomandazioni della BRI del 2001, che nel 2009 erano state adattate a livello europeo dal Sistema europeo di banche centrali (SEBC) e dal comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari mediante orientamenti non vincolanti. Considerando la natura globale dei mercati finanziari e l’importanza sistemica dei CSD, è necessario assicurare la convergenza a livello internazionale dei requisiti prudenziali ai quali sono soggetti. Il presente regolamento dovrebbe conformarsi ai principi vigenti per le infrastrutture del mercato finanziario formulate da CSPR-IOSCO. È opportuno che la Commissione e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio5 (ESMA), in stretta cooperazione con i membri del SEBC, assicurino la coerenza con le norme vigenti e la loro evoluzione futura nell’elaborare le norme tecniche di regolamentazione e le norme tecniche di attuazione nonché gli orientamenti e le raccomandazioni di cui al presente regolamento e nel proporne la revisione.

Nelle conclusioni del 2 dicembre 2008, il Consiglio ha sottolineato la necessità di rafforzare la sicurezza e la solidità dei sistemi di regolamento titoli e di affrontare il problema degli ostacoli giuridici alla post-negoziazione all’interno dell’Unione.

Uno dei principali compiti del SEBC consiste nel promuovere il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento. In questo senso i membri del SEBC svolgono un’attività di sorveglianza garantendo la solidità e l’efficienza dei sistemi di compensazione e di pagamento. Spesso i membri del SEBC agiscono come agenti di regolamento per la gamba contante delle operazioni su titoli. Essi sono anche significativi clienti dei CSD, i quali gestiscono spesso la collateralizzazione di operazioni di politica monetaria. È opportuno che i membri del SEBC siano strettamente associati, mediante consultazioni, nell’autorizzazione e nella vigilanza dei CSD, nel riconoscimento dei CSD di paesi terzi e nell’approvazione di taluni collegamenti tra CSD. Per evitare l’insorgere di una serie di norme parallele è inoltre opportuno che siano strettamente associati, mediante consultazioni in sede di elaborazione delle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione, nonché di orientamenti e di raccomandazioni, sebbene la responsabilità primaria per l’elaborazione di tali norme tecniche, orientamenti e raccomandazioni spetti alla Commissione e all’ESMA, come previsto dal presente regolamento. È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicate le competenze della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali, al fine di garantire la solidità e l’efficienza dei sistemi di compensazione e di pagamento all’interno dell’Unione e in altri paesi. Il presente regolamento non dovrebbe impedire ai membri del SEBC di accedere alle informazioni pertinenti all’esercizio delle loro funzioni, compresa la sorveglianza dei CSD e di altre infrastrutture dei mercati finanziari.

I membri del SEBC, altri organismi che svolgono funzioni analoghe in determinati Stati membri o altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico nell’Unione o che intervengono nella medesima possono fornire una serie di servizi, come ad esempio operare un sistema di regolamento titoli, che li qualificherebbero come CSD. Tali entità, allorché agiscono come CSD senza costituire un’entità separata, dovrebbero essere esentate dai requisiti in materia di autorizzazione e vigilanza, da taluni requisiti organizzativi e da taluni requisiti patrimoniali e di politica di investimento, ma dovrebbero rimanere soggette ai rimanenti requisiti prudenziali che si applicano ai CSD. Qualora agiscano come CSD, tali entità di un determinato Stato membro non dovrebbero prestare i propri servizi in un altro Stato membro. Poiché i membri del SEBC agiscono, ai fini del regolamento, in qualità di agenti di regolamento, è opportuno che siano esentate anche dai requisiti di cui al titolo IV del presente regolamento.

Il presente regolamento dovrebbe applicarsi, salvo se altrimenti specificato, al regolamento di operazioni su tutti gli strumenti finanziari e le attività dei CSD. È inoltre opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicata la restante normativa dell’Unione riguardante strumenti finanziari specifici, come la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio6 e le misure adottate in conformità di tale direttiva.

La registrazione dei titoli tramite scrittura contabile rappresenta un passo importante per rendere più efficiente il regolamento e garantire l’integrità dell’emissione di titoli, in particolare in un contesto di crescente complessità dei metodi di detenzione e di trasferimento. Per motivi di sicurezza, il presente regolamento stabilisce che siano registrati tramite scrittura contabile tutti i valori mobiliari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio7 e dal regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio8. È opportuno che il presente regolamento non imponga un metodo specifico per la prima registrazione tramite scrittura contabile, che dovrebbe poter assumere la forma dell’accentramento ovvero della dematerializzazione immediata. È opportuno che il presente regolamento non imponga il tipo di istituto che è tenuto a registrare i titoli tramite scrittura contabile all’atto dell’emissione, ma consenta piuttosto a diversi soggetti, incluse le autorità di registrazione, di svolgere tale funzione. Tuttavia, quando le operazioni su tali titoli sono eseguite nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 o tali titoli sono forniti come garanzia alle condizioni stabilite nella direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio9, è opportuno che tali titoli siano registrati nel sistema di scritture contabili di un CSD al fine di garantire, tra l’altro, che possano essere tutti regolati in un sistema di regolamento titoli. L’accentramento o la dematerializzazione non dovrebbero comportare la perdita di alcun diritto dei detentori dei titoli e dovrebbero essere realizzati in modo da garantire che i detentori dei titoli possano verificare i propri diritti.

Al fine di garantire la sicurezza del regolamento, i partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che acquistano o vendono determinati strumenti finanziari, ossia valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni, dovrebbero assolvere le obbligazioni cui sono tenuti alla data prevista per il regolamento.

Periodi di regolamento più lunghi per operazioni su valori mobiliari creano incertezza ed espongono a maggiori rischi i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli. Le differenze in termini di durata dei periodi di regolamento negli Stati membri ostacolano la riconciliazione e sono fonte di errori per emittenti, investitori ed intermediari. È pertanto necessario prevedere un periodo di regolamento comune che agevoli l’individuazione della data prevista per il regolamento e l’attuazione di misure relative alla disciplina di regolamento. È opportuno che la data prevista per il regolamento di operazioni su valori mobiliari eseguite in sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 sia entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Per le operazioni complesse che si compongono di diverse transazioni, come i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto (securities repurchase agreements) o i contratti di concessione di titoli in prestito (securities lending agreements), tale requisito dovrebbe applicarsi alla prima transazione che comporta un trasferimento di titoli. Dato il loro carattere non standardizzato, tale requisito non dovrebbe applicarsi alle transazioni negoziate privatamente dalle parti interessate, ma eseguite nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 o alle transazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione disciplinata dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014. Inoltre tale requisito non dovrebbe applicarsi alla prima transazione in cui i valori mobiliari in questione sono soggetti alla registrazione iniziale sotto forma di scrittura contabile.

È opportuno che i CSD e altre infrastrutture di mercato adottino misure per prevenire e affrontare i mancati regolamenti. È essenziale che tali norme siano applicate in modo uniforme e diretto all’interno dell’Unione. In particolare, i CSD e altre infrastrutture di mercato dovrebbero essere tenuti a predisporre procedure che consentano loro di adottare le opportune misure per sospendere ogni partecipante che sia sistematicamente causa di mancati regolamenti e di rendere pubblica la sua identità, a condizione che tale partecipante abbia la possibilità di presentare osservazioni prima che sia adottata una siffatta decisione.

Uno dei modi più efficaci per affrontare il mancato regolamento è quello di assoggettare i partecipanti inadempienti all’applicazione obbligatoria dell’accordo originario. Il presente regolamento dovrebbe prevedere, per tutti i valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di un organismo di investimento collettivo e le quote di emissioni, norme uniformi in merito a penali e a determinati aspetti dell’operazione di acquisto forzoso (buy-in) come la tempistica e i prezzi. Tali norme dovrebbero essere adeguate alle specificità dei diversi mercati mobiliari, di talune sedi di negoziazione quali i mercati di crescita per le PMI definiti dalla direttiva 2014/65/UE e di talune operazioni complesse - quali i contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o i contratti di concessione di titoli in prestito a brevissimo termine - per evitare di influire negativamente sulla liquidità e l’efficienza dei mercati mobiliari. Le norme sulla disciplina di regolamento dovrebbero essere applicate in modo tale da incentivare il regolamento delle operazioni in tutti gli strumenti finanziari interessati entro la data prevista per il loro regolamento.

Le procedure e le penali relative ai mancati regolamenti dovrebbero essere commisurate all’entità e alla gravità degli stessi, con una graduazione tale da mantenere e proteggere la liquidità dei pertinenti strumenti finanziari. In particolare le attività di supporto agli scambi (market making) svolgono un ruolo cruciale nel fornire liquidità ai mercati all’interno dell’Unione, soprattutto ai titoli meno liquidi. Le misure atte a prevenire e affrontare i mancati regolamenti dovrebbero essere commisurate all’esigenza di mantenere e proteggere la liquidità di tali titoli. Le penali pecuniarie imposte ai partecipanti inadempienti dovrebbero essere accreditate, ove possibile, ai clienti non inadempienti come risarcimento e non dovrebbero in nessun caso divenire una fonte di profitto per il CSD interessato. I CSD dovrebbero consultare le infrastrutture di mercato rispetto alle quali forniscono servizi CSD in ordine all’attuazione delle misure della disciplina di regolamento stabilite dal presente regolamento.

Nella maggior parte dei casi una procedura di acquisto forzoso dovrebbe essere avviata qualora gli strumenti finanziari non siano consegnati entro 4 giorni lavorativi dalla data prevista per il regolamento. Tuttavia, nel caso di strumenti finanziari illiquidi, è opportuno estendere ad un massimo di sette giorni lavorativi il termine per dare avvio alla procedura di acquisto forzoso. È opportuno che, per determinare quando gli strumenti finanziari si considerano illiquidi, sia fatto riferimento alle norme tecniche di regolamentazione tenendo conto delle valutazioni già effettuate nel regolamento (UE) n. 600/2014. Qualora si abbia una determinazione in tal senso, il termine per avviare la procedura di acquisto forzoso dovrebbe essere prorogato fino a sette giorni lavorativi.

È opportuno lasciare ai mercati di crescita per le PMI la flessibilità di non applicare la procedura di acquisto forzoso fino a 15 giorni dopo la negoziazione, in modo da tenere conto della liquidità di tali mercati e consentire, in particolare, l’attività di supporto agli scambi in questi mercati meno liquidi. Le misure della disciplina di regolamento specifiche dei mercati di crescita per le PMI dovrebbero applicarsi soltanto alle operazioni eseguite in tali mercati. Come indicato nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 7 dicembre 2011, che accompagna la comunicazione della Commissione dal titolo «Un piano d’azione per migliorare l’accesso delle PMI ai finanziamenti», l’accesso al mercato dei capitali dovrebbe essere sviluppato in quanto alternativa al credito bancario per le PMI, per cui è opportuno definire norme specificamente concepite per soddisfare meglio le esigenze di tali mercati di crescita.

Ai CSD dovrebbe essere consentito di controllare l’esecuzione di un acquisto forzoso rispetto a istruzioni di regolamento multiple sugli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di proroga, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi nella misura consona ai requisiti del presente regolamento.

Visto che lo scopo principale del presente regolamento è quello di introdurre una serie di obblighi giuridici direttamente applicabili agli operatori del mercato, tra cui l’obbligo di registrare tramite scrittura contabile presso i CSD tutti i valori mobiliari una volta che siano negoziati nelle sedi di negoziazione disciplinate dalla direttiva 2014/65/UE e dal regolamento (UE) n. 600/2014 o forniti come garanzia alle condizioni di cui alla direttiva 2002/47/CE, e l’obbligo di regolare le obbligazioni cui sono tenuti entro e non oltre il secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione, e considerato che i CSD sono responsabili del funzionamento dei sistemi di regolamento titoli e dell’applicazione di misure volte a garantire la tempestività del regolamento all’interno dell’Unione, è essenziale garantire che tutti i CSD siano sicuri e solidi e che rispettino costantemente i rigorosi requisiti in materia di organizzazione, di condotta negli affari e di ordine prudenziale stabiliti dal presente regolamento, anche prendendo ogni ragionevole misura atta a limitare i casi di frode e di negligenza. Norme uniformi e direttamente applicabili in materia di autorizzazione e vigilanza continua dei CSD costituiscono pertanto un corollario essenziale degli obblighi giuridici imposti ai partecipanti al mercato dal presente regolamento e sono interconnesse con tali obblighi. È pertanto necessario includere le norme che riguardano l’autorizzazione e la vigilanza dei CSD nello stesso atto che stabilisce gli obblighi giuridici dei partecipanti al mercato.

Tenendo conto del fatto che i CSD dovrebbero essere soggetti a requisiti comuni e al fine di eliminare gli attuali ostacoli al regolamento transfrontaliero, i CSD autorizzati dovrebbero avere la facoltà di fornire i servizi all’interno del territorio dell’Unione, anche tramite l’apertura di una succursale. Per assicurare un livello appropriato di sicurezza nella prestazione di servizi da parte dei CSD in un altro Stato membro, tali CSD dovrebbero essere soggetti a una procedura specifica stabilita nel presente regolamento qualora intendano prestare taluni servizi di base ivi previsti o aprire una succursale in uno Stato membro ospitante.

In un mercato di regolamento titoli senza frontiere all’interno dell’Unione è necessario stabilire le competenze delle diverse autorità coinvolte nell’applicazione del presente regolamento. È opportuno che gli Stati membri designino specificamente le autorità competenti responsabili per l’applicazione del presente regolamento, cui è opportuno accordare i poteri di vigilanza e di indagine necessari per l’esercizio delle loro funzioni. È opportuno che i CSD siano subordinati all’autorizzazione e alla vigilanza delle autorità competenti dello Stato membro d’origine, le quali sono nella posizione migliore e dovrebbero essere dotate delle competenze per esaminare il funzionamento quotidiano dei CSD, procedere a riesami periodici e adottare, ove necessario, misure appropriate. È tuttavia opportuno che l’autorità competente interessata consulti fin dalle prime fasi le altre autorità rilevanti e collabori con le stesse, ivi comprese le autorità responsabili della sorveglianza dei singoli sistemi di regolamento titoli operati dai CSD, le banche centrali che emettono le principali valute di regolamento, se del caso, le pertinenti banche centrali che agiscono in qualità di agente di regolamento per i singoli sistemi di regolamento titoli, nonché, se del caso, le autorità competenti per altre entità del gruppo. Tale collaborazione implica anche lo scambio di informazioni tra le autorità interessate la notifica immediata a tali autorità in caso di situazioni di emergenza che incidono sulla liquidità e la stabilità del sistema finanziario in uno degli Stati membri in cui sono stabiliti i CSD o qualsiasi dei loro partecipanti.

Se un CSD fornisce servizi in un altro Stato membro, l’autorità competente dello Stato membro ospitante dovrebbe poter richiedere all’autorità competente dello Stato membro d’origine tutte le informazioni concernenti le attività del CSD che siano rilevanti per l’autorità richiedente. Al fine di permettere un coordinamento efficace della vigilanza, tali informazioni potrebbero riguardare in particolare i servizi forniti agli utenti del CSD stabiliti nello Stato membro ospitante oppure gli strumenti o le valute trattati e possono includere informazioni su sviluppi negativi, risultati delle valutazioni dei rischi e misure correttive. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbe altresì avere accesso alle informazioni periodicamente segnalate dal CSD all’autorità competente dello Stato membro ospitante.

Se un CSD fornisce servizi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito, anche tramite l’apertura di una succursale, l’autorità competente del suo Stato membro d’origine ha la principale responsabilità di vigilanza su tale CSD. Quando le attività di un CSD in uno Stato membro ospitante hanno acquisito un’importanza sostanziale per il funzionamento dei mercati dei valori mobiliari e la tutela degli investitori in detto Stato membro, le autorità competenti e le autorità rilevanti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante dovrebbero concludere accordi di cooperazione per la vigilanza delle attività di tale CSD nello Stato membro ospitante. L’autorità competente dello Stato membro d’origine dovrebbe altresì poter decidere che gli accordi di cooperazione prevedano la cooperazione multilaterale, anche di natura collegiale, tra la medesima autorità e le autorità competenti e le autorità rilevanti dello Stato membro ospitante in questione. Tali accordi di cooperazione non dovrebbero tuttavia essere considerati alla stregua di collegi delle autorità di vigilanza di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010. Nessuno Stato membro o gruppo di Stati membri dovrebbe essere discriminato, direttamente o indirettamente, in quanto sede di CSD e di servizi di regolamento. Nello svolgere le sue funzioni ai sensi del presente regolamento, nessuna autorità dovrebbe discriminare direttamente o indirettamente alcuna impresa di un altro Stato membro. Nel rispetto del presente regolamento, a un CSD di uno Stato membro non dovrebbe essere limitato o impedito il regolamento di strumenti finanziari nella valuta di un altro Stato membro o di un paese terzo.

Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri di richiedere nel diritto nazionale un quadro giuridico specifico per la cooperazione quotidiana a livello nazionale tra l’autorità competente del CSD e le autorità rilevanti. Tale quadro giuridico nazionale dovrebbe essere coerente con gli orientamenti relativi alle prassi di vigilanza e alla cooperazione tra le autorità eventualmente emanati dall’ESMA ai sensi del presente regolamento.

È necessario che qualsiasi persona giuridica che rientri nell’ambito della definizione di CSD sia autorizzata dalle autorità nazionali competenti prima di avviare la sua attività. Tenendo in considerazione i diversi modelli d’impresa, è opportuno che i CSD siano definiti con riferimento a determinati servizi di base, ossia il regolamento, che presuppone la gestione di un sistema di regolamento titoli, nonché la prestazione di servizi di notariato e di servizi di gestione accentrata dei conti titoli. È opportuno che i CSD operino almeno un sistema di regolamento titoli e offrano almeno un altro servizio di base. Tale combinazione è essenziale affinché i CSD possano svolgere il proprio ruolo nel regolamento titoli e nel garantire l’integrità dell’emissione di titoli. Le entità che non operano sistemi di regolamento titoli, come le autorità di registrazione, gli agenti di trasferimento, le autorità, gli organismi pubblici incaricati della gestione di sistemi di registri istituiti a norma della direttiva 2003/87/CE o le CCP disciplinate dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio10 non rientrano nell’ambito della definizione di SCD.

Per assicurare la continuità delle operazioni critiche i CSD dovrebbero disporre di piani di risanamento. Fatta salva la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio11, le autorità competenti dovrebbero provvedere a che, per ogni CSD, sia istituito e mantenuto un adeguato piano di risoluzione in conformità della pertinente normativa nazionale degli Stati membri.

Al fine di disporre di dati affidabili sull’entità del regolamento titoli al di fuori dei sistemi di regolamento titoli ed assicurare che i rischi che ne derivano possano essere controllati e gestiti, gli enti diversi dai CSD che regolano operazioni su titoli al di fuori di un sistema di regolamento titoli dovrebbero segnalare le attività di regolamento stesse alle autorità competenti interessate. Le autorità competenti riceventi dovrebbero successivamente trasmettere queste informazioni all’ESMA comunicando i potenziali rischi derivanti da tali attività di regolamento. È inoltre opportuno che l’ESMA controlli queste attività di regolamento e tenga conto dei potenziali rischi che potrebbero comportare.

Al fine di evitare che i CSD si espongano a rischi in attività diverse da quelle soggette ad autorizzazione a norma del presente regolamento, i CSD autorizzati dovrebbero limitare le attività alla fornitura dei servizi previsti dalla loro autorizzazione o notificati ai sensi del presente regolamento e non dovrebbero detenere alcuna partecipazione secondo la definizione del presente regolamento con riferimento alla direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio12, né detenere direttamente o indirettamente oltre il 20 % dei diritti di voto o del capitale di enti diversi da quelli che forniscono servizi analoghi, a meno che tale partecipazione sia approvata dalle autorità competenti dei CSD sulla base del fatto che non ne accresce in modo significativo il profilo di rischio dei CSD.

Al fine di garantire la sicurezza del funzionamento dei sistemi di regolamento titoli, è opportuno che questi siano operati solo dai CSD, o da banche centrali che agiscono come CSD, soggetti al presente regolamento.

Fatti salvi i requisiti specifici previsti dal diritto fiscale degli Stati membri, è opportuno che i CSD siano autorizzati a fornire servizi accessori ai loro servizi di base che contribuiscano a migliorare la sicurezza, l’efficienza e la trasparenza dei mercati mobiliari e non creino rischi ingiustificati per i loro servizi di base. Un elenco non esaustivo di tali servizi figura nel presente regolamento per consentire ai CSD di rispondere ai futuri sviluppi del mercato. Se la fornitura di tali servizi è correlata a obblighi di ritenuta alla fonte e di informativa nei confronti delle autorità fiscali, la stessa continuerà ad essere svolta in conformità del diritto dello Stato membro interessato. In conformità dell’articolo 114, paragrafo 2, TFUE, il potere di adottare misure ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, non si applica alle disposizioni fiscali. Nella sentenza del 29 aprile 2004 nella causa C-338/01, Commissione/Consiglio13, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che l’espressione «disposizioni fiscali» «dev’essere interpretata come comprensiva non solamente delle disposizioni che individuano i soggetti passivi, le operazioni imponibili, la base imponibile, le aliquote e le esenzioni delle imposte dirette e indirette, ma anche di quelle relative alle modalità di recupero delle imposte medesime». Il presente regolamento non riguarda pertanto le modalità di riscossione delle imposte per le quali occorre utilizzare una base giuridica differente.

È opportuno che un CSD che intenda affidare un servizio di base a terzi, o fornire un nuovo servizio di base o accessorio non elencato nel presente regolamento, operare un altro sistema di regolamento titoli, avvalersi di un altro agente di regolamento o stabilire collegamenti con altri CSD che comportano rischi significativi richieda la relativa l’autorizzazione seguendo la stessa procedura prevista per l’autorizzazione iniziale; in questo caso, però, l’autorità competente dovrebbe comunicare al CSD richiedente se l’autorizzazione è stata concessa o negata osservando un termine di 3 mesi. Tuttavia, i collegamenti con altri CSD che non comportano rischi significativi o i collegamenti interoperabili dei CSD che esternalizzano i loro servizi relativi a tali collegamenti interoperabili a organismi pubblici, quali i membri del SEBC, non dovrebbero essere soggetti ad autorizzazione preventiva, ma dovrebbero essere notificati dai pertinenti CSD alle loro autorità competenti.

Il CSD che intenda estendere i propri servizi a servizi accessori di tipo non bancario espressamente elencati nel presente regolamento che non comportano un aumento del suo profilo di rischio dovrebbe poter prestare tali servizi previa notifica all’autorità competente del suo Stato membro d’origine.

I CSD stabiliti in paesi terzi dovrebbero poter offrire i loro servizi nell’Unione, anche tramite l’apertura di una succursale. Per assicurare un livello appropriato di sicurezza nella prestazione dei servizi CSD da parte di CSD di paesi terzi, questi ultimi dovrebbero essere soggetti al riconoscimento da parte dell’ESMA qualora intendano prestare taluni servizi elencati nel presente regolamento o aprire una succursale nell’Unione. In mancanza di tale riconoscimento, i CSD dei paesi terzi dovrebbero poter istituire collegamenti con CSD stabiliti nell’Unione, a condizione che l’autorità competente interessata non sollevi obiezioni. Visto il carattere globale dei mercati finanziari, l’ESMA è l’autorità che meglio si presta per il riconoscimento di CSD di paesi terzi. L’ESMA dovrebbe poter riconoscere CSD di paesi terzi solo se la Commissione conclude che essi sono soggetti ad un quadro giuridico e di vigilanza effettivamente equivalente a quello disposto dal presente regolamento, se sono effettivamente soggetti ad autorizzazione, vigilanza e sorveglianza nel loro paese di stabilimento e se sono stati conclusi accordi di cooperazione tra l’ESMA, le autorità competenti e le autorità rilevanti dei CSD. Il riconoscimento da parte dell’ESMA dovrebbe essere subordinato a un effettivo riconoscimento equivalente del quadro prudenziale che si applica ai CSD stabiliti nell’Unione e autorizzati a norma del presente regolamento.

Vista la complessità e la natura sistemica dei CSD e dei servizi che forniscono, è opportuno che norme di governo societario trasparenti garantiscano che l’alta dirigenza, i membri dell’organo di amministrazione, gli azionisti e i partecipanti, che sono nella posizione di esercitare un controllo, ai sensi della definizione di cui alla direttiva 2013/34/UE, sul funzionamento di un CSD siano idonei ad assicurare una gestione sana e prudente del CSD.

Tra gli Stati membri vigono strutture di governo societario diverse. Nella maggior parte dei casi vige una struttura monistica o dualistica. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento intendono comprendere tutte le strutture esistenti senza raccomandarne alcuna in particolare. Esse sono puramente funzionali alla determinazione di norme intese a ottenere un risultato preciso a prescindere dal diritto societario nazionale applicabile a un ente in ciascuno Stato membro. Le definizioni non dovrebbero pertanto interferire con la distribuzione generale delle competenze in conformità del diritto societario nazionale.

È opportuno che norme di governo societario trasparenti garantiscano che siano presi in considerazione sia gli interessi degli azionisti, della dirigenza e del personale dei CSD, sia gli interessi dei loro utenti, al cui servizio operano, in ultima analisi, i CSD. È opportuno che tali norme di governo societario siano applicati senza pregiudicare il modello proprietario adottato dai CSD. Per ogni sistema di regolamento titoli operato da un CSD dovrebbe essere istituito un comitato degli utenti, per dare a questi ultimi la possibilità di essere consultati dall’organo di amministrazione del CSD in merito alle principali questioni che li interessano, comitato che dovrebbe essere dotato degli strumenti necessari per assolvere il suo ruolo. Il comitato degli utenti dovrebbe rappresentare gli interessi dei diversi utenti dei CSD, compresi quelli dei detentori di tipi diversi di titoli.

I CSD dovrebbero poter affidare a terzi la gestione dei propri servizi purché siano presidiati i rischi che ne derivano. Data la significatività dei compiti affidati ai CSD, è opportuno che il presente regolamento stabilisca che i CSD non possono trasferire le loro responsabilità a terzi esternalizzando mediante contratto le loro attività a terzi. L’esternalizzazione delle attività dovrebbe essere soggetta a condizioni rigorose che non sollevino i CSD dalla responsabilità per le proprie attività e che non pregiudichino la vigilanza e la sorveglianza dei CSD. A determinate condizioni, dovrebbe essere possibile esentare da tali requisiti l’esternalizzazione delle attività da parte dei CSD ad organismi pubblici.

Il presente regolamento non dovrebbe impedire agli Stati membri i quali consentono sistemi di detenzione diretta dei titoli di prevedere nel diritto nazionale che soggetti diversi dai CSD esercitino o possano esercitare determinate funzioni - tipicamente esercitate dai CSD in alcuni tipi di sistemi di detenzione dei titoli - e di specificare in che modo tali funzioni debbano essere esercitate. In particolare, in alcuni Stati membri gli operatori dei conti o i partecipanti ai sistemi di regolamento titoli operati dai CSD effettuano le registrazioni sui conti titoli gestiti dai CSD senza essere necessariamente essi stessi fornitori dei conti. Data la necessità di certezza giuridica relativamente alle registrazioni nei conti a livello di CSD, è opportuno che il presente regolamento riconosca il ruolo specifico di tali altri soggetti. Dovrebbe pertanto essere possibile, in circostanze specifiche e fatte salve norme rigorose stabilite per legge, che un CSD e l’altro soggetto interessato condividano la responsabilità oppure prevedere una responsabilità esclusiva di tale altro soggetto per taluni aspetti connessi alla funzione di gestione dei conti titoli al livello più elevato, a condizione che tale altro soggetto sia sottoposto a regolamentazione e vigilanza adeguate. Non dovrebbero esistere restrizioni al livello di condivisione della responsabilità.

È opportuno che le norme sulla condotta negli affari garantiscano la trasparenza delle relazioni tra CSD e loro utenti. In particolare, i CSD dovrebbero adottare e rendere pubblici i criteri di trasparenza, oggettività e non discriminazione che disciplinano la partecipazione al sistema di regolamento titoli, in modo da limitare l’accesso dei partecipanti solo sulla base dei rischi connessi. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte dei CSD di fornire i propri servizi ai partecipanti. I CSD dovrebbero rendere pubblici prezzi e commissioni dei servizi forniti. Al fine di fornire un accesso aperto e non discriminatorio ai loro servizi, tenuto conto del potere di mercato tuttora significativo dei CSD sul territorio dei rispettivi Stati membri, i CSD non dovrebbero poter divergere dai prezzi pubblicati per i loro servizi di base e dovrebbe mantenere contabilità separate dei costi e dei ricavi afferenti a ciascun servizio di base e ai servizi accessori. Tali disposizioni sulla partecipazione integrano e rafforzano il diritto dei partecipanti al mercato di avvalersi di un sistema di regolamento in un altro Stato membro, previsto dalla direttiva 2014/65/UE.

Al fine di facilitare l’efficienza della registrazione, del regolamento e del pagamento, i CSD dovrebbero integrare nelle rispettive procedure di comunicazione con i partecipanti e le infrastrutture di mercato con cui si interfacciano le opportune procedure e norme di comunicazione internazionali aperte in materia di messaggistica e dati di riferimento.

Visto il ruolo centrale dei sistemi di regolamento titoli nei mercati finanziari, nel fornire i propri servizi i CSD dovrebbero fare il possibile per garantire la tempestività del regolamento delle operazioni su titoli e l’integrità dell’emissione di titoli. Il presente regolamento non dovrebbe interferire con le legislazioni nazionali degli Stati membri che disciplinano la detenzione di titoli e le modalità di mantenimento dell’integrità dell’emissione di titoli. Tuttavia, per aumentare la protezione delle attività dei loro partecipanti e quelle dei loro clienti, il presente regolamento dovrebbe richiedere ai CSD di segregare i conti titoli gestiti per ciascun partecipante e di offrire la possibilità di procedere su richiesta a ulteriori segregazioni dei conti dei clienti dei partecipanti, che in alcuni casi potrebbero essere disponibili soltanto a un costo più elevato a carico dei clienti dei partecipanti che richiedano ulteriori segregazioni. È opportuno richiedere ai CSD e ai loro partecipanti di fornire sia la segregazione omnibus sia la segregazione per singolo cliente, in modo che i clienti possano scegliere il livello di segregazione che ritengano consono alle loro esigenze. La sola eccezione al riguardo dovrebbe essere ammessa nel caso in cui per altri motivi di ordine pubblico, in particolare in relazione alla riscossione efficace e trasparente delle imposte, a un CSD e ai suoi partecipanti sia richiesto di fornire la segregazione per singolo cliente in relazione ai cittadini e ai residenti di un determinato Stato membro, nonché alle persone giuridiche in questo stabilite qualora, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale segregazione per singolo cliente sia richiesta ai sensi del diritto nazionale dello Stato membro a norma della quale i titoli sono emessi e solo per i cittadini e i residenti di detto Stato membro nonché per le persone giuridiche in questo stabilite. È opportuno che i CSD assicurino che tali requisiti si applichino separatamente a ciascun sistema di regolamento titoli da essi operato. Fatta salva la prestazione di servizi accessori, i CSD non dovrebbero usare per conto proprio i titoli appartenenti ai partecipanti, se non da questi espressamente autorizzati, e non dovrebbero usare altrimenti per conto proprio i titoli che non appartengono loro. È opportuno inoltre che i CSD richiedano ai partecipanti di ottenere preventivamente, dai loro clienti, i consensi necessari.

La direttiva 98/26/CE prevede che gli ordini di trasferimento immessi nei sistemi di regolamento titoli conformemente alle norme di tali sistemi debbano essere legalmente vincolanti e opponibili a terzi. Tuttavia, giacché che la direttiva 98/26/CE non fa specificamente riferimento ai CSD che gestiscono i sistemi di regolamento titoli, per chiarezza il presente regolamento dovrebbe richiedere ai CSD di definire il momento o i momenti in cui gli ordini di trasferimento sono immessi nei loro sistemi e diventano irrevocabili conformemente alle norme di tale direttiva. Inoltre, per migliorare la certezza giuridica, i CSD dovrebbero comunicare ai loro partecipanti il momento in cui il trasferimento di titoli e contante in un sistema di regolamento titoli è giuridicamente vincolante e opponibile a terzi conformemente, a seconda dei casi, al diritto nazionale. I CSD dovrebbero inoltre adottare tutte le misure ragionevoli per assicurare che i trasferimenti di titoli e contante siano legalmente vincolanti e opponibili a terzi al più tardi alla fine della giornata lavorativa corrispondente alla data effettiva del regolamento.

Al fine di evitare i rischi di regolamento dovuti all’insolvenza di un agente di regolamento, è opportuno che un CSD regoli, ogniqualvolta sia pratico o possibile, la gamba contante dell’operazione su titoli mediante conti aperti presso una banca centrale. Se tale soluzione non è né pratica né possibile, è opportuno che i CSD abbiano la facoltà di regolare un’operazione tramite conti aperti presso un ente creditizio stabilito alle condizioni di cui alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio14 e sottoposto a una specifica procedura di autorizzazione e ai requisiti prudenziali di cui al titolo IV del presente regolamento.

I servizi bancari accessori al regolamento che comportano rischi di credito e di liquidità dovrebbero essere unicamente prestati dai CSD o esternalizzati a soggetti autorizzati a prestare servizi bancari accessori alle attività dei CSD come stabilito nel presente regolamento.

Al fine di assicurare l’efficienza risultante dalla fornitura di servizi CSD e di servizi bancari all’interno dello stesso gruppo di imprese, i requisiti del presente regolamento non dovrebbero impedire agli enti creditizi di appartenere allo stesso gruppo di imprese del CSD. È opportuno prevedere disposizioni che permettano di autorizzare i CSD a fornire ai loro partecipanti e ad altri soggetti servizi accessori tramite la stessa entità giuridica o all’interno di un’entità giuridica separata che potrebbe formare parte dello stesso gruppo di imprese controllate in ultima istanza dalla stessa impresa madre apicale o meno. Qualora un ente creditizio diverso da una banca centrale agisca in qualità di agente di regolamento, dovrebbe essere in grado di fornire ai partecipanti dei CSD i servizi indicati nel presente regolamento e contemplati dall’autorizzazione, ma non dovrebbe fornire, tramite la stessa entità giuridica, altri servizi bancari, al fine di limitare l’esposizione del sistema di regolamento ai rischi derivanti dal fallimento dell’ente creditizio.

Poiché la direttiva 2013/36/UE non disciplina specificamente il rischio di credito e il rischio di liquidità infragiornalieri derivanti dalla fornitura di servizi bancari accessori al regolamento, è opportuno che gli enti creditizi e i CSD che forniscono tali servizi siano soggetti anche a requisiti specifici rafforzati in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità, tra cui una maggiorazione di capitale basata sul rischio che rifletta i rischi pertinenti. Tali requisiti rafforzati in materia di attenuazione del rischio di credito e del rischio di liquidità dovrebbero seguire le norme generali per le infrastrutture dei mercati finanziari e i principi del documento pubblicato nell’aprile 2013 dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria intitolato «Monitoring tools for intraday liquidity management» (Strumenti di controllo per la gestione della liquidità infragiornaliera).

Alcuni CSD che operano anche come enti creditizi sono soggetti ai requisiti in materia di fondi propri e di segnalazione pertinenti agli enti creditizi e stabiliti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio15 e nella direttiva 2013/36/UE. Data l’importanza sistemica di tali CSD, è opportuno che si applichino i requisiti più rigorosi del diritto dell’Unione, al fine di evitare l’applicazione cumulativa di differenti norme dell’Unione, ad esempio in relazione ai requisiti in materia di segnalazione dei fondi propri. In tutti i settori in cui si ravvisa la duplicazione potenziale dei requisiti, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio16 (ABE) e l’ESMA dovrebbero fornire un parere sull’applicazione appropriata degli atti dell’Unione in conformità dell’articolo 34 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Oltre ai requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE, gli enti creditizi e i CSD dovrebbero essere soggetti a una maggiorazione di capitale che rifletta i rischi, ad esempio i rischi di credito e i rischi di liquidità, derivanti dalla concessione di credito infragiornaliero, tra gli altri, ai partecipanti di un sistema di regolamento titoli o ad altri utenti dei servizi CSD.

Al fine di garantire il pieno rispetto delle misure specifiche volte ad attenuare il rischio di credito e il rischio di liquidità, è opportuno che le autorità competenti abbiano la possibilità di richiedere ai CSD di designare più di un ente creditizio ogniqualvolta possano dimostrare, sulla base degli elementi disponibili, che le esposizioni di un ente creditizio alla concentrazione del rischio di credito e del rischio di liquidità non siano pienamente attenuate. I CSD dovrebbero anche poter designare più d’un ente creditizio.

La vigilanza sulla conformità degli enti creditizi designati o dei CSD autorizzati a fornire servizi bancari accessori al regolamento ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE e ai pertinenti requisiti prudenziali specifici del presente regolamento dovrebbe essere affidata alle autorità competenti di cui al regolamento (UE) n. 575/2013. Per assicurare l’applicazione coerente delle norme di vigilanza è auspicabile che i servizi bancari dei CSD di entità e natura tali da porre un rischio significativo per la stabilità finanziaria dell’Unione siano soggetti alla vigilanza diretta della BCE alla condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio17. Il presente regolamento dovrebbe far salvo il regolamento (UE) n. 1024/2013.

Un ente creditizio o un CSD autorizzato a fornire servizi bancari accessori al regolamento dovrebbe essere conforme a ogni attuale o futuro atto legislativo dell’Unione applicabile agli enti creditizi. Il presente regolamento dovrebbe far salva la direttiva 2014/59/UE e qualsiasi futuro atto legislativo dell’Unione relativo al quadro di risanamento e di risoluzione degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari.

Al fine di assicurare un sufficiente grado di sicurezza e di continuità dei servizi forniti dai CSD, è opportuno che essi siano soggetti a specifici requisiti prudenziali e patrimoniali uniformi e direttamente applicabili che attenuino il rischio giuridico, operativo e di investimento cui sono esposti.

La sicurezza degli accordi di collegamento conclusi tra CSD dovrebbe essere garantita da requisiti specifici che consentano l’accesso dei relativi partecipanti ad altri sistemi di regolamento titoli. La prestazione di servizi accessori di tipo bancario a partire da entità giuridiche distinte non dovrebbe impedire ai CSD di avvalersi di tali servizi, in particolare quando agiscono in qualità di partecipanti a un sistema di regolamento titoli operato da un altro CSD. È particolarmente importante che siano pienamente attenuati tutti i potenziali rischi che risultano dagli accordi di collegamento, tra cui il rischio di credito, di liquidità, organizzativo o qualsiasi altro rischio pertinente per i CSD. Per i collegamenti interoperabili è importante che i sistemi di regolamento titoli connessi siano identici per quanto riguarda il momento di immissione nel sistema degli ordini di trasferimento e l’irrevocabilità di tali ordini di trasferimento e utilizzino norme equivalenti riguardanti il momento in cui i trasferimenti di titoli e contante assumono carattere definitivo. È opportuno che ai CSD che utilizzano un’infrastruttura informatica comune per i regolamenti si applichino gli stessi principi.

Al fine di consentire alle autorità competenti di vigilare con efficacia sulle attività dei CSD, è opportuno che questi siano soggetti a rigorosi requisiti in materia di conservazione dei dati. I CSD dovrebbero conservare almeno per 10 anni tutte le registrazioni e tutti i dati concernenti tutti i servizi che possono fornire, compresi i dati delle operazioni sui servizi di gestione delle garanzie che comportano il trattamento dei contratti di vendita di titoli con patto di riacquisto o dei contratti di concessione di titoli in prestito. I CSD potrebbero aver bisogno di specificare un formato comune in cui i clienti fornirebbero i dati delle operazioni, così da soddisfare i requisiti di conservazione in conformità delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e attuazione adottate ai sensi del presente regolamento.

In molti Stati membri gli emittenti sono tenuti per legge a emettere alcuni tipi di titoli, in particolare azioni, avvalendosi dei CSD del proprio paese. Al fine di eliminare tale ostacolo al buon funzionamento del mercato della post-negoziazione nell’Unione e di consentire agli emittenti di scegliere il modo più efficiente per gestire i loro titoli, è opportuno che gli emittenti abbiano il diritto di scegliere un qualsiasi CSD stabilito nell’Unione per registrare i propri titoli e usufruire di tutti i servizi pertinenti offerti da un CSD. Poiché l’armonizzazione dei diritti societari nazionali va oltre l’ambito di applicazione del presente regolamento, è opportuno che continui ad applicarsi il diritto societario nazionale o altro diritto analogo sulla cui base i titoli sono emessi e che siano prese disposizioni atte ad assicurare il rispetto dei requisiti di tale diritto societario nazionale o altro diritto analogo laddove il CSD eserciti il diritto di scelta. Il diritto societario nazionale e altro diritto analogo sulla cui base i titoli sono emessi disciplinano i rapporti tra l’emittente e i detentori o soggetti terzi e i loro rispettivi diritti e doveri in relazione ai titoli, come i diritti di voto, i dividendi e le operazioni societarie. È opportuno che il rifiuto di prestare servizi a un emittente possa avvenire soltanto sulla base di una valutazione completa dei rischi o se tale CSD non presta servizi di notariato in relazione a titoli emessi sulla base del diritto societario o altro diritto analogo del pertinente Stato membro. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di fornire i propri servizi ad un emittente.

In considerazione del numero in aumento delle detenzioni e dei trasferimenti transfrontalieri di titoli potenziato dal presente regolamento, è della massima urgenza e importanza stabilire norme chiare sul diritto applicabile agli aspetti patrimoniali in relazione ai titoli detenuti nei conti gestiti dai CSD. Non di meno, trattandosi di questione orizzontale che va oltre l’ambito di applicazione del presente regolamento, questo aspetto potrebbe essere disciplinato da futuri atti legislativi dell’Unione.

Il codice di condotta europeo in materia di compensazione e regolamento del 7 novembre 2006 ha istituito un quadro non vincolante che consente l’accesso dei CSD agli altri CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Tuttavia, il settore della post-negoziazione resta frammentato lungo linee nazionali, il che rende le operazioni transfrontaliere ingiustificatamente costose. È necessario stabilire condizioni uniformi per i collegamenti tra CSD e per l’accesso dei CSD agli altri CSD e ad altre infrastrutture di mercato. Al fine di consentire ai CSD di offrire ai propri partecipanti l’accesso ad altri mercati, è opportuno che i CSD abbiano il diritto di agire in qualità di partecipanti di un altro CSD o di richiedere a un altro CSD di mettere a punto funzionalità specifiche per accedervi. Tale accesso dovrebbe essere concesso a condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e dovrebbe essere rifiutato solo qualora minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico. Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD di concedere l’accesso ad altri CSD. Qualora i collegamenti tra CSD comportino rischi significativi per il regolamento, è opportuno che siano soggetti ad autorizzazione e maggiore vigilanza da parte delle rispettive autorità competenti.

È inoltre opportuno che i CSD abbiano accesso ai flussi relativi alle operazioni di una CCP o di una sede di negoziazione e che tali infrastrutture di mercato abbiano accesso ai sistemi di regolamento titoli operati dai CSD. Tale accesso può essere rifiutato soltanto qualora minacci l’ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari o provochi un rischio sistemico e non può essere respinto in base alla perdita di quote di mercato.

Le autorità competenti dovrebbero essere messe in condizione di intervenire in maniera rapida e adeguata in caso di rifiuto ingiustificato da parte di un CSD o di un’infrastruttura di mercato di concedere l’accesso ai propri servizi. Il presente regolamento completa le modalità di accesso tra sedi di negoziazione, CCP e CSD di cui al regolamento (UE) n. 648/2012 e al regolamento (UE) n. 600/2014 necessarie per stabilire un mercato interno competitivo dei servizi post-negoziazione. È opportuno che l’ESMA e la Commissione continuino a controllare attentamente gli sviluppi dell’infrastruttura di post-negoziazione e che la Commissione intervenga, ove necessario, per impedire distorsioni della concorrenza nel mercato interno.

Un quadro solido in materia prudenziale e di condotta degli affari per il settore finanziario dovrebbe basarsi su regimi di vigilanza e sanzionatori forti. A tal fine, è opportuno che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per intervenire e che possano fare affidamento su regimi sanzionatori che scoraggino comportamenti illeciti. La revisione degli attuali poteri sanzionatori e della loro applicazione pratica al fine di promuovere la convergenza delle sanzioni tra le diverse attività di vigilanza è stata oggetto della comunicazione della Commissione dell’8 dicembre 2010 intitolata «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari».

Pertanto, al fine di garantire una reale conformità ai requisiti del presente regolamento da parte dei CSD, degli enti creditizi designati come agenti di regolamento, dei membri dei loro organi di amministrazione e di qualsiasi altro soggetto che detenga il controllo effettivo delle loro attività o di qualsiasi altro soggetto, è opportuno che le autorità competenti siano in grado di applicare sanzioni e misure amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive.

Al fine di garantire un effetto dissuasivo e un’applicazione coerente delle sanzioni in tutti gli Stati membri, è opportuno che il presente regolamento preveda un elenco delle principali sanzioni amministrative e altre misure che devono essere a disposizione delle autorità competenti, il potere di imporre tali sanzioni e altre misure alle persone fisiche e giuridiche che si rendono responsabili di una violazione, un elenco di criteri fondamentali per determinare il livello e il tipo di sanzioni e altre misure da applicare, nonché il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie. È opportuno che nel fissare le sanzioni amministrative pecuniarie si tenga conto di fattori quali eventuali benefici finanziari individuati risultanti dalla violazione, la gravità e la durata della violazione, eventuali circostanze aggravanti o attenuanti, la necessità che le sanzioni amministrative pecuniarie abbiano un effetto deterrente; se opportuno, si dovrebbe prevedere una riduzione in caso di collaborazione con l’autorità competente. È opportuno che l’adozione e la pubblicazione delle sanzioni rispettino i diritti fondamentali stabiliti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare (articolo 7), il diritto alla protezione dei dati di carattere personale (articolo 8) e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47).

Al fine di individuare possibili violazioni, si dovrebbero predisporre meccanismi efficaci che incentivino la segnalazione alle autorità competenti di reali o possibili violazioni del presente regolamento. Tali meccanismi dovrebbero prevedere garanzie adeguate per le persone che segnalano reali o possibili violazioni del presente regolamento e per le persone accusate di tali violazioni. Dovrebbero essere istituite procedure appropriate per garantire alla persona accusata il diritto alla protezione dei dati personali, il diritto alla difesa e il diritto di essere ascoltata prima dell’adozione di una decisione definitiva che la riguarda nonché il diritto a un ricorso effettivo dinanzi al giudice contro una decisione o una misura che la riguarda.

È opportuno che il presente regolamento lasci impregiudicate le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di sanzioni penali.

La direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio18 disciplina il trattamento dei dati personali effettuato negli Stati membri a norma del presente regolamento. È opportuno che lo scambio o la trasmissione di dati personali tra le autorità competenti degli Stati membri avvenga in conformità delle norme sul trasferimento dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE. Il trattamento dei dati personali da parte dell’ESMA a norma del presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio19. Lo scambio o la trasmissione di dati personali da parte dell’ESMA dovrebbe avvenire in conformità delle norme sul trasferimento di dati personali di cui al regolamento (CE) n. 45/2001.

Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta, soprattutto il diritto al rispetto della vita privata e familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato nonché la libertà di esercitare un’attività, e deve essere applicato in conformità di tali diritti e principi.

È opportuno che l’ESMA svolga un ruolo centrale nell’applicazione del presente regolamento, assicurando un’applicazione coerente della normativa dell’Unione da parte delle autorità nazionali competenti e risolvendo le controverse tra tali autorità.

L’ESMA dovrebbe sottoporre relazioni annuali alla Commissione in cui si valutano le tendenze e i rischi potenziali nei mercati disciplinati dal presente regolamento. Tali relazioni dovrebbero comprendere almeno la valutazione dei seguenti aspetti: efficacia del regolamento, regolamento internalizzato, prestazione di servizi transfrontalieri, motivi del rifiuto di diritti di accesso e qualsiasi altro ostacolo materiale alla concorrenza nei servizi finanziari post-negoziazione, compresi gli ostacoli derivanti da un uso inappropriato delle modalità di licenza, adeguatezza delle penali per i mancati regolamenti, in particolare esigenza di ulteriore flessibilità in relazione a penali per mancati regolamenti riguardo a strumenti finanziari illiquidi, applicazione delle norme degli Stati membri sulla responsabilità civile per perdite attribuibili ai CSD, condizioni per la prestazione di servizi accessori di tipo bancario, requisiti in merito alla protezione dei titoli dei partecipanti e dei loro clienti e regime di sanzioni; le relazioni possono anche contenere, ove necessario, raccomandazioni per azioni preventive o correttive. L’ESMA dovrebbe altresì effettuare verifiche inter pares sulle attività delle autorità competenti ai sensi del presente regolamento entro un termine appropriato e in conformità del regolamento (UE) n. 1095/2010. Data l’importanza sistemica dei CSD e considerato che sono disciplinati per la prima volta a livello dell’Unione, è opportuno prescrivere che tali verifiche inter pares avvengano, inizialmente, ogni 3 anni almeno relativamente alla vigilanza dei CSD che si avvalgono della libertà di prestare servizi o di partecipare a collegamenti interoperabili.

Trattandosi di un organo con una competenza altamente specializzata in materia di titoli e mercati mobiliari, è efficiente e opportuno incaricare l’ESMA dell’elaborazione di progetti di norme tecniche di regolamentazione e di attuazione che non comportino scelte politiche, nonché della loro presentazione alla Commissione. Nei casi specificati, è opportuno che l’ESMA cooperi altresì strettamente con i membri del SEBC e con l’ABE.

Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di regolamentazione conformemente all’articolo 290 TFUE, agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i dettagli delle misure relative alla disciplina di regolamento, la segnalazione di regolamenti internalizzati, le informazioni e altri elementi che un CSD deve includere nella domanda di autorizzazione, le condizioni alle quali le autorità competenti per i CSD possono approvarne la partecipazione al capitale di determinate entità giuridiche, le informazioni che le varie autorità devono scambiarsi nell’ambito della vigilanza dei CSD, le informazioni che il CSD richiedente è tenuto a fornire all’ESMA nella domanda di riconoscimento, gli elementi dei dispositivi di governo societario dei CSD, i dettagli dei registri che devono essere tenuti dai CSD, i rischi di cui devono tener conto i CSD allorché effettuano una valutazione completa dei rischi e le autorità competenti che valutano i motivi di rifiuto delle domande di accesso, gli elementi della procedura di accesso dei partecipanti e degli emittenti ai CSD, di accesso tra CSD e tra CSD e altre infrastrutture di mercato, i dettagli delle misure che i CSD devono adottare al fine di mantenere l’integrità dell’emissione, l’attenuazione dei rischi operativi e d’investimento e dei rischi derivanti dai collegamenti tra CSD, i dettagli dei requisiti patrimoniali per i CSD, i dettagli delle domande di autorizzazione a fornire servizi accessori di tipo bancario, la maggiorazione di capitale, i requisiti prudenziali per il rischio di credito e per il rischio di liquidità per i CSD e gli enti creditizi designati che sono autorizzati a fornire servizi accessori di tipo bancario.

Alla Commissione dovrebbe essere conferito altresì il potere di adottare norme tecniche di attuazione tramite atti di esecuzione conformemente all’articolo 291 TFUE e all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i formati standard e i modelli per la segnalazione di regolamenti internalizzati, la domanda di autorizzazione dei CSD, la trasmissione di informazioni tra le varie autorità competenti ai fini della vigilanza dei CSD, gli accordi di cooperazione rilevanti tra autorità del paese di origine e autorità del paese ospitante, il formato dei registri che devono essere tenuti dai CSD, le procedure previste per i casi in cui a un partecipante o a un emittente è negato l’accesso a un CSD, i casi in cui è negato l’accesso tra CSD o i casi in cui è negato l’accesso tra CSD e altre infrastrutture di mercato, nonché la consultazione delle varie autorità prima della concessione dell’autorizzazione ad un agente di regolamento.

Al fine di conseguire gli obiettivi fissati dal presente regolamento, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo a dettagli specifici concernenti alcune definizioni, ai parametri per il calcolo delle penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti e ai criteri in base ai quali le operazioni di un CSD in uno Stato membro ospitante dovrebbero essere considerate di importanza sostanziale per tale Stato membro. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per l’adozione di decisioni sulla valutazione delle norme di paesi terzi ai fini del riconoscimento di CSD di tali paesi. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio20.

Nella valutazione delle pertinenti norme dei paesi terzi, dovrebbe essere adottato un approccio proporzionato e basato sui risultati, incentrato sul rispetto delle norme applicabili dell’Unione e, in caso, delle norme internazionali. Potrebbe anche essere concesso un riconoscimento condizionale o temporaneo qualora non vi siano ambiti di sostanziale differenza che avrebbero prevedibili effetti negativi sui mercati dell’Unione.

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire la fissazione di requisiti uniformi per il regolamento e per i CSD, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della portata dell’azione, possono essere conseguiti meglio a livello dell’Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

È necessario modificare la direttiva 98/26/CE al fine di conformarla alla direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio21, nel senso che i sistemi di regolamento titoli designati non saranno più notificati alla Commissione ma all’ESMA.

Considerando che il presente regolamento armonizza a livello dell’Unione le misure intese a prevenire e gestire i mancati regolamenti e presenta un ambito di applicazione per tali misure più ampio rispetto al regolamento (UE) n. 236/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio22, è necessario abrogare l’articolo 15 di detto regolamento.

I CSD dovrebbero essere esentati dall’applicazione della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014 ogniqualvolta forniscano servizi che sono esplicitamente elencati nel presente regolamento. Nondimeno, per garantire che le entità che forniscono servizi e attività di investimento siano soggette alla direttiva 2014/65/UE e al regolamento (UE) n. 600/2014 e per evitare distorsioni della concorrenza tra diversi tipi di fornitori di tali servizi, è necessario prescrivere che i CSD che forniscono servizi e attività di investimento nell’ambito dei loro servizi accessori siano soggetti ai requisiti della direttiva 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 600/2014.

È opportuno rinviare l’applicazione dei requisiti in materia di autorizzazione e di riconoscimento stabiliti nel presente regolamento al fine di concedere ai CSD stabiliti nell’Unione o in paesi terzi il tempo sufficiente per richiedere l’autorizzazione e il riconoscimento delle loro attività di cui al presente regolamento. Finché non vi sia una decisione di autorizzazione o riconoscimento dei CSD e delle loro attività, compresi i collegamenti tra CSD, ai sensi del presente regolamento, dovrebbero continuare ad applicarsi le rispettive norme nazionali in materia di autorizzazione e riconoscimento dei CSD.

È inoltre necessario rinviare l’applicazione dei requisiti in materia di disciplina di regolamento e dei requisiti in materia di obbligo di segnalazione di internalizzatori di regolamento fino all’adozione di tutti i necessari atti delegati e di esecuzione che specificano ulteriormente tali requisiti, e dei requisiti in materia di registrazione di taluni valori mobiliari tramite scrittura contabile e dell’obbligo di regolamento nei sistemi di regolamento titoli non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla negoziazione, al fine di concedere ai partecipanti al mercato che detengono titoli in forma cartacea o con periodi di regolamento più lunghi il tempo sufficiente per conformarsi a tali requisiti,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I. Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce obblighi uniformi per il regolamento degli strumenti finanziari nell’Unione e norme concernenti l’organizzazione dei depositari centrali di titoli (central securities depositories - CSD) e lo svolgimento delle loro attività per promuovere un regolamento sicuro, efficace e agevole.

2. Il presente regolamento si applica al regolamento di tutti gli strumenti finanziari e di tutte le attività dei CSD, salvo diversa indicazione nel regolamento stesso.

3. Il presente regolamento fa salve le disposizioni del diritto dell’Unione in materia di strumenti finanziari specifici, in particolare la direttiva 2003/87/CE.

4. Gli articoli da 10 a 20, da 22 a 24, l’articolo 27, l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 4, e gli articoli 46 e 47, nonché le disposizioni del titolo IV e gli obblighi di riferire alle autorità competenti o alle autorità rilevanti o di rispettare i loro ordini in forza del presente regolamento non si applicano ai membri del SEBC, ad altri organismi nazionali degli Stati membri che svolgono funzioni analoghe né ad altri organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico nell’Unione, o che intervengono nella medesima, in relazione ai CSD che i suddetti organismi gestiscono direttamente sotto la responsabilità dello stesso organo di amministrazione, che hanno accesso ai fondi di tali organismi e che non sono entità separate.

Art. 2 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. 1) «depositario centrale di titoli» o «CSD»: persona giuridica che opera un sistema di regolamento titoli di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e fornisce almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;

  2. 2) «CSD di un paese terzo»: qualsiasi entità giuridica stabilita in un paese terzo che fornisce un servizio simile al servizio di base di cui al punto 3 della sezione A dell’allegato e svolge almeno un altro servizio di base di cui alla sezione A dell’allegato;

  3. 3) «accentramento»: atto di concentrare la collocazione dei titoli fisici in un CSD in modo da consentire che i trasferimenti successivi possano essere effettuati mediante scritture contabili;

  4. 4) «forma dematerializzata»: il fatto che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come registrazioni in scritture contabili;

  5. 5) «CSD cui è presentata la domanda»: CSD che riceve la domanda di accesso ai suoi servizi da parte di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;

  6. 6) «CSD richiedente»: CSD che richiede l’accesso ai servizi di un altro CSD mediante un collegamento tra CSD;

  7. 7) «regolamento»: completamento di un’operazione su titoli, ove eseguita allo scopo di assolvere le obbligazioni delle parti dell’operazione mediante il trasferimento di contante o titoli, o di entrambi;

  8. 8) «strumenti finanziari» o «titoli»: strumenti finanziari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2014/65/UE;

  9. 9) «ordine di trasferimento»: ordine di trasferimento quale definito all’articolo 2, lettera i), secondo trattino, della direttiva 98/26/CE;

  10. 10) «sistema di regolamento titoli»: sistema ai sensi dell’articolo 2, lettera a), primo, secondo e terzo trattino, della direttiva 98/26/CE, non operato da una controparte centrale e la cui attività consiste nell’esecuzione di ordini di trasferimento;

  11. 11) «internalizzatore di regolamento»: qualsiasi impresa, comprese quelle autorizzate ai sensi della direttiva 2013/36/UE o della direttiva 2014/65/UE che esegue ordini di trasferimento per conto di clienti o per conto proprio anziché mediante un sistema di regolamento titoli;

  12. 12) «data prevista per il regolamento»: data inserita nel sistema di regolamento titoli come data per il regolamento e alla quale le parti di un’operazione su titoli convengono che debba avere luogo il regolamento;

  13. 13) «periodo di regolamento»: periodo di tempo intercorrente tra la data dell’operazione e la data prevista per il regolamento;

  14. 14) «giorno lavorativo»: giorno lavorativo (business day) quale definito all’articolo 2, lettera n), della direttiva 98/26/CE;

  15. 15) «mancato regolamento»: mancato verificarsi del regolamento o il regolamento parziale di un’operazione su titoli alla data prevista per il regolamento a causa della mancanza di titoli o di contante e a prescindere dal motivo di tale mancanza;

  16. 16) «controparte centrale» o «CCP»: CCP quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

  17. 17) «autorità competente»: autorità designata da ogni Stato membro ai sensi dell’articolo 11, salvo se specificato diversamente nel presente regolamento;

  18. 18) «autorità rilevante»: autorità di cui all’articolo 12;

  19. 19) «partecipante»: partecipante, quale definito all’articolo 2, lettera f), della direttiva 98/26/CE, a un sistema di regolamento titoli;

  20. 20) «partecipazione»: partecipazione ai sensi dell’articolo 2, punto 2, della direttiva 2013/34/UE o il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

  21. 21) «controllo»: relazione tra due imprese quale descritta all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

  22. 22) «impresa figlia»: impresa figlia ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, e dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;

  23. 23) «Stato membro d’origine»: Stato membro nel quale un CSD è stabilito;

  24. 24) «Stato membro ospitante»: Stato membro, diverso dallo Stato membro d’origine, in cui un CSD ha una succursale o presta servizi CSD;

  25. 25) «succursale»: sede di attività diversa dalla sede dell’amministrazione centrale che costituisce una parte di un CSD, priva di personalità giuridica, e che fornisce servizi CSD per i quali il CSD è stato autorizzato;

  26. 26) «inadempimento», in relazione a un partecipante: situazione in cui nei confronti di un partecipante è aperta una procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 2, lettera j), della direttiva 98/26/CE o un evento chele norme interne del CSD definiscono come inadempimento;

  27. 27) «consegna contro pagamento» o «DVP»: meccanismo di regolamento titoli che collega il trasferimento di titoli con il trasferimento di contante in modo che la consegna dei titoli si verifichi se e solo se avviene il corrispondente trasferimento di contante e viceversa;

  28. 28) «conto titoli»: conto sul quale i titoli possono essere accreditati o addebitati;

  29. 29) «collegamento tra CSD»: accordo tra CSD in virtù del quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD al fine di facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di quest’ultimo ai partecipanti del primo, o accordo in virtù del quale un CSD accede a un altro CSD indirettamente tramite un intermediario. I collegamenti tra CSD comprendono collegamenti standard, collegamenti personalizzati, collegamenti indiretti e collegamenti interoperabili;

  30. 30) «collegamento standard»: collegamento tra CSD con il quale un CSD diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD alle stesse condizioni applicabili a ogni altro partecipante al sistema di regolamento titoli operato da questo secondo CSD;

  31. 31) «collegamento personalizzato»: collegamento tra CSD con il quale ad un CSD che diviene un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD sono forniti servizi specifici aggiuntivi rispetto ai servizi normalmente forniti da tale CSD ai partecipanti al sistema di regolamento titoli;

  32. 32) «collegamento indiretto»: accordo tra un CSD e un terzo diverso da un CSD che è un partecipante al sistema di regolamento titoli di un altro CSD. Tale collegamento è istituito da un CSD per facilitare il trasferimento di titoli dai partecipanti di un altro CSD ai suoi partecipanti;

  33. 33) «collegamento interoperabile»: collegamento tra CSD con il quale i CSD convengono soluzioni tecniche comuni per il regolamento nei sistemi di regolamento titoli da essi operati;

  34. 34) «procedure e norme di comunicazione internazionali aperte»: norme relative alle procedure di comunicazione accettate a livello internazionale, quali i formati dei messaggi e la rappresentazione dei dati standardizzati, disponibili per i soggetti interessati su base equa, aperta e non discriminatoria;

  35. 35) «valori mobiliari»: valori mobiliari quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, della direttiva 2014/65/UE;

  36. 36) «azioni»: titoli di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 44, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;

  37. 37) «strumenti del mercato monetario»: strumenti del mercato monetario quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 17, della direttiva 2014/65/UE;

  38. 38) «quote di un organismo di investimento collettivo»: quote di organismi di investimento collettivo di cui all’allegato I, sezione C, punto 3, della direttiva 2014/65/UE;

  39. 39) «quota di emissioni»: quota di emissioni quale descritta all’allegato I, sezione C, punto 11, della direttiva 2014/65/UE, esclusi gli strumenti derivati su quote di emissione;

  40. 40) «mercato regolamentato»: mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 21, della direttiva 2014/65/UE;

  41. 41) «sistema multilaterale di negoziazione»: sistema multilaterale di negoziazione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 22, della direttiva 2014/65/UE;

  42. 42) «sede di negoziazione»: sede di negoziazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE;

  43. 43) «agente di regolamento»: agente di regolamento quale definito all’articolo 2, lettera d), della direttiva 98/26/CE;

  44. 44) «mercato di crescita per le PMI»: mercato di crescita per le PMI quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 12, della direttiva 2014/65/UE;

  45. 45) «organo di amministrazione»: organo o organi di un CSD, designato conformemente al diritto nazionale, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del CSD e che supervisiona e controlla le decisioni della dirigenza. L’organo di amministrazione comprende le persone che dirigono di fatto l’attività del CSD. Se, conformemente al diritto nazionale, un organo di amministrazione comprende più organi con funzioni specifiche, i requisiti del presente regolamento si applicano solo ai membri dell’organo di amministrazione a cui il diritto nazionale applicabile attribuisce la rispettiva responsabilità;

  46. 46) «alta dirigenza»: persone fisiche che esercitano funzioni esecutive nell’ambito di un CSD e che sono responsabili della gestione quotidiana del CSD e ne rispondono all’organo di amministrazione.

  47. (47) «gruppo»: un gruppo ai sensi dell'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE;

  48. (48) «stretti legami»: gli stretti legami quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 35), della direttiva 2014/65/UE;

  49. (49) «partecipazione qualificata»: una partecipazione diretta o indiretta in un CSD che rappresenti almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di cui agli articoli 9, 10 e 11 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio1 o che consenta di esercitare un'influenza significativa sulla gestione del CSD;

  50. (50) «regolamento netto differito»: meccanismo di regolamento in base al quale gli ordini di trasferimento di contante o titoli in relazione a operazioni su titoli dei partecipanti al sistema di regolamento titoli sono soggetti a “netting” e in base al quale il regolamento dei crediti e delle obbligazioni netti dei partecipanti ha luogo al termine di cicli di regolamento predefiniti durante o alla fine della giornata lavorativa.

2. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 67 riguardo alle misure volte a specificare ulteriormente i servizi accessori di tipo non bancario di cui alla sezione B, punti da 1 a 4, dell’allegato e i servizi accessori di tipo bancario di cui alla sezione C dell’allegato.

Titolo II. Regolamento titoli

Capo I. Scrittura contabile

Art. 3 Scrittura contabile

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli emittenti stabiliti nell’Unione che emettono o hanno emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione o negoziati in sedi di negoziazione provvedono affinché tali titoli siano rappresentati mediante scrittura contabile tramite accentramento o a seguito di emissione diretta in forma dematerializzata.

2.

A fronte di un’operazione su valori mobiliari eseguita in una sede di negoziazione i relativi titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.

Se i valori mobiliari sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE, tali titoli sono registrati in un CSD mediante scrittura contabile entro la data prevista per il regolamento, a meno che non siano già stati precedentemente registrati sotto tale forma.

Art. 4 Controllo del rispetto della normativa

1. Le autorità dello Stato membro nel quale è stabilito l’emittente che emette titoli assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 1.

2. Le autorità competenti della vigilanza delle sedi di negoziazione, comprese le autorità competenti designate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio23, assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del presente regolamento quando i titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento sono negoziati in sedi di negoziazione.

3. Le autorità degli Stati membri responsabili dell’applicazione della direttiva 2002/47/CE assicurano l’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del presente regolamento quando i titoli di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento sono trasferiti per effetto di un contratto di garanzia finanziaria quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2002/47/CE.

Capo II. Periodi di regolamento

Art. 5 Data fissata per il regolamento

1. I partecipanti ad un sistema di regolamento titoli che regolano in tale sistema, per conto proprio o per conto terzi, operazioni su valori mobiliari, strumenti del mercato monetario, quote di un organismo di investimento collettivo e quote di emissioni regolano tali operazioni alla data prevista per il regolamento.

2. Per quanto riguarda le operazioni su valori mobiliari di cui al paragrafo 1 eseguite in sedi di negoziazione, la data prevista per il regolamento non è successiva al secondo giorno lavorativo dopo la negoziazione. Tale requisito non si applica alle operazioni negoziate privatamente ma eseguite in una sede di negoziazione, alle operazioni eseguite bilateralmente ma segnalate a una sede di negoziazione, o alla prima operazione che determina l’assoggettamento dei valori mobiliari in questione alla registrazione iniziale mediante scrittura contabile ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

3.

Le autorità competenti assicurano l’applicazione del paragrafo 1.

Le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione assicurano l’applicazione del paragrafo 2.

Capo III. Disciplina di regolamento

Art. 6 Misure per prevenire i mancati regolamenti

1. Le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono la conferma dei termini rilevanti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data di esecuzione delle operazioni.

2.

Nonostante il requisito stabilito al paragrafo 1, le imprese di investimento autorizzate ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE adottano, laddove applicabile, misure per limitare il numero di mancati regolamenti.

Tali misure prevedono almeno la conclusione di accordi tra l’impresa di investimento e i relativi clienti professionali di cui all’allegato II della direttiva 2014/65/UE per garantire la tempestiva comunicazione dell’attribuzione (allocation) della provvista di titoli all’operazione, la conferma di tale attribuzione e la conferma dell’accettazione o del rifiuto dei termini dell’operazione, in tempo utile, prima della data prevista per il regolamento.

L’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, emana orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 sulle procedure standardizzate e i protocolli di messaggistica da utilizzare per la conformità al presente paragrafo, secondo comma.

3. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all’articolo 5, paragrafo 1, alla data prevista per il regolamento con un’esposizione minima dei partecipanti ai rischi di controparte e di liquidità e una bassa percentuale di mancati regolamenti. Il CSD adotta adeguati meccanismi che incoraggino l'effettuazione del regolamento il prima possibile (early settlement) nell'ambito della data prevista per il regolamento.

4. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD adotta misure per incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni da parte dei propri partecipanti. I CSD chiedono ai partecipanti di regolare le rispettive operazioni alla data prevista per il regolamento.

5.

L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le misure volte a prevenire i mancati regolamenti allo scopo di aumentare l'efficienza del regolamento e in particolare:

  1. a) le misure che devono adottare le imprese di investimento a norma del paragrafo 2, primo comma;

  2. b) i dettagli delle procedure che facilitano il regolamento di cui al paragrafo 3, che potrebbero includere la definizione dell'entità delle operazioni, il regolamento parziale di operazioni fallite e l'uso di programmi di prestito/prestito automatico forniti da taluni CSD; e

  3. c) i dettagli delle misure volte a incoraggiare e incentivare il regolamento tempestivo delle operazioni di cui al paragrafo 4.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 luglio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 7 Misure per la gestione dei mancati regolamenti

1. Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce un sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1. Il CSD segnala regolarmente all'autorità competente e alle autorità rilevanti il numero e i dettagli dei mancati regolamenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente, comprese le misure previste dal CSD e dai suoi partecipanti per migliorare l'efficienza del regolamento. Tali segnalazioni sono rese pubbliche dal CSD su base annua in forma anonima e aggregata. Le autorità competenti condividono con l'ESMA tutte le informazioni pertinenti sui mancati regolamenti.

2.

Per ciascun sistema di regolamento titoli da esso operato, un CSD stabilisce procedure che facilitano il regolamento delle operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, che non sono regolate alla data prevista per il regolamento. Tali procedure prevedono un meccanismo di penali che funga da efficace deterrente per i partecipanti responsabili dei mancati regolamenti.

Prima di stabilire le procedure di cui al primo comma, un CSD consulta le pertinenti sedi di negoziazione e CCP nei confronti delle quali presta servizi di regolamento.

Il meccanismo di penali di cui al primo comma comprende penali pecuniarie a carico dei partecipanti responsabili dei mancati regolamenti (“partecipanti inadempienti”). Le penali pecuniarie sono calcolate su base giornaliera con riferimento a ciascun giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento in cui un'operazione risulta non regolata, fino a quando l'operazione è regolata o annullata dalle controparti della stessa. Le penali pecuniarie non si configurano come fonte di profitto per il CSD.

3. Il meccanismo di penali di cui al paragrafo 2 non si applica nei casi seguenti:

  1. a) mancati regolamenti la cui causa sottostante non è imputabile ai partecipanti all'operazione;

  2. b) operazioni che non sono considerate di negoziazione;

  3. c) operazioni in cui il partecipante inadempiente è una CCP, salvo le operazioni effettuate da una CCP in cui quest'ultima non si interpone tra le controparti; oppure

  4. d) operazioni in cui è aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

  5. a)

  6. b)

4. La CCP può stabilire nel suo regolamento un meccanismo per coprire le perdite che potrebbe subire a seguito dell'applicazione del paragrafo 2, terzo comma.

5.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare i parametri per il calcolo di un livello deterrente e proporzionato di penali pecuniarie di cui al paragrafo 2, terzo comma, del presente articolo sulla base di tutti i seguenti elementi:

  1. a) tipo di attività (asset);

  2. b) liquidità dello strumento finanziario;

  3. c) tipo di operazione;

  4. d) durata del mancato regolamento.

Nello specificare i parametri di cui al primo comma, la Commissione tiene conto del livello dei mancati regolamenti per categoria di strumenti finanziari e dell'effetto che potrebbero avere tassi di interesse bassi o negativi sugli incentivi delle controparti e sui mancati regolamenti. I parametri utilizzati per il calcolo delle penali pecuniarie garantiscono un grado elevato di disciplina di regolamento e l'ordinato e corretto funzionamento dei mercati finanziari interessati.

La Commissione riesamina periodicamente e almeno ogni quattro anni i parametri per il calcolo del livello delle penali pecuniarie al fine di rivalutare l'adeguatezza e l'efficacia delle penali pecuniarie nel conseguire un livello di mancati regolamenti nell'Unione ritenuto accettabile in considerazione dell'impatto sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

6. Entro il 17 gennaio 2026, l'ESMA pubblica e aggiorna sul suo sito web l'elenco degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati da una CCP.

7.

I CSD, le CCP e le sedi di negoziazione stabiliscono procedure che consentono loro di sospendere, previa consultazione con le rispettive autorità competenti, un partecipante che, in maniera costante e sistematica, non adempie agli obblighi di consegna degli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, alla data prevista per il regolamento, nonché di divulgare al pubblico la sua identità solo dopo avergli dato la possibilità di formulare osservazioni e a condizione che le autorità competenti dei CSD, delle CCP e delle sedi di negoziazione, nonché del partecipante in questione, siano state debitamente informate. Oltre a consultarla prima di ogni sospensione, i CSD, le CCP e le sedi di negoziazione notificano tempestivamente alle rispettive autorità competenti la sospensione di un partecipante. L'autorità competente informa immediatamente le autorità rilevanti della sospensione di un partecipante.

Le informazioni divulgate in merito alle sospensioni non contengono dati personali quali definiti all'articolo 4, punto 1), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio3.

Il presente paragrafo non si applica ai partecipanti inadempienti che sono CCP o nei casi in cui sia aperta una procedura d'insolvenza nei confronti del partecipante inadempiente.

8. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni deve essere determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012.

9. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 67 al fine di integrare il presente regolamento per specificare:

  1. a) le cause sottostanti dei mancati regolamenti da considerare non imputabili ai partecipanti all'operazione di cui al paragrafo 3, lettera a), del presente articolo; e

  2. b) le circostanze in cui le operazioni non sono considerate di negoziazione ai sensi del paragrafo 3, lettera b), del presente articolo.

10.

L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

  1. a) i dettagli del sistema per il monitoraggio dei mancati regolamenti e le segnalazioni sui mancati regolamenti di cui al paragrafo 1;

  2. b) le procedure di riscossione e ridistribuzione delle penali pecuniarie e di qualsiasi altro possibile provento derivante dall'applicazione di tali penali in conformità del paragrafo 2;

  3. c)

  4. d)

  5. e)

  6. f)

  7. c) le condizioni in cui si considera che un partecipante non adempie, in maniera costante e sistematica, all'obbligo di consegnare gli strumenti finanziari di cui al paragrafo 7.

  8. h)

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

11.

12.

15.

Art. 7 bis Procedura di acquisto forzoso obbligatorio

1.

Fatti salvi il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e il diritto delle controparti dell'operazione di annullare la stessa, previa consultazione del CERS e sulla base dell'analisi costi-benefici dell'ESMA a norma dell'articolo 74, paragrafo 4, la Commissione può, tramite un atto di esecuzione, decidere a quali tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, o a quali categorie di operazioni su tali strumenti finanziari si debba applicare la procedura obbligatoria di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10 del presente articolo, qualora la Commissione ritenga che tali acquisti forzosi costituiscano un mezzo necessario, appropriato e proporzionato per gestire il livello dei mancati regolamenti nell’Unione.

La Commissione può adottare l’atto di esecuzione di cui al primo comma solo se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

  1. a) l’applicazione del meccanismo di penali di cui all’articolo 7, paragrafo 2, non ha determinato una riduzione a lungo termine sostenibile dei mancati regolamenti nell'Unione o il mantenimento di un livello ridotto dei mancati regolamenti nell'Unione, anche dopo un riesame del livello delle penali pecuniarie a norma dell'articolo 7, paragrafo 5, secondo comma;

  2. b) il livello dei mancati regolamenti nell'Unione ha o potrebbe avere un effetto negativo sulla stabilità finanziaria dell'Unione.

Per giungere alla decisione di cui al primo comma, la Commissione tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

  1. a) il potenziale impatto della procedura di acquisto forzoso obbligatorio sui mercati finanziari nell'Unione;

  2. b) il numero, il volume e la durata dei mancati regolamenti, compresi il numero e il volume dei mancati regolamenti pendenti alla fine del periodo di proroga di cui al paragrafo 4;

  3. c) se particolari strumenti finanziari o categorie di operazioni su tale strumento finanziario sono già soggetti o meno a disposizioni contrattuali appropriate che prevedono il diritto per i partecipanti destinatari di attivare l'acquisto forzoso.

L'atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2, e specifica una data di applicazione non anteriore a un anno dalla sua entrata in vigore.

2. L'ESMA pubblica e aggiorna sul proprio sito web un elenco degli strumenti finanziari stabiliti dall'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1.

3. Prima di adottare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione:

  1. a) valuta l'efficacia e la proporzionalità del meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e, se del caso, ne modifica la struttura o il rigore al fine di aumentare l'efficienza del regolamento nell'Unione;

  2. b) valuta se le condizioni di cui al paragrafo 1 sono soddisfatte, nonostante la previa applicazione del meccanismo di penalità di cui all'articolo 7, paragrafo 2, e la motivazione per assoggettare specifici strumenti finanziari e categorie di operazioni agli acquisti forzosi obbligatori, nonché le potenziali implicazioni in termini di costi.

4.

Fatto salvo il diritto delle controparti dell'operazione di annullare l'operazione, se la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a norma del paragrafo 1, nel caso in cui un partecipante inadempiente non abbia consegnato gli strumenti finanziari di cui a tale atto di esecuzione al partecipante destinatario entro un periodo di tempo successivo alla data prevista per il regolamento (“periodo di proroga”) pari a cinque giorni lavorativi, è avviata una procedura di acquisto forzoso obbligatorio.

In deroga al primo comma, in base al tipo di attività (asset) e alla liquidità degli strumenti finanziari in questione, il periodo di proroga può essere esteso fino a un massimo di sette giorni lavorativi, nel caso in cui un periodo di proroga più breve incida sull'ordinato e corretto funzionamento dei mercati interessati.

In deroga al primo e al secondo comma, se l'operazione si riferisce a uno strumento finanziario negoziato su un mercato di crescita per le PMI, il periodo di proroga è pari a 15 giorni lavorativi, a meno che detto mercato non decida di applicare un periodo più breve.

5. Gli strumenti soggetti alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio sono resi disponibili per il regolamento e consegnati al partecipante destinatario entro un termine appropriato.

6.

In caso di mancato regolamento in una catena di operazioni che comportano mancati regolamenti di operazioni successive nella catena, ciascun partecipante ha il diritto di trasferire il proprio obbligo di avviare l'acquisto forzoso obbligatorio al partecipante successivo della catena.

Il partecipante destinatario intermedio è considerato adempiente l'obbligo di eseguire l'acquisto forzoso obbligatorio nei confronti del partecipante inadempiente quando trasferisce il suo obbligo a norma del primo comma. Il partecipante destinatario intermedio può altresì trasferire al partecipante inadempiente i propri obblighi nei confronti del partecipante destinatario finale a norma dei paragrafi 8, 9 e 10.

Il CSD pertinente è informato del modo in cui l'operazione inadempiuta è stata risolta lungo tutta la catena delle operazioni.

7. La procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 non si applica:

  1. a) ai mancati regolamenti, alle operazioni e transazioni elencati all'articolo 7, paragrafo 3;

  2. b) alle operazioni di finanziamento tramite titoli;

  3. c) ad altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso;

  4. d) alle operazioni che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 236/2012.

8. Fatto salvo il meccanismo di penali di cui all'articolo 7, paragrafo 2, quando il prezzo degli strumenti finanziari concordato al momento della negoziazione è diverso dal prezzo versato per l'esecuzione della procedura di acquisto forzoso, la differenza è corrisposta dal partecipante che beneficia della differenza di prezzo all'altro partecipante non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla consegna degli strumenti finanziari in seguito all'acquisto forzoso.

9.

Se la procedura di acquisto forzoso non va a buon fine o l'acquisto forzoso non è possibile, il partecipante destinatario può scegliere di ricevere un risarcimento in contanti o di rinviare l'esecuzione dell'acquisto forzoso a una data successiva adeguata (“periodo di differimento”). Se gli strumenti finanziari pertinenti non sono consegnati al partecipante destinatario entro la fine del periodo di differimento, gli è corrisposto il risarcimento in contanti.

Il risarcimento in contanti è versato non oltre il secondo giorno lavorativo successivo alla fine della procedura di acquisto forzoso obbligatorio di cui al paragrafo 4 o, nei casi in cui il partecipante destinatario scegli di differire l’esecuzione dell’acquisto forzoso, del periodo di differimento.

10. Il partecipante inadempiente rimborsa al soggetto che esegue l'acquisto forzoso tutti gli importi versati in relazione alla procedura di acquisto forzoso obbligatorio avviata in conformità del paragrafo 4, primo comma, comprese eventuali commissioni di esecuzione derivanti dall'acquisto forzoso. Tali commissioni vengono comunicate chiaramente ai partecipanti.

11.

I paragrafi da 4 a 10 si applicano a tutte le operazioni su strumenti finanziari di cui all'articolo 5, paragrafo 1, ammessi alla negoziazione o negoziati in una sede di negoziazione o compensati mediante CCP come segue:

  1. a) per le operazioni compensate mediante CCP, la CCP è il soggetto che esegue l'acquisto forzoso conformemente ai paragrafi da 4 a 10;

  2. b) per le operazioni non compensate mediante CCP ma eseguite in una sede di negoziazione, la sede di negoziazione include tra le proprie norme interne l'obbligo dei suoi membri e dei suoi partecipanti di applicare le misure di cui ai paragrafi da 4 a 10;

  3. c) per tutte le operazioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) del presente comma, i CSD includono tra le proprie norme interne l'obbligo dei loro partecipanti di essere assoggettati alle misure di cui ai paragrafi da 4 a 10.

Un CSD fornisce alle CCP e alle sedi di negoziazione le informazioni relative al regolamento necessarie per consentire loro di adempiere ai rispettivi obblighi ai sensi del presente paragrafo.

Fatte salve le lettere a), b) e c), del primo comma, i CSD possono controllare l'esecuzione degli acquisti forzosi di cui alle suddette lettere, in relazione a istruzioni di regolamento multiple che concernono gli stessi strumenti finanziari e con la stessa data di scadenza del periodo di esecuzione, al fine di ridurre al minimo il numero di acquisti forzosi da eseguire e, pertanto, l'impatto sul prezzo dei pertinenti strumenti finanziari.

12. Il presente articolo non si applica qualora la sede principale di negoziazione delle azioni sia situata in un paese terzo. La localizzazione della sede principale di negoziazione delle azioni è determinata in conformità dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 236/2012.

13.

L'ESMA può raccomandare alla Commissione di sospendere in modo proporzionato il meccanismo di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10 per categorie specifiche di strumenti finanziari, qualora ciò si renda necessario al fine di evitare o di affrontare una minaccia grave alla stabilità finanziaria o all'ordinato funzionamento dei mercati finanziari nell'Unione. Tale raccomandazione è accompagnata da una valutazione pienamente motivata della necessità di tale sospensione e non è resa pubblica.

Prima di formulare la raccomandazione di cui al primo comma, l'ESMA consulta i membri del SEBC e il Comitato europeo per il rischio sistemico.

Senza indebito ritardo dopo il ricevimento della raccomandazione e sulla base delle motivazioni e degli elementi di prova forniti dall'ESMA, la Commissione sospende il meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio di cui ai paragrafi da 4 a 10 per le categorie specifiche di strumenti finanziari mediante un atto di esecuzione, oppure respinge la raccomandazione di sospensione. Se respinge la raccomandazione di sospensione, la Commissione ne fornisce all'ESMA le motivazioni per iscritto. Tale informazione non è resa pubblica.

L'atto di esecuzione di cui al terzo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è comunicata all'ESMA ed è pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul sito internet della Commissione.

La sospensione del meccanismo di acquisto forzoso obbligatorio è valida per un periodo iniziale non superiore a sei mesi a decorrere dalla data di applicazione della sospensione.

Se continuano a sussistere i motivi per la sospensione, la Commissione può, mediante un atto di esecuzione, prorogare la sospensione per periodi aggiuntivi non superiori a tre mesi ciascuno, a condizione che la durata totale della sospensione non superi dodici mesi. Le proroghe della sospensione sono pubblicate conformemente al quinto comma.

L'atto di esecuzione di cui al settimo comma è adottato secondo la procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 3. Con sufficiente anticipo rispetto al termine della sospensione di cui al sesto comma o della proroga di cui al settimo comma, l'ESMA trasmette un parere alla Commissione in cui valuta se i motivi per la sospensione continuino a sussistere.

14.

Se ha adottato un atto di esecuzione conformemente al paragrafo 1, la Commissione riesamina tale decisione periodicamente e almeno ogni quattro anni al fine di valutare se le condizioni di cui a tale paragrafo restano soddisfatte.

Qualora la Commissione ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, adotta, senza ritardo, atti di esecuzione che modificano o abrogano l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1.

L'atto di esecuzione di cui al secondo comma è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 68, paragrafo 2.

Qualora l’ESMA ritenga che gli acquisti forzosi obbligatori non siano più giustificati o non gestiscano i mancati regolamenti nell'Unione e non siano più necessari, appropriati o proporzionati, può raccomandare alla Commissione di modificare o abrogare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 1. Il paragrafo 13, dal primo al quarto comma, si applica mutatis mutandis.

15.

L'ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

  1. a) le caratteristiche di funzionamento dell'adeguata procedura di acquisto forzoso di cui ai paragrafi da 4 a 10, ivi compresa la definizione delle tempistiche opportune, calibrate in base al tipo di attività e alla liquidità degli strumenti finanziari, per la consegna dello strumento finanziario, a seguito della procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 4;

  2. b) le circostanze che consentirebbero un'estensione del periodo di proroga in funzione del tipo di attività e della liquidità degli strumenti finanziari, in conformità delle condizioni di cui al paragrafo 4, secondo comma, tenendo conto dei criteri di valutazione della liquidità di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 17, del regolamento (UE) n. 600/2014;

  3. c) i dettagli del meccanismo di trasferimento di cui al paragrafo 6;

  4. d) altri tipi di operazioni che rendono superflua la procedura di acquisto forzoso di cui al paragrafo 7, lettera c), come i contratti di garanzia finanziaria o le operazioni che includono clausole di compensazione per close-out;

  5. e) un metodo di calcolo del risarcimento in contanti di cui al paragrafo 9;

  6. f) le informazioni di regolamento necessarie di cui al paragrafo 11, secondo comma; e

  7. g) i dettagli sul modo in cui i partecipanti ai CSD, le CCP e i membri della sede di negoziazione devono tenere conto delle specificità degli investitori al dettaglio nell'esecuzione dell'acquisto forzoso obbligatorio a norma del paragrafo 11.

L'ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 17 gennaio 2025.

Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

Art. 8 Controllo del rispetto della normativa

1. L’autorità competente del CSD che opera il sistema di regolamento titoli, l’autorità rilevante responsabile della sorveglianza del sistema di regolamento titoli interessato, nonché le autorità competenti per la vigilanza delle sedi di negoziazione, delle imprese di investimento e delle CCP garantiscono l’applicazione degli articoli 6 e 7 da parte dei soggetti sottoposti alla loro vigilanza e controllano l’applicazione delle penali imposte. Ove necessario, le rispettive autorità competenti cooperano strettamente. Gli Stati membri informano l’ESMA in relazione alle autorità competenti designate che fanno parte della struttura di vigilanza a livello nazionale.

2. Al fine di garantire prassi di vigilanza uniformi, efficienti ed efficaci all’interno dell’Unione in relazione agli articoli 6 e 7 del presente regolamento, l’ESMA, in stretta cooperazione con i membri del SEBC, può emanare orientamenti in conformità dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

3. Una violazione delle norme del presente titolo non inficia la validità di un contratto privato su strumenti finanziari o la possibilità per le parti di ottenere l’applicazione delle disposizioni di tale contratto.