Decisione 2010/96/PESC del Consiglio del 15 febbraio 2010 relativa alla missione militare dell’Unione europea volta a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale
Testo vigente
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare gli articoli 28 e 43,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR),
Nella risoluzione 1872 (2009) relativa alla situazione in Somalia, adottata il 26 maggio 2009, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha sottolineato l’importanza di ricostituire, formare, equipaggiare e trattenere le forze di sicurezza somale e ha sollecitato gli Stati membri e le organizzazioni regionali e internazionali ad offrire assistenza tecnica per la formazione e l’equipaggiamento delle forze di sicurezza somale. Nella risoluzione 1897 (2009), adottata il 30 novembre 2009, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite si è richiamato alle sue precedenti risoluzioni e ha ribadito il rispetto per la sovranità, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica e l’unità della Somalia.
Nelle conclusioni del 27 luglio 2009 il Consiglio ha deciso di intensificare l’impegno per la promozione della pace e dello sviluppo in Somalia. A tal fine, il Consiglio ha esaminato le possibilità di un contributo dell’Unione agli sforzi internazionali, anche nel settore della sicurezza.
Nelle sue conclusioni del 17 novembre 2009 il Consiglio ha affermato che un ulteriore sostegno dell’Unione al settore della sicurezza in Somalia dovrebbe essere preso in considerazione nell’ambito di un approccio globale dell’UE alla situazione nel paese e che tale sostegno dovrebbe iscriversi in un quadro più ampio e coerente che comporti una stretta cooperazione e coordinamento dell’UE con l’Unione africana, le Nazioni Unite e altri importanti partner, in particolare gli Stati Uniti d’America. Riguardo all’Unione africana, il Consiglio ha sottolineato inoltre l’importanza del ruolo della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM).
Il 17 novembre 2009, il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi concernente una possibile missione europea di sicurezza e di difesa per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza del governo federale di transizione somalo (GFT) e ha chiesto ulteriori lavori di programmazione. Successivamente, il Comitato politico e di sicurezza (CPS) ha nominato un’autorità di programmazione.
Con lettere, rispettivamente, del 18 novembre 2009 e 23 gennaio 2010, il GFT ha espresso il proprio apprezzamento per gli sforzi profusi dall’Unione al fine di coordinare la formazione delle forze di sicurezza somale come pure per gli sforzi a favore della pace e della stabilità in Somalia e garantito all’Unione il proprio impegno ad assumersi la responsabilità per l’assunzione, la formazione e la conservazione delle reclute; esso ha altresì sottolineato il proprio impegno a favore di una politica più ampia nel settore della sicurezza in Somalia.
Con lettera del 30 novembre 2009, il rappresentante speciale aggiunto dell’Unione africana per la Somalia si è compiaciuto, a nome della Commissione dell’Unione africana, della riflessione positiva condotta dall’UE sulla formazione di oltre 2000 uomini appartenenti alle forze di sicurezza somale.
L’8 dicembre 2009 il Consiglio ha scelto un’opzione militare strategica per la possibile missione militare dell’UE.
Nella sua relazione al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 31 dicembre 2009, il segretario generale delle Nazioni Unite ha rinviato al concetto di gestione della crisi concernente una possibile missione nell’ambito della politica europea di sicurezza e di difesa per sostenere la formazione delle forze di sicurezza somale e ha sottolineato che, nell’attuare la programmazione dell’UE per l’offerta formativa, i formatori dell’UE dovrebbero attenersi a programmi di formazione approvati e armonizzati.
Con lettera del 5 gennaio 2010, il ministro della difesa dell’Uganda si è compiaciuto della missione prevista dall’Unione a sostegno del settore della sicurezza in Somalia e ha invitato l’Unione a partecipare alla formazione delle forze di sicurezza somale in Uganda per un periodo di almeno un anno.
Il 20 gennaio 2010 l’Unione ha fatto un’offerta al GFT per contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale.
Nelle sue conclusioni del 25 gennaio 2010 il Consiglio ha convenuto di istituire una missione militare dell’UE intesa a contribuire alla formazione delle forze di sicurezza somale in Uganda, dove le forze somale stanno già beneficiando di formazione. La missione faciliterebbe altresì il coordinamento dell’azione dell’UE con l’AMISOM. Il Consiglio ha inoltre deciso che la missione militare dell’UE sia avviata con l’ammissione del successivo gruppo di partecipanti alla formazione, che dovrebbe iniziare nella primavera 2010, e che sia condotta in stretto coordinamento con i partner, inclusi il GFT, l’Uganda, l’Unione africana, le Nazioni Unite e gli Stati Uniti d’America. Il Consiglio ha riconosciuto la necessità di svolgere tale formazione nel quadro di un più ampio sforzo internazionale, comprendente, tra l’altro, un controllo accurato dei partecipanti, il monitoraggio e il sostegno delle forze una volta rientrate a Mogadiscio e il finanziamento e pagamento degli stipendi dei soldati.
Il CPS dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’AR, il controllo politico sulla missione militare dell’UE, assicurarne la direzione strategica e adottare le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).
È necessario che siano negoziati e conclusi accordi internazionali relativi alla partecipazione di Stati terzi alle missioni dell’UE e allo status delle unità e del personale dell’UE.
È opportuno che le spese operative derivanti dalla presente decisione che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa siano a carico degli Stati membri, a norma dell’articolo 41, paragrafo 2, del TUE e conformemente alla decisione 2008/975/PESC del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativa all’istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell’Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (Athena)1 («ATHENA»).
L’articolo 28, paragrafo 1, del TUE richiede che le decisioni del Consiglio indichino i mezzi di cui l’Unione deve disporre. L’importo di riferimento finanziario relativo a un periodo di dodici mesi per i costi comuni della missione militare dell’UE costituisce la stima attualmente più attendibile e lascia impregiudicato l’importo finale che deve essere incluso in un bilancio da approvare in base alle norme fissate da ATHENA.
A norma dell’articolo 5 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni di difesa. La Danimarca non contribuisce, pertanto, al finanziamento della presente missione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Art. 1 Missione
1. L’Unione conduce una missione militare di formazione (EUTM Somalia), volta a contribuire alla costituzione e al rafforzamento delle forze armate nazionali somale (SNAF) che rispondono al governo nazionale somalo, in coerenza con le esigenze e le priorità della Somalia, e a sostenere l’attuazione del piano di transizione somalo per il trasferimento delle responsabilità in materia di sicurezza alle autorità somale.
2. Allo scopo di conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, la missione militare dell’UE è schierata in Somalia sia per contribuire a un potenziamento istituzionale nel settore della difesa attraverso la consulenza strategica, sia per fornire un sostegno diretto alle SNAF attraverso la formazione, la consulenza e l’accompagnamento.
3. L’EUTM Somalia sviluppa, in particolare, corsi di leadership per le SNAF, comprese la marina, la guardia costiera e l’aeronautica, e per la polizia federale Darwish. Inoltre, L’EUTM Somalia fornisce formazione specializzata alle SNAF. Sostiene, attraverso la consulenza e la formazione, la creazione di un comando logistico e di un comando di formazione all’interno delle SNAF.
3 bis. L’EUTM Somalia sviluppa gradualmente una componente marittima, in coordinamento con l’EUCAP Somalia, istituita dalla decisione 2012/389/PESC1 del Consiglio per fornire consulenza militare sulle funzioni di guardia costiera, al fine di assumere la responsabilità della fornitura di consulenza alla marina e alla guardia costiera somale, entro il 31 dicembre 2025, tenendo conto delle priorità delle SNAF.
3 ter. L’EUTM Somalia fornisce, ove possibile, sostegno alle capacità di comando e di controllo somale presso il centro operativo congiunto delle SNAF attraverso il tutoraggio, in particolare al fine di sviluppare il meccanismo di gestione delle conoscenze per quanto concerne le unità e le persone che ha formato.
3 quater. L’EUTM Somalia fornisce inoltre sostegno, se necessario e nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, ad altri attori dell’Unione per l’attuazione dei rispettivi mandati per quanto riguarda la sicurezza e la difesa in Somalia, in particolare all’EUCAP Somalia per quanto riguarda l’interoperabilità tra le SNAF e le forze di polizia somale. Inoltre, l’EUTM Somalia agevola il sostegno da parte dello strumento europeo per la pace, istituito dalla decisione (PESC) 2021/5092, in particolare fornendo consulenza alle SNAF in merito all’individuazione dell’assistenza necessaria, nonché al SEAE e agli Stati membri in merito all’erogazione di tale assistenza.
3 quinquies. Inoltre, su invito della Repubblica di Gibuti e nei limiti dei suoi mezzi e delle sue capacità, l’EUTM Somalia fornisce formazione presso il centro regionale di formazione di Gibuti, segnatamente a sostegno degli sforzi di sviluppo delle capacità della guardia costiera di Gibuti.
4. Fatta salva l’approvazione del comitato politico e di sicurezza e nell’ambito dei suoi mezzi e delle sue capacità, l’EUTM Somalia pianifica e conduce attività decentrate a sostegno dei comandi regionali delle SNAF.
5. L’attuazione delle attività oggetto del mandato in Somalia dipende dalle condizioni di sicurezza in Somalia e dagli orientamenti politici del comitato politico e di sicurezza.
Art. 2 Nomina del comandante dell’UE
1. Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (MPCC) è il comandante della missione EUTM Somalia.
2. Il Brigadier generale Maurizio Morena è nominato comandante della forza della missione dell'UE EUTM Somalia.
Art. 3 Designazione della sede del comando della missione
1. L'MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, responsabile della pianificazione e della condotta operative di EUTM Somalia.
2. Il comando della forza della missione ha sede a Mogadiscio e opera sotto il comando del comandante della forza della missione dell’UE. Comprende cellule di sostegno a Bruxelles e a Nairobi e un ufficio di collegamento a Gibuti. La cellula di sostegno di Bruxelles è integrata nell’MPCC.
3.
Art. 4 Pianificazione e avvio della missione
La decisione sull’avvio della missione militare dell’UE è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano della missione.
Art. 5 Controllo politico e direzione strategica
1. Il Comitato politico e di sicurezza (CPS) esercita, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), il controllo politico e la direzione strategica della missione militare dell’UE. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell’articolo 38 del trattato sull’Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include le competenze necessarie per modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano della missione e la catena di comando. Essa include inoltre le competenze necessarie per adottare decisioni relative alla nomina del comandante della forza della missione dell'UE. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione della missione militare dell’UE restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del Comitato militare dell’UE (EUMC) relazioni sulla condotta della missione militare dell’UE. Il CPS può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE, e il comandante della forza della missione dell'UE ove opportuno.
Art. 6 Direzione militare
1. L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione della missione militare dell’UE condotta sotto la responsabilità del comandante della missione dell’UE.
2. L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante della missione dell’UE. Esso può invitare alle sue riunioni il comandante della missione dell’UE, e il comandante della forza della missione dell'UE ove opportuno.
3. Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto primario con il comandante della missione dell’UE.
Art. 7 Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento
1. L’AR garantisce la coerenza dell’attuazione della presente decisione con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione.
2. Fatta salva la catena di comando, il comandante della forza della missione dell'UE riceve orientamenti politici a livello locale dal rappresentante speciale dell'UE per il Corno d'Africa in coordinamento con le delegazioni dell'Unione competenti per la regione.
3. L’EUTM Somalia mantiene e rafforza il coordinamento con Atalanta, con l’EUCAP Somalia e con i pertinenti programmi di assistenza dell’Unione. L’MPCC, conformemente al suo mandato stabilito nella decisione (PESC) 2017/971 del Consiglio1, facilita detto coordinamento e lo scambio di informazioni allo scopo di migliorare la coerenza, l’efficacia e le sinergie tra le missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune nella regione.
4. La missione militare dell'UE opera, nei limiti dei mezzi e delle capacità di cui dispone, in stretta cooperazione con gli altri attori internazionali nella regione, in particolare le Nazioni Unite e l'AMISOM, in linea con le esigenze concordate del governo federale somalo.
Art. 8 Partecipazione di Stati terzi
1. Senza pregiudizio dell’autonomia decisionale dell’Unione o del quadro istituzionale unico e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare alla missione.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi ad offrire un contributo e ad adottare, su raccomandazione del comandante della missione dell’UE in consultazione con il comandante della forza della missione dell'UE, e dell’EUMC, le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti.
3. Le modalità particolareggiate della partecipazione di Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Quando l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni di gestione delle crisi dell’Unione, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito della presente missione.
4. Gli Stati terzi che forniscono un contributo militare significativo alla missione militare dell’UE hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana della missione, a quelli degli Stati membri che vi partecipano.
5. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le pertinenti decisioni sull’istituzione di un comitato dei contributori, qualora Stati terzi forniscano contributi militari significativi.
Art. 9 Status del personale diretto dall’UE
Lo status delle unità e del personale diretti dall’UE, compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per l’espletamento e il corretto svolgimento della missione, possono essere oggetto di un accordo concluso ai sensi dell’articolo 37 del TUE e secondo la procedura di cui all’articolo 218, paragrafo 3, del TFUE.
Art. 10 Disposizioni finanziarie
1. I costi comuni della missione militare dell’UE sono amministrati conformemene alla decisione (PESC) 2021/509.
2. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni dell’operazione militare dell’UE per il periodo fino al 9 agosto 2011 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 60 %.
3. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo dal 9 agosto 2011 al 31 dicembre 2012 è pari a 4,8 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 %.
4. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo a decorrere dal 1o gennaio 2013 è pari a 11,6 milioni di EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo, 1 di ATHENA è pari al 20 % e la percentuale dell’impegno di cui all’articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 30 %.
5. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o aprile 2015 al 31 dicembre 2016 è pari a 17507399 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, di ATHENA è pari al 30 % e la percentuale dell'impegno di cui all'articolo 32, paragrafo 3, di ATHENA è pari al 90 %.
6. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 è pari a 22948000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/5283 è pari a 0 %.
7. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 è pari a 22980000 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari al 0 % e la percentuale di cui all'articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari al 0 %.
8. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2022 è pari a 25234700 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 25, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2015/528 è pari a 0 % e la percentuale di cui all’articolo 34, paragrafo 3, di tale decisione è pari a 0 %.
9. L'importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell'UE per il periodo dal 1o gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 29802052 EUR. La percentuale dell'importo di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari a 0 % in impegni e a 0 % in pagamenti.
10. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni della missione militare dell’UE per il periodo dal 1o gennaio 2025 al 28 febbraio 2027 è pari a 31810000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari a 0 % in impegni e a 0 % in pagamenti.
Art. 10 ter Cellula di progetto
1. La missione militare dell'UE dispone di una cellula di progetto per identificare ed attuare progetti, finanziati dagli Stati membri o da Stati terzi, che siano coerenti con gli obiettivi della missione e contribuiscano alla realizzazione del mandato.
2.
Fatto salvo il paragrafo 3, il comandante della missione dell'UE è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l'attuazione di progetti individuati come complemento coerente delle altre azioni della missione militare dell'EU. In tal caso il comandante della missione dell'UE conclude un accordo con detti Stati, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da detti Stati.
Né l'Unione né l'AR sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati contributori per atti od omissioni del comandante della missione dell'UE nell'utilizzo dei fondi forniti da detti Stati.
3. Il CPS approva l'accettazione dei contributi finanziari alla cellula di progetto da parte di Stati terzi.