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Decisione di esecuzione della Commissione del 30 novembre 2011 recante approvazione dei programmi annuali e pluriennali di eradicazione, lotta e sorveglianza di talune malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2012 e gli anni successivi, nonché del contributo finanziario dell'Unione a detti programmi [notificata con il numero C(2011) 8719] (2011/807/UE)

Testo vigente

Art. 4 Febbre catarrale degli ovini in zone endemiche o a rischio elevato

1. I programmi di eradicazione e di sorveglianza della febbre catarrale degli ovini presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Il contributo finanziario dell'Unione:

  1. a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

    1. i) 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

    2. ii) 1 EUR per animale domestico vaccinato;

    3. iii) 2 EUR per test ELISA;

    4. iv) 10 EUR per test PCR;

    5. v) 10 EUR per esame virologico;

  2. b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    1. i) l'effettuazione dei test di laboratorio per la sorveglianza entomologica;

    2. ii) l'acquisto di trappole; e

  3. c) non supera i seguenti importi:

    1. i) 150000 EUR per il Belgio;

    2. ii) 15000 EUR per la Bulgaria;

    3. iii) 40000 EUR per la Repubblica ceca;

    4. iv) 80000 EUR per la Germania;

    5. v) 10000 EUR per l'Estonia;

    6. vi) 25000 EUR per l’Irlanda;

    7. vii) 60000 EUR per la Grecia;

    8. viii) 700000 EUR per la Spagna;

    9. ix) 1200000 EUR per la Francia;

    10. x) 650000 EUR per l’Italia;

    11. xi) 20000 EUR per la Lettonia;

    12. xii) 10000 EUR per la Lituania;

    13. xiii) 10000 EUR per il Lussemburgo;

    14. xiv) 30000 EUR per l'Ungheria;

    15. xv) 10000 EUR per Malta;

    16. xvi) 20000 EUR per i Paesi Bassi;

    17. xvii) 10000 EUR per l'Austria;

    18. xviii) 50000 EUR per la Polonia;

    19. xix) 300000 EUR per il Portogallo;

    20. xx) 150000 EUR per la Romania;

    21. xxi) 40000 EUR per la Slovenia;

    22. xxii) 50000 EUR per la Slovacchia;

    23. xxiii) 10000 EUR per la Finlandia;

    24. xxiv) 10000 EUR per la Svezia.

Art. 5 Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo)

1. I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi da riproduzione, ovaioli e da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. I programmi di lotta a taluni tipi di salmonella zoonotica in gruppi di polli da carne di Gallus gallus e in gruppi di tacchini (Meleagris gallopavo) presentati dalla Polonia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.

3. Il contributo finanziario dell'Unione:

  1. a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

  2. b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi 1 e 2 per:

    1. i) l'effettuazione degli esami batteriologici e di sierotipizzazione nel quadro del campionamento ufficiale;

    2. ii) l'effettuazione degli esami batteriologici atti a verificare l'efficacia della disinfezione;

    3. iii) l'effettuazione dei test per l'individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella;

    4. iv) l'acquisto di vaccini;

    5. v) l'indennizzo versato ai proprietari per:

      i volatili da riproduzione e ovaioli della specie Gallus gallus abbattuti,

      i tacchini della specie Meleagris gallopavo abbattuti,

      le uova distrutte come specificato al paragrafo 4; nonché

  3. c) non supera i seguenti importi:

    1. i) 1200000 EUR per il Belgio;

    2. ii) 20000 EUR per la Bulgaria;

    3. iii) 1200000 EUR per la Repubblica ceca;

    4. iv) 250000 EUR per la Danimarca;

    5. v) 900000 EUR per la Germania;

    6. vi) 30000 EUR per l'Estonia;

    7. vii) 200000 EUR per l’Irlanda;

    8. viii) 1000000 EUR per la Grecia;

    9. ix) 1100000 EUR per la Spagna;

    10. x) 1550000 EUR per la Francia;

    11. xi) 1200000 EUR per l’Italia;

    12. xii) 100000 EUR per Cipro;

    13. xiii) 350000 EUR per il Lettonia;

    14. xiv) 10000 EUR per il Lussemburgo;

    15. xv) 2000000 EUR per l'Ungheria;

    16. xvi) 150000 EUR per Malta;

    17. xvii) 2700000 EUR per i Paesi Bassi;

    18. xviii) 1100000 EUR per l’Austria;

    19. xix) 500000 EUR per la Polonia;

    20. xx) 50000 EUR per il Portogallo;

    21. xxi) 350000 EUR per la Romania;

    22. xxii) 70000 EUR per la Slovenia;

    23. xxiii) 600000 EUR per la Slovacchia;

    24. xxiv) 75000 EUR per il Regno Unito.

4. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui ai paragrafi 1 e 2 non supera in media gli importi sottoindicati:

a)esame batteriologico (coltura/isolamento):7 EUR per esame;
b)acquisto di vaccini monovalenti:0,05 EUR per dose;
c)sierotipizzazione degli isolati risultanti di Salmonella spp.:20 EUR per test;
d)esame batteriologico mirante a verificare l'efficacia della disinfezione dei pollai dopo lo spopolamento del gruppo positivo alla Salmonella:5 EUR per esame;
e)test per l'individuazione di agenti antimicrobici o di effetti di inibizione della crescita batterica in tessuti di volatili appartenenti a gruppi testati per la salmonella:5 EUR per test;
f)indennizzo versato ai proprietari per:
i)esemplare da riproduzione di Gallus gallus abbattuto:4 EUR per animale,
ii)esemplare ovaiolo commerciale di Gallus gallus abbattuto:2,20 EUR per animale,
iii)esemplare da riproduzione di tacchino Meleagris gallopavo abbattuto:12 EUR per animale,
iv)uova da cova di esemplari da riproduzione di Gallus gallus:0,20 EUR per uovo da cova distrutto,
v)uova da tavola di Gallus gallus:0,04 EUR per uovo da tavola distrutto,
vi)uova da cova di esemplari da riproduzione di Meleagris gallopavo:0,40 EUR per uovo da cova distrutto.

Art. 6 Peste suina classica e peste suina africana

1. I programmi di lotta e sorveglianza:

  1. a) della peste suina classica presentati da Bulgaria, Germania, Francia, Lussemburgo, Ungheria, Romania, Slovenia e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;

  2. b) della peste suina africana presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Il contributo finanziario dell’Unione per i programmi presentati dagli Stati membri di cui al paragrafo 1, lettera a):

  1. a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

    1. i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

    2. ii) 5 EUR per cinghiale sottoposto a campionamento;

    3. iii) 1 EUR per esca/vaccino;

    4. iv) 2 EUR per test ELISA;

    5. v) 10 EUR per test PCR;

    6. vi) 10 EUR per esame virologico;

  2. b) non supera i seguenti importi:

    1. i) 210000 EUR per la Bulgaria;

    2. ii) 1200000 EUR per la Germania;

    3. iii) 200000 EUR per la Francia;

    4. iv) 10000 EUR per il Lussemburgo;

    5. v) 340000 EUR per l’Ungheria;

    6. vi) 900000 EUR per la Romania;

    7. vii) 30000 EUR per la Slovenia;

    8. viii) 500000 EUR per la Slovacchia.

3. Il contributo finanziario dell’Unione per il programma presentato dall’Italia di cui al paragrafo 1, lettera b):

  1. a) è fissato al 50 % delle spese sostenute dall’Italia per:

    1. i) l’effettuazione di test di laboratorio e non supera i seguenti importi:

      2 EUR per test ELISA;

      10 EUR per test PCR

      10 EUR per test virologico;

    2. ii) gli stipendi del personale a contratto appositamente assunto per svolgere attività di tale programma, che non siano test di laboratorio;

  2. b) non supera 850000 EUR.

