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Decisione EUTM Somalia/2/2011 del Comitato politico e di sicurezza del 6 dicembre 2011 relativa all’istituzione del comitato dei contributori per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia) (2011/814/PESC)

Testo vigente

IL COMITATO POLITICO E DI SICUREZZA,

visto il trattato dell’Unione europea, in particolare l’articolo 38, terzo comma,

vista la decisione 2010/96/PESC del Consiglio, del 15 febbraio 2010, relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale1 (EUTM Somalia), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5,

A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, della decisione 2010/96/PESC del Consiglio, il Consiglio ha autorizzato il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori (CdC) per EUTM Somalia.

Nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002 sono state stabilite le modalità per la partecipazione di Stati terzi alle operazioni di gestione delle crisi e la costituzione di un CdC.

Il CdC svolgerà un ruolo fondamentale nella gestione quotidiana di EUTM Somalia. Esso costituirà la principale sede in cui gli Stati contributori discuteranno collettivamente le questioni relative all’impiego delle loro forze nella missione. Il CPS, che esercita il controllo politico e assicura la direzione strategica della missione, terrà conto delle opinioni espresse dal CdC.

A norma dell’articolo 5 del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’attuazione della presente decisione e al finanziamento di EUTM Somalia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Art. 1 Costituzione e mandato

È costituito un comitato dei contributori (CdC) per la missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale (EUTM Somalia). Il suo mandato è fissato nelle conclusioni dei Consigli europei di Nizza del 7, 8 e 9 dicembre 2000 e di Bruxelles del 24 e 25 ottobre 2002.

Art. 2 Composizione

1. Il CdC è composto dai seguenti membri:

rappresentanti di tutti gli Stati membri, e

rappresentanti degli Stati terzi che partecipano alla missione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell’allegato.

2. Il comandante della missione dell’UE, o il suo rappresentante, il Direttore generale dello Stato maggiore dell’Unione europea, o il suo rappresentante, e rappresentanti della Commissione partecipano alle riunioni del CdC.

3. Se del caso, si possono invitare terze persone a parti specifiche delle discussioni.

Art. 3 Presidenza

La presidenza del CdC è esercitata dall’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con il presidente del Comitato militare dell’Unione europea (CEUMC) o un suo rappresentante.

Art. 4 Riunioni

1. Il CdC è convocato periodicamente dal suo presidente. Qualora le circostanze lo richiedano, possono essere convocate riunioni di emergenza, su iniziativa del presidente o su richiesta di un membro.

2. Il presidente distribuisce in anticipo un ordine del giorno provvisorio e i documenti relativi alla riunione. Il resoconto della riunione è distribuito dopo ogni riunione.

Art. 5 Procedura

1.

Fatti salvi il paragrafo 3 e le competenze del CPS e le responsabilità del comandante della missione dell’UE:

quando il CdC adotta decisioni sulla gestione quotidiana della missione è richiesta l’unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono alla missione,

quando il CdC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, è richiesta l’unanimità dei membri del CdC.

L’astensione di un membro del CdC non impedisce l’unanimità.

2. Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.

3. Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri del CdC presenti alla riunione.

4. La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del CdC.

Art. 6 Riservatezza

1. A norma della decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE2, le norme di sicurezza del Consiglio si applicano alle riunioni e ai lavori del CdC. In particolare, i rappresentanti presso il CdC devono essere in possesso dell’adeguato nulla osta di sicurezza.

2. Le deliberazioni del CdC sono soggette all’obbligo del segreto professionale, salvo che il CdC all’unanimità decida altrimenti.

Art. 7 Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, 6 dicembre 2011 Per il Comitato politico e di sicurezza Il presidente O. Skoog