Art. 7 Malattia vescicolare dei suini

1. Il programma di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Il contributo finanziario dell'Unione:

  1. a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

    1. i) 0,5 EUR per suino domestico sottoposto a campionamento;

    2. ii) 2 EUR per test ELISA;

    3. iii) EUR 4 per test di sieroneutralizzazione;

    4. iv) 10 EUR per test PCR;

    5. v) 10 EUR per esame virologico;

  2. b) non supera 900000 EUR.

Art. 8 Influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici

1. I programmi di indagine sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Il contributo finanziario dell'Unione:

  1. a) consiste in un importo forfettario di indennizzo di tutte le spese sostenute per espletare le seguenti attività e/o test:

    1. i) 0,5 EUR per campione da gruppi di pollame;

    2. ii) 5 EUR per volatile selvatico sottoposto a campionamento nel quadro della sorveglianza passiva;

    3. iii) 1 EUR per test ELISA;

    4. iv) 1 EUR per test di immunodiffusione in gel di agar;

  2. b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l'effettuazione di test di laboratorio diversi da quelli previsti al punto a); nonché

  3. c) non supera i seguenti importi:

    1. i) 40000 EUR per il Belgio;

    2. ii) 40000 EUR per la Bulgaria;

    3. iii) 30000 EUR per la Repubblica ceca;

    4. iv) 40000 EUR per la Danimarca;

    5. v) 80000 EUR per la Germania;

    6. vi) 10000 EUR per l'Estonia;

    7. vii) 60000 EUR per l'Irlanda;

    8. viii) 10000 EUR per la Grecia;

    9. ix) 140000 EUR per la Spagna;

    10. x) 130000 EUR per la Francia;

    11. xi) 1000000 EUR per l’Italia;

    12. xii) 10000 EUR per Cipro;

    13. xiii) 20000 EUR per la Lettonia;

    14. xiv) 10000 EUR per la Lituania;

    15. xv) 10000 EUR per il Lussemburgo;

    16. xvi) 130000 EUR per l'Ungheria;

    17. xvii) 10000 EUR per Malta;

    18. xviii) 190000 EUR per i Paesi Bassi;

    19. xix) 50000 EUR per l'Austria;

    20. xx) 100000 EUR per la Polonia;

    21. xxi) 20000 EUR per il Portogallo;

    22. xxii) 350000 EUR per la Romania;

    23. xxiii) 30000 EUR per la Slovenia;

    24. xxiv) 20000 EUR per la Slovacchia;

    25. xxv) 10000 EUR per la Finlandia;

    26. xxvi) 40000 EUR per la Svezia;

    27. xxvii) 110000 EUR per il Regno Unito.

3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai test effettuati nel quadro dei programmi non supera in media gli importi seguenti:

a)test HI per H5/H7:12 EUR per test;
b)test di isolamento dei virus:40 EUR per test;
c)test PCR:EUR 20 per test.

Art. 9 Encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE), encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e scrapie

1. I programmi di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) e di eradicazione dell'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e della scrapie presentati da Belgio, Bulgaria, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Il contributo finanziario dell'Unione:

  1. a) consiste in un importo forfettario:

    1. i) di 8,5 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test diagnostici rapidi al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2 e all'allegato III, capitolo A, parte I, del regolamento (CE) n. 999/2001, o utilizzati come esami di verifica a norma dell'allegato X, capitolo C dello stesso regolamento;

    2. ii) di 15 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test rapidi al fine di soddisfare i requisiti di cui all'articolo 12, paragrafo 2, allegato III, capitolo A, parte II, punti da 1 a 5 e l'allegato VII del regolamento (CE) n. 999/2001;

    3. iii) di 4 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare test di genotipizzazione;

    4. iv) di 120 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare i test molecolari iniziali di cui all'allegato X, capitolo C, paragrafo 3.2, lettera c, punto i), del regolamento (CE) n. 999/2001; e

    5. v) di 25 EUR per test, come indennizzo di tutte le spese sostenute per effettuare gli esami di verifica, diversi dai test rapidi, di cui all'allegato X, capitolo C, del regolamento (CE) n. 999/2001;

  2. b) è fissato al 50 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro per l’indennizzo da versare ai proprietari degli animali:

    1. i) abbattuti e distrutti secondo i rispettivi programmi di eradicazione della BSE e della scrapie;

    2. ii) obbligatoriamente macellati a norma dell’allegato VII, capitolo A, punto 2.3, lettera d), del regolamento (CE) n. 999/2001;

  3. c) non supera i seguenti importi:

    1. i) 1220000 EUR per il Belgio;

    2. ii) 340000 EUR per la Bulgaria;

    3. iii) 590000 EUR per la Repubblica ceca;

    4. iv) 750000 EUR per la Danimarca;

    5. v) 6300000 EUR per la Germania;

    6. vi) 120000 EUR per l'Estonia;

    7. vii) 2890000 EUR per l'Irlanda;

    8. viii) 1800000 EUR per la Grecia;

    9. ix) 4320000 EUR per la Spagna;

    10. x) 12310000 EUR per la Francia;

    11. xi) 4800000 EUR per l’Italia;

    12. xii) 1910000 EUR per Cipro;

    13. xiii) 220000 EUR per la Lettonia;

    14. xiv) 420000 EUR per la Lituania;

    15. xv) 80000 EUR per il Lussemburgo;

    16. xvi) 1300000 EUR per l’Ungheria;

    17. xvii) 20000 EUR per Malta;

    18. xviii) 2200000 EUR per i Paesi Bassi;

    19. xix) 1410000 EUR per l'Austria;

    20. xx) 2690000 EUR per la Polonia;

    21. xxi) 1100000 EUR per il Portogallo;

    22. xxii) 930000 EUR per la Romania;

    23. xxiii) 210000 EUR per la Slovenia;

    24. xxiv) 380000 EUR per la Slovacchia;

    25. xxv) 350000 EUR per la Finlandia;

    26. xxvi) 500000 EUR per la Svezia;

    27. xxvii) 5100000 EUR per il Regno Unito.

3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)per animali di specie bovina abbattuti e distrutti:500 EUR per animale;
b)per animali delle specie ovina e caprina abbattuti e distrutti:70 EUR per animale;
c)per animali delle specie ovina e caprina macellati:50 EUR per animale.

Art. 10 Rabbia

1. I programmi di eradicazione della rabbia presentati da Bulgaria, Estonia, Ungheria, Polonia, Romania e Slovacchia sono approvati per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

2. Il contributo finanziario dell'Unione:

  1. a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;

  2. b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui al paragrafo 1 per:

    1. i) l'effettuazione di test di laboratorio per l'individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia;

    2. ii) l'isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;

    3. iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;

    4. iv) l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche;

    5. v) l'acquisto e la somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; nonché

  3. c) non supera i seguenti importi:

    1. i) 1650000 EUR per la Bulgaria;

    2. ii) 620000 EUR per l'Estonia;

    3. iii) 1400000 EUR per l’Ungheria;

    4. iv) 9850000 EUR per la Polonia;

    5. v) 2200000 EUR per la Romania;

    6. vi) 400000 EUR per la Slovacchia.

3. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)test sierologico:12 EUR per test;
b)test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa:12 EUR per test;
c)test di immunofluorescenza (FAT):18 EUR per test;
d)acquisto di vaccini orali ed esche:0,60 EUR per dose;
e)distribuzione di vaccini orali ed esche:0,35 EUR per dose,
f)acquisto di vaccini parenterali:1 EUR per dose;
g)vaccinazione contro la rabbia degli animali da pascolo:1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero di dosi usate.

4. Fatto salvo il paragrafo 2, lettere a) e b) e il paragrafo 3, per la parte del programma polacco che sarà attuato al di fuori del suo territorio, il contributo finanziario dell'Unione:

  1. a) è concesso esclusivamente per l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche;

  2. b) è fissato al 100 %; nonché

  3. c) non supera 1260000 EUR.

5. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 4 non supera in media, per l'acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.

Capo II. Programmi pluriennali

Art. 11 Rabbia

1. Il programma pluriennale per la rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.

2. Il secondo anno relativo ai programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Italia e Lettonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

3. Il terzo anno relativo ai programmi pluriennali di eradicazione della rabbia presentati da Lituania e Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

4. Il quinto anno relativo al programma pluriennale di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012.

5. Il contributo finanziario dell'Unione:

  1. a) comprende un importo forfettario di 5 EUR per animale selvatico sottoposto a campionamento;

  2. b) è fissato al 75 % delle spese sostenute da ciascuno Stato membro di cui ai paragrafi da 1 a 4 per:

    1. i) l'effettuazione di test di laboratorio per l'individuazione di antigeni o anticorpi della rabbia;

    2. ii) l'isolamento e la caratterizzazione del virus della rabbia;

    3. iii) il rilevamento del biomarcatore e la titolazione delle esche vaccino;

    4. iv) l'acquisto e la distribuzione di vaccini ed esche;

    5. v) l'acquisto e la somministrazione agli animali da pascolo di vaccini parenterali; nonché

  3. c) non supera i seguenti importi:

    1. i) 1200000 EUR per l’Italia;

    2. ii) 1700000 EUR per l’Italia;

    3. iii) 2950000 EUR per la Lituania,

    4. iv) 190000 EUR per l'Austria;

    5. v) 840000 EUR per la Slovenia;

    6. vi) 360000 EUR per la Finlandia.

6. Il rimborso massimo erogabile agli Stati membri per le spese relative ai programmi di cui al paragrafo 1 non supera in media gli importi seguenti:

a)test sierologico:12 EUR per test;
b)test di rilevazione della tetraciclina nelle ossa:12 EUR per test;
c)test di immunofluorescenza (FAT):18 EUR per test;
d)acquisto di vaccini orali ed esche:0,60 EUR per dose;
e)distribuzione di vaccini orali ed esche:0,35 EUR per dose;
f)acquisto di vaccini parenterali:1 EUR per dose;
g)vaccinazione contro la rabbia del bestiame da pascolo:1,50 EUR per animale vaccinato, indipendentemente dal numero di dosi usate.

7. Fatto salvo il paragrafo 5, lettere a) e b), e il paragrafo 6, per le parti dei programmi pluriennali lettoni, lituani e finlandesi che saranno attuate al di fuori dei territori di tali Stati membri, il contributo finanziario dell'Unione:

  1. a) è concesso esclusivamente per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini orali e delle esche;

  2. b) è fissato al 100 %; nonché

  3. c) non supera, per l'anno 2012:

    1. i) 520000 EUR per la Lettonia;

    2. ii) 1260000 EUR per la Lituania;

    3. iii) 80000 EUR per la Finlandia.

8. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 7 non supera in media, per l' acquisto e la distribuzione di vaccini orali ed esche, 0,95 EUR per dose.

Art. 12 Salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus

1. I programmi pluriennali di salmonellosi (salmonella zoonotica) in gruppi da riproduzione e ovaioli di Gallus gallus presentati dalla Polonia sono approvati per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013.

2.

Il contributo finanziario dell'Unione

  1. a) comprende un importo forfettario di 0,5 EUR per animale domestico sottoposto a campionamento;

  2. b) è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia di cui al paragrafo 1 per le spese relative alle stesse misure di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

L'importo massimo del contributo finanziario dell'Unione per le misure di cui all'articolo 5 non supera 2500000 EUR per il 2012.

3. Il rimborso massimo erogabile per le spese di cui al paragrafo 1 non supera quello stabilito all'articolo 5, paragrafo 4.

Capo III

Art. 13 Spese ammissibili

1. Fatti salvi i limiti massimi fissati per il contributo finanziario dell'Unione dagli articoli da 1 a 12, le spese ammissibili relative alle misure di cui ai medesimi articoli si limitano alle spese contenute nell'allegato.

2. Sono ammissibili al cofinanziamento tramite un contributo finanziario dell'Unione esclusivamente le spese sostenute per l'esecuzione dei programmi annuali o pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12 versate prima della presentazione della relazione finale da parte degli Stati membri.

3. Per ricevere l'importo forfettario complessivo stabilito agli articoli da 1 a 12, gli Stati membri devono confermare di aver versato tutte le spese relative all'espletamento dell'attività o del test e che nessuna delle spese è stata sostenuta da terzi, diversa da un'autorità competente. Se una parte delle spese è stata sostenuta da terzi, gli Stati membri devono indicare la percentuale o proporzione di tali spese. L'importo forfettario rimborsato è ridotto di conseguenza.

4. Nonostante il disposto del paragrafo 2, per i programmi di cui agli articoli 10 e 11 la Commissione, su richiesta dello Stato membro interessato, versa un anticipo pari a fino al 60 % dell’importo massimo stabilito entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda.

Capo IV. Disposizioni generali e finali

Art. 14

1. Gli indennizzi da corrispondere ai proprietari degli animali abbattuti o macellati e dei prodotti distrutti sono versati entro 90 giorni dalla data:

  1. a) della macellazione o dell'abbattimento dell'animale;

  2. b) della distruzione dei prodotti; oppure

  3. c) della presentazione della domanda compilata da parte del proprietario.

2. Nel caso di indennizzi versati dopo il termine di 90 giorni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, si applica l'articolo 9, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione11.

Art. 15

1. Le spese presentate dagli Stati membri ai fini di un contributo finanziario dell'Unione sono espresse in euro e non comprendono l'imposta sul valore aggiunto e altri tributi.

2. Qualora le spese di uno Stato membro siano in una valuta diversa dall'euro, tale Stato membro le converte in euro applicando l'ultimo tasso di cambio fissato dalla Banca centrale europea anteriormente al primo giorno del mese in cui la richiesta è presentata dallo Stato membro interessato.

Art. 16

1. Il contributo finanziario dell'Unione per i programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli da 1 a 12 («i programmi») è concesso a condizione che gli Stati membri:

  1. a) attuino i programmi conformemente alle disposizioni pertinenti del diritto dell'Unione europea, tra cui la normativa in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici;

  2. b) mettano in vigore entro il 1o gennaio 2012 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per l'esecuzione dei programmi;

  3. c) trasmettano alla Commissione entro il 31 luglio 2012 le relazioni intermedie tecniche e finanziarie relative ai programmi per il periodo dal 1o gennaio 2012 al 30 giugno 2012, in conformità dell'articolo 27, paragrafo 7, lettera a), della decisione 2009/470/CE;

  4. d) presentino alla Commissione, limitatamente ai programmi di cui all'articolo 8, mediante l'apposito sistema on line, una relazione semestrale sui risultati positivi e negativi ottenuti nel quadro della sorveglianza del pollame e dei volatili selvatici, a norma dell'articolo 4 della decisione 2010/367/UE della Commissione12;

  5. e) presentino alla Commissione entro il 30 aprile 2013, conformemente all'articolo 27, paragrafo 7, lettera b), della decisione 2009/470/CE, una relazione annuale dettagliata sull'esecuzione tecnica del programma, corredata dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute dallo Stato membro interessato e dei risultati ottenuti nel periodo dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2012;

  6. f) attuino i programmi efficacemente;

  7. g) non presentino altre richieste di contributo all'Unione per le misure in questione, né lo abbiano fatto in precedenza.

2. Qualora lo Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione può ridurre il contributo finanziario dell'Unione tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dall'Unione